Il procedimento per ingiusta detenzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 maggio 2021| n. 17119.

In tema di procedimento per ingiusta detenzione, la circostanza che il giudizio si svolga dinanzi alla corte d’appello in un unico grado di merito non comporta che in sede di legittimità possano essere fatti valere motivi di ricorso diversi da quelli enunciati dall’art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste, poiché una diversa estensione del giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita.

Sentenza|5 maggio 2021| n. 17119

Data udienza 14 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – INGIUSTA DETENZIONE –  procedimento per ingiusta detenzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del giorno 27/06/2019, della Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il procedimento per ingiusta detenzione

RITENUTO IN FATTO

1. In data 14/12/2010, in virtu’ di ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria, (OMISSIS) veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perche’ gravemente indiziato dei reati di cui all’articolo 416-bis c.p., Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 74-73.
Rimesso in liberta’ in data 27/08/2011, veniva assolto con sentenza del Tribunale di Locri, divenuta definitiva il 30/06/2015.
1.1. Con l’ordinanza del giorno 27/06/2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata dal (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1): violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 314 c.p.p.
Deduce che il provvedimento impugnato ha pretermesso la valutazione della sussistenza o meno dell’eventuale ricorrenza di condizioni ostative all’indennizzo richiesto e, con esso alla sussistenza o meno di incidenza causale di dolo o colpa grave del ricorrente nella produzione dell’evento costitutivo del diritto. Lo stesso G.I.P., con provvedimento del 27/08/2011, revocava la misura cautelare ritendendo – tra l’altro – che gli elementi investigativi “…valorizzati nell’ordinanza che si prestano ad una valutazione ambivalente idonea, da un lato a fondare l’ipotesi accusatoria formulata dal p.m. e da un altro lato a ritenere verosimili le indicazioni fomite in sede difensiva”; tale ambivalenza risulta risolta positivamente per il ricorrente data la pronuncia ampiamente assolutoria resa dal Tribunale di Locri.
Sostiene che la valorizzazione del dato per il quale il Tribunale ha trasmesso al P.M. gli atti relativi alla posizione del (OMISSIS), a fini di valutare l’eventuale avvio di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento, costituisce dato neutro e formale tanto per la infondatezza della notizia criminis quanto per la preclusione normativa in ordine alla ritenuta ipotesi di favoreggiamento, in materia di reati riguardanti gli stupefacenti. Anche la pretesa frequentazione del (OMISSIS) con i coimputati era soltanto funzionale alla cura del proprio terreno, ubicato in sito pressoche’ attiguo a quelli destinati alla illecita coltivazione di stupefacenti.

 

Il procedimento per ingiusta detenzione

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato e non puo’ essere accolto.
4. Va premesso che e’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimita’ deve intendersi limitata alla sola legittimita’ del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della congruita’ e logicita’ della motivazione, e non puo’ investire – naturalmente – il merito. Cio’ ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 646 c.p.p., secondo capoverso, da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nell’articolo 315 c.p.p., comma 3.
4.1. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di Appello) non puo’ trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiche’ una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalita’, non potrebbe che essere esplicita.
Al contrario l’articolo 646 c.p.p., comma 3, (al quale rinvia l’articolo 315 c.p.p., u.c.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall’articolo 606 c.p.p., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097).
5. Cio’ posto, le doglianze proposte nell’interesse del ricorrente sono infondate.
5.1. L’articolo 314 c.p.p., com’e’ noto, prevede al comma 1 che “chi e’ stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche’ il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche’ il fatto non costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
5.2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (articolo 314 c.p.p., comma 1); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

 

Il procedimento per ingiusta detenzione

5.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’articolo 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'”id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorita’ giudiziaria a tutela della comunita’, ragionevolmente ritenuta in pericolo (cfr. Sez. Un. 43 del 13/12/1995, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Inoltre deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto articolo 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorita’ giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della liberta’ personale o nella mancata revoca di uno gia’ emesso.
5.3. Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento custodiale, deve valutare la condotta tenuta dal soggetto (v. Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, piu’ recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo puo’ anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della liberta’ personale potra’ considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacche’, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che e’ alla base dell’istituto. (cosi’ Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
5.4. Per completare il quadro dei principi giurisprudenziali applicabili al caso che occupa, non puo’ pretermettersi che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice puo’ utilizzare addirittura gli atti che nel giudizio di cognizione sono risultati “fisiologicamente” inutilizzabili (cfr. Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 Cc. – dep. 03/10/2016 – Rv. 268238; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013 Cc. – dep. 10/12/2013 – Rv. 257651).
5.5. Le precisazioni di cui sopra agevolano certamente l’individuazione della “ratio” dell’istituto dell’equa riparazione: la necessita’, cioe’, di indennizzare con un riconoscimento di natura patrimoniale un soggetto – il quale abbia richiesto l’indennizzo assumendo di essere stato ingiustamente raggiunto da un provvedimento restrittivo della liberta’ personale – ove il giudice della riparazione accerti che quel soggetto effettivamente non aveva in alcun modo dato luogo, con il suo comportamento (immune anche da atteggiamenti di grave superficialita’ o trascuratezza) all’emissione dell’ordinanza coercitiva. In altri termini, deve trattarsi di un periodo di detenzione sofferto da una persona rimasta assolutamente estranea – da un punto di vista reale e storico, e non solo processuale – alla vicenda delittuosa nella quale era stato viceversa ritenuto, dunque ingiustamente, coinvolto. Non pare che possa ritenersi rispondente a siffatta “ratio”, e a detti canoni ermeneutici, il riconoscimento di un indennizzo ad un soggetto il quale con il proprio comportamento abbia creato i presupposti per indurre l’autorita’ ad intervenire nei suoi confronti con un provvedimento di rigore, e sia poi stato assolto, certo doverosamente e legittimamente, in conseguenza dell’applicazione di norme e principi che regolano specificamente ed esclusivamente il giudizio penale (cfr. Sez. 4, n. 35003 del 04/06/2008 Cc. – dep. 09/09/2008 – Rv. 241897).

