Procedimento amministrativo e termini di conclusione

Consiglio di Stato, Sentenza|15 febbraio 2022| n. 1084.

Procedimento amministrativo e termini di conclusione.

Sul versante generale, costituisce orientamento consolidato quello per cui è principio generale del diritto – di cui le previsioni dell’art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 risultano essere una conferma a livello di normazione primaria – che i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, e l’intenzione del legislatore non si ricava sempre e necessariamente dall’esplicita disposizione in tal senso, potendo la natura perentoria essere desunta anche implicitamente dalla ratio legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico, che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare.

Sentenza|15 febbraio 2022| n. 1084. Procedimento amministrativo e termini di conclusione

Data udienza 3 febbraio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Procedimento amministrativo – Termini di conclusione – Natura ordinatoria – Perentorietà – Dichiarazione espressa da parte della legge

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5364 del 2020, proposto da
A2. Ca. & Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. To., Cl. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Co. in Roma, via (…);
contro
Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ma. Es., An. Pu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Es. in Roma, (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda n. 00231/2020, resa tra le parti, concernente Per l’annullamento, con il ricorso introduttivo:
– della comunicazione Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (al tempo Aeegsi) recante “Richieste di Verifica e Certificazione di Risparmi presentate dalla vostra società e avente codice R028 e successive” (doc. 1 – la numerazione dei documenti segue quella del fascicolo di primo grado), ricevuta in data 8.10.2014, con la quale l’Autorità ha ritenuto irricevibili le Richieste di Verifica e Certificazione in oggetto;
– della comunicazione dell’Autorità “Richieste di Verifica e Certificazione di Risparmi presentate dalla Vostra società e avente codice R028 e successive”, prot. n. 40713, del 23.12.2013 (doc. 2);
Con il primo ricorso per motivi aggiunti:
– della comunicazione dell’Aeegsi del 16.12.2014, recante “questioni in merito agli interventi di risparmio energetico realizzati da A2. Ca. & Se. Srl afferenti alla rete di teleriscaldamento di (omissis)”, nella parte in cui ha ritenuto non sussistere i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, come da istanza della ricorrente;
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti,
– della comunicazione del MiSE dell’8 giugno 2015;
– nonché di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Gi. Co. per delega dell’avvocato Fa. To., Ma. Di Ne. per delega di Gi. Es. Ma. e dello Stato Fa. To.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO

Con l’appello in esame la società A2. Ca. & Se. impugnava la sentenza n. 231 del 2020 del Tar Lombardia, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte, avverso i seguenti provvedimenti: la comunicazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico recante “Richieste di Verifica e Certificazione di Risparmi presentate dalla A2. Ca. & Se. e avente codice R028 e successive”, ricevuta in data 8 ottobre 2014, con la quale l’Autorità ha ritenuto irricevibili le Richieste di Verifica e Certificazione presentate; la comunicazione dell’Autorità recante “Richieste di Verifica e Certificazione di Risparmi presentate dalla A2. Ca. & Se. e avente codice R028 e successive”, prot. n. 40713 del 23 dicembre 2013; la comunicazione della stessa Autorità del 16 dicembre 2014, recante “questioni in merito agli interventi di risparmio energetico realizzati dalla A2. Ca. e Se. s.r.l. ed afferenti alla rete di teleriscaldamento di (omissis)”, nella parte in cui sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante riproponeva le censure di primo grado, censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, e formulava i seguenti motivi di appello:
– erroneità della sentenza del Tar nell’applicazione della disciplina sul riconoscimento dei risparmi energetici al tempo in vigore;
– erroneità della pronuncia di primo grado in merito alla violazione, da parte di ARERA, dei termini procedimentali, e del conseguente danno subito dalla Società, di cui al secondo motivo di ricorso;
– erroneità della sentenza in relazione al terzo motivo di diritto del ricorso introduttivo, recante censura dei provvedimenti gravati per grave carenza di istruttoria e motivazione nella parte in cui l’Autorità ha affermato di non comprendere “a cosa la Vostra Società faccia riferimento nella medesima comunicazione del 9 giugno 2014, laddove confonde la “emissione del parere relativo alla PPPM in questione” con il relativo “procedimento di valutazione”. Si ritiene necessario, precisare, infatti, che l’unica PPPM a cui si fa riferimento nelle comunicazioni e nelle RVC è quella avente codice…05T011″;
– erroneità della sentenza di primo grado in relazione all’impugnazione della comunicazione del MiSE, con riproposizione dei motivi V e VI del ricorso, per incompetenza, eccesso di potere, contraddittorietà intrinseca, violazione del dm 18 dicembre 2012, violazione della legge n. 241 del 1990 e del principio tempus regit actum, carenza di istruttoria e motivazione.

 

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L’autorità appellata e la società Gse si costituivano in giudizio e, replicando su tutte le censure dedotte, chiedevano il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2022, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto il mancato riconoscimento dei titoli di efficienza energetica conseguiti nell’ambito dell’episodio di teleriscaldamento denominato (omissis).
2. Occorre, preliminarmente, procedere alla ricostruzione del quadro normativo in cui si collocano le deliberazioni impugnate.
2.1 L’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e l’art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000 prevedono che tra gli obblighi connessi al servizio di distribuzione, rispettivamente dell’energia elettrica e del gas naturale, sia incluso anche quello di perseguire l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali. A tali disposizioni è stata data attuazione con i decreti ministeriali 24 aprile 2001 e, successivamente, per quel che interessa il presente contenzioso, con i decreti ministeriali 20 luglio 2004, che hanno individuato gli obiettivi in termini di quantitativi di risparmio che i distributori sono stati nel tempo tenuti a raggiungere ogni anno, attraverso interventi di riduzione dei consumi di energia primaria.
1.2 In attuazione di tale normativa l’Autorità adottava ed aggiornava le linee guida al fine di agevolare la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di risparmio energetico, nonché per fissare in modo chiaro i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica (“TEE” o “certificati bianchi”).
A ciascun distributore di energia elettrica o di gas, che serviva almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001, veniva infatti imposto un obiettivo specifico obbligatorio di risparmio di energia primaria calcolato come quota dell’obiettivo nazionale, in base alla proporzione tra la quantità di energia distribuita dal singolo distributore e il totale nazionale. I distributori hanno dunque perseguito nel tempo i propri obiettivi specifici attraverso la predisposizione di progetti, misure e interventi, ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nelle tabelle dell’Allegato 1 ai ricordati decreti.
1.3 In tale contesto all’Autorità erano affidate le seguenti funzioni: (i) valutare i risparmi conseguiti attraverso i diversi progetti, (ii) autorizzare il rilascio dei certificati bianchi e, più in generale, (iii) regolare e garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema del risparmio energetico, anche attraverso l’esercizio di poteri sanzionatori.
La misurazione dei risparmi energetici conseguibili attraverso i progetti era effettuata dall’Autorità che poteva avvalersi (art. 3 Linee Guida) di tre differenti metodi di valutazione: standardizzata, analitica o a consuntivo. In base a tale ultima tipologia (art. 6 Linee Guida), rilevante per l’odierno contenzioso, sarebbe spettato al titolare del progetto di intervento presentare, unitamente a quest’ultimo, un programma per la misurazione del risparmio energetico ottenibile; progetto che sarebbe stato poi approvato dall’Autorità, a differenza dei metodi standardizzato ed analitico, nei quali l’Autorità avrebbe approvato preventivamente specifiche schede tecniche per la quantificazione dei risparmi.
2. Sulla base di tale disciplina, la società odierna appellante in data 10 ottobre 2005 presentava all’Autorità una “Proposta di Progetto e di Programma di Misura” (“PPPM”), identificata con codice 05T011, secondo la metodologia a consuntivo di cui alla ricordata delibera n. 103/03 per un intervento di “climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l’uso di fonti energetiche non rinnovabili”, sottotipologia “Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento”. Segnatamente, a mezzo della propria centrale di scambio e di distribuzione sita in (omissis), la Società recuperava il calore di scarto dal vicino impianto di produzione elettrica della società Ed. ai fini del riscaldamento di acqua poi immessa nella rete di teleriscaldamento a servizio delle utenze site nei quartieri prossimi alla centrale (fornendo in particolare calore per uso riscaldamento e acqua calda sanitaria).
2.1 Con delibera 27 giugno 2005, n. 123/05 (di seguito, “delibera n. 123/05”) l’Autorità approvava la ricordata proposta identificata con codice 05T011. Conseguentemente, la ricorrente trasmetteva all’Autorità le relative richieste di verifica e certificazione risparmi (“RVCR”) ai sensi dell’art. 12 delle Linee Guida al fine di ottenere la certificazione dei risparmi energetici realizzati e, dunque, i relativi Titoli di efficienza energetica (“TEE” o “Certificati bianchi”). I risparmi energetici illustrati nelle RVCR relativi agli interventi R012 venivano per l’appunto quantificati dalla Società sulla base del modello di calcolo presentato con la PPPM identificata con codice 05T011 ed approvata dall’Autorità con la ricordata delibera n. 123/05.