 

Il procedimento per ingiusta detenzione

5.6. A cio’ deve aggiungersi che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennita’, puo’ ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza – anche solo passiva – quando detto atteggiamento si concretizzi nel tollerare che tale reato sia consumato e vi sia la prova che il soggetto fosse a conoscenza dell’attivita’ criminosa dell’agente (cfr. Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019 Cc. – dep. 21/05/2019 – Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015 Cc. – dep. 15/04/2015 – Rv. 263139).
6. Nel provvedimento impugnato e’ stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano sufficienti elementi a carico del ricorrente integranti una colpa grave a suo carico. Mette conto rimarcare che il giudizio di questa Corte non attiene alla legittimita’ (e meno ancora al merito) delle ordinanze custodiali ovvero delle sentenze assolutorie bensi’ a quella dell’ordinanza impugnata: in altri termini l’oggetto del presente giudizio e’ la congruita’ della motivazione dell’ordinanza reiettiva impugnata in ordine alla sussistenza degli elementi che escludono la concedibilita’ dell’indennizzo in parola.
6.1. Nel caso che occupa, infatti, il giudice della riparazione ha, incensurabilmente, valorizzato quanto – non escluso nei giudizi di merito – emergeva dagli atti: a) il contenuto dalle intercettazioni e delle annotazioni di p.g. relative ai servizi di appostamento, da cui emerge che il ricorrente era spesso presente sui terreni oggetto delle coltivazioni, con ruoli di fattiva collaborazione con gli altri indagati; b) (OMISSIS) si trovava sul terreno nel quale era stata impiantata la coltivazione di stupefacente, mentre venivano estirpate le piante poi sequestrate dai Carabinieri; c) l’istante e’ stato visto in compagnia di alcuni coimputati nella via dove si trovava il terreno sul quale e’ stata rinvenuta la coltivazione; d) lo stesso giudice del merito ha disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni in ordine alla possibile configurazione del reato di favoreggiamento a carico del (OMISSIS).
Il percorso argomentativo seguito nell’ordinanza impugnata e’ quindi del tutto logico, congruo, non contraddittorio e, soprattutto, coerente con il dato fattuale, non smentito nella sua storicita’.
6.2. Occorre aggiungere che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”. La colpa che vale ad escludere l’indennizzo e’ rappresentata dalla macroscopica violazione di regole, dalla quale puo’ insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’autorita’ giudiziaria, una misura restrittiva della liberta’ personale. Viene in gioco, quindi, la sola componente oggettiva di quella che si e’ usi indicare come colpa penalmente rilevante. Allo stesso modo, l’errore del quale si e’ fatta menzione ha parimenti valenza sul piano meramente oggettivo, dovendo essere identificato nell’assunzione -anche incolpevole- da parte dell’autorita’ giudiziaria di una ricostruzione della vicenda, non convalidata dal successivo evolversi del procedimento. La prevedibilita’ assume rilievo sul piano oggettivo, quale fattore di definizione della regola cautelare da osservarsi nel caso concreto; ma si tratta della prevedibilita’ secondo rid quod plerumque accidit”, che quindi non concede rilevanza al giudizio di prevedibilita’ del singolo soggetto agente. Inoltre, l’oggetto della prevedibilita’ non e’ lo specifico reato per il quale si rimarra’ destinatari di misura cautelare, bensi’ la generica possibilita’ che la condotta possa dare luogo, sia pure perche’ malamente intesa, ad un intervento coercitivo dell’autorita’ giudiziaria (cfr. Sez. 4, n. 37401 del 29/05/2014 Cc. – dep. 10/09/2014 – Rv. 260306).

 

Il procedimento per ingiusta detenzione

7. Alla stregua dei suddetti elementi mai esclusi dai giudici del merito e valorizzati dalla corte della riparazione, sono stati ravvisati – ineccepibilmente in questa sede – nella condotta del ricorrente profili di colpa grave con ruolo eziologico in relazione all’adozione dell’atto restrittivo posto che si e’ in presenza di una pronunzia assolutoria definitiva distinta da quella della gravita’ indiziaria propria della sede cautelare (cfr. Sez. 4, n. 51726 del 13/11/2013 Rv. 258231).
8. La valutazione del giudice della riparazione si e’ svolta, correttamente, su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice ha valutato la sussistenza o meno di ipotesi di reato ed eventualmente la loro riconducibilita’ all’imputato; il primo, invece, ha valutato non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione” effettuando una serie di accertamenti e valutazioni tali da condurre in piena autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla parte al corretto rigetto dell’istanza.
8.1. Vale, infine, rammentare che nello svolgere detta valutazione il giudice deve rapportarsi alla situazione esistente nel momento in cui il provvedimento cautelare e’ stato adottato o mantenuto ed effettuare il proprio giudizio sulla base del medesimo materiale di cui ha disposto il giudice della cautela (cfr. Sez. 4, n. 30408 del 19/06/2008).
9. Conclusivamente, il giudice della impugnata ordinanza ha, quindi, pronunciato il rigetto dell’istanza di riparazione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente con gli evidenziati elementi negativi, e percio’ non censurabile in questa sede di legittimita’, effettuando il vaglio delle circostanze di fatto idonee ad integrare il dolo o la colpa grave mediante un giudizio ex ante e cosi’ ritenendo idonea la condotta dell’allora indagato a “trarre in inganno” l’Autorita’ giudiziaria ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell’evento “detenzione” (cfr. Sez. 4, n. 1114 del 13/04/1999).
10. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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