 

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2.2 Con le comunicazioni del 4 dicembre 2012 e del 14 ottobre 2013 la società, che aveva avanzato con riserva le RVCR ricordate al fine di evitare il cumulo (vietato) tra TEE e certificati verdi, comunicava all’Autorità il mancato conseguimento di questi ultimi, manifestando dunque l’interesse alla valutazione delle RVCR suddette e al conseguimento dei certificati bianchi. Dal canto suo, l’Autorità, che non aveva fino ad allora proceduto alla valutazione delle richieste della società proprio su indicazione della stessa – considerato che per i medesimi interventi era stata fatta richiesta di accesso agli incentivi di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 79 cit. (“certificati verdi”) per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, non cumulabili con i titoli di efficienza energetica di competenza dell’Autorità – provvedeva alla valutazione suddetta una volta venuta a conoscenza del non conseguimento di questi ultimi e,, con la comunicazione prot. 40713 (relativa agli interventi R028) datata 23 dicembre 2013, anticipava all’odierna appellante l’esito di irricevibilità della richiesta.
2.3 L’irricevibilità, come illustrato dall’Autorità, trovava causa nel fatto che gli impianti oggetto delle RCVR (richieste a consuntivo) differivano da quelli oggetto delle PPPM indicate come proposte di riferimento in violazione del ricordato art. 6, comma 1, delle Linee Guida, ai sensi del quale i metodi di valutazione a consuntivo avrebbero dovuto essere conformi al programma di misura proposto, cioè riferirsi a rendicontazioni dei risparmi conseguiti negli anni dal medesimo gruppo originario di utenze allacciate alla rete: circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie, dal momento che la Società aveva rendicontato risparmi conseguiti da utenze successivamente connesse alla rete. Nello specifico, le RVCR oggetto del presente contenzioso, si riferivano ad utenze oggetto dell’ampliamento della rete di teleriscaldamento di (omissis) e non alle utenze che erano state esplicitate nella PPPM originaria (nel caso degli 9 interventi R028 la Società faceva addirittura riferimento, come ricordato, a una PPPM che aveva ad oggetto una rete di teleriscaldamento diversa da quella in relazione alla quale venivano rendicontati i risparmi). In proposito, secondo l’Autorità, l’ampliamento della rete (dunque, l’allacciamento delle nuove utenze) avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica PPPM a cui avrebbero dovuto essere riferite le RVCR in questione.
3. Così ricostruita la fattispecie, è possibile passare all’esame dei vizi di appello dedotti.
4. Con il primo motivo di appello la società ripropone il primo motivo di ricorso e ribadisce che i presupposti descritti nella Proposta di Progetto, rimanendo immutati e semplicemente applicandosi a un maggior numero di utenti, dovrebbero applicarsi anche alle utenze collegate successivamente.
Il motivo è infondato.
4.1 Nel condividere le conclusioni raggiunte dal Tar, va ricordato che, ai sensi dell’art. 6 delle Linee Guida a ciascuna proposta di progetto PPPM dovevano afferire specifiche richieste di certificazione e verifica dei risparmi energetici: non era dunque possibile fondare su metodologie presentate per altri interventi o riferite ad altri clienti finali – pur se approvate dall’Autorità – i progetti relativi ad interventi diversi o riferiti a diversi clienti, come quelli relativi all’ampliamento della rete.
A fini di regolazione va altresì ricordato l’art. 13, il cui comma 6 prevedeva nello specifico che “Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui all’articolo 12, comma 12.1, deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nel programma di misura di cui all’articolo 6, comma 6.1”.
4.2 La ratio della normativa e della connessa finalità di incentivazione non può che sorreggere l’impostazione regolatoria correttamente rinvenuta, dalle parti appellate, nella circostanza che il rilascio dei titoli di efficienza energetica, ossia dei certificati bianchi, deve essere sottoposta ad un rigoroso procedimento di verifica che viene avviato dall’operatore interessato con la presentazione di un progetto in grado di fornire una previsione in ordine ai risparmi conseguibili da ciascun cliente partecipante, tenendo conto delle sue caratteristiche, sia prima che dopo l’intervento di recupero o efficientamento energetico; senza il preventivo progetto non è possibile apprezzare l’entità del risparmio energetico, non essendo noto il dato dei consumi riferiti alla situazione di partenza e alla tipologia di apparato utilizzato.
In tale ottica si colloca quanto espressamente previsto dalla normativa predetta che, al comma 2 dell’art. 6 dispone quanto segue: “La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1 deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi e deve contenere almeno le seguenti informazioni: 6 a) informazioni relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell’ambito del progetto); b) descrizione del progetto e dell’intervento o degli interventi previsti con riferimento alle tipologie indicate all’articolo 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; c) descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all’intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l’intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all’intervento stesso; d) risparmio previsto e descrizione delle modalità per la determinazione del risparmio totale netto di energia primaria; e) descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 13; f) descrizione della documentazione che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 14”.

 

Procedimento amministrativo e termini di conclusione

 

Inoltre, la lettera r) dell’art. 1 delle citate Linee Guida cita espressamente che “progetto è un qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi”.
4.3 Va pertanto condivisa l’esegesi della normativa fatta propria dalle parti appellate e dal Tar: ai fini della certificazione occorre la necessaria ed univoca correlazione tra progetto e clienti finali partecipanti, non essendo prevista la possibilità di replicare una PPPM con clienti finali diversi da quelli oggetto della Proposta. Infatti, a ciascuna PPPM afferiscono specifiche richieste di Certificazione e Verifica dei risparmi energetici; pertanto, non è possibile ricorrere o fondarsi su metodologie presentate (ed eventualmente approvate dalle Autorità competenti) nell’ambito di altri interventi o riferiti ad altri clienti finali. Ciò, va ribadito, in coerenza con le finalità di specifica incentivazione sottese alla disciplina invocata.
5. Con il secondo motivo di appello parte appellante ripropone il secondo motivo di ricorso originario, relativo alla violazione dei termini procedimentali, cui si lega la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Arera.
5.1 Il motivo è infondato, sia in generale, sia in relazione alla disciplina di dettaglio ed allo svolgersi procedimentale della fattispecie controversa.
5.2 Sul versante generale, costituisce orientamento consolidato quello per cui è principio generale del diritto – di cui le previsioni dell’art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 risultano essere una conferma a livello di normazione primaria – che i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, e l’intenzione del legislatore non si ricava sempre e necessariamente dall’esplicita disposizione in tal senso, potendo la natura perentoria essere desunta anche implicitamente dalla ratio legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico, che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 13/11/2017, n. 5190).
Con particolare riferimento ai termini previsti dalle deliberazione di questo tipo dell’Autorità, va ribadito che i termini procedimentali non sono perentori, ma solo ordinatori, per cui il mancato rispetto degli stessi non può determinare effetti invalidanti degli atti adottati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 30/12/2014, n. 6430).
5.3 Sul secondo versante, nel caso di specie, come emerge dalla ricostruzione della fattispecie procedimentale di cui sopra, la valutazione posta in capo all’Autorità non veniva svolta proprio perché le RVCR erano formulate con riserva in ragione della non cumulabilità di certificati verdi e certificati bianchi.
Inoltre, la durata del procedimento non risulta comunque imputabile all’Autorità, conseguendo in via preminente dalla stessa impostazione seguita dalla società odierna appellata, di poter scegliere tra certificati verdi e certificati bianchi. Al riguardo, correttamente i Giudici di prime cure hanno evidenziato che non ha proceduto alla tempestiva valutazione delle RVCR presentate dalla ricorrente, in quanto la domanda proposta da quest’ultima è stata formulata con riserva, ossia è stata subordinata all’esito della richiesta di emissione di certificati verdi, pure richiesti dalla ricorrente, in ragione del divieto di cumulabilità tra incentivi: difatti l’esito positivo di una RVCR avrebbe impedito il successivo ritiro delle richieste stesse e non avrebbe permesso alla società richiedente di ottenere, in alternativa, il rilascio dei certificati verdi, aventi un valore più elevato di quello dei certificati bianchi.
Se quindi era doveroso per l’Autorità attendere, in considerazione dell’espressa riserva avanzata dalla Società nelle richieste, lo scioglimento della riserva formulata, risulta che la stessa abbia poi proceduto alla valutazione una volta venuta a conoscenza del non conseguimento dei certificati verdi, in data 23 dicembre 2013, con la comunicazione prot. 40713 relativa agli interventi R028. A conferma della carenza di interesse alla censura in parte qua, va evidenziato che, paradossalmente, se l’Autorità avesse proceduto nei termini evocati, un eventuale riconoscimento dei TEE avrebbe potuto comportare l’impedimento a beneficiare dei certificati verdi, non risultando più possibile annullare i certificati bianchi – non cumulabili con i primi – una volta riconosciuti a seguito delle valutazioni dell’Autorità . In tale contesto va esclusa pertanto in radice anche la sussistenza di qualsiasi danno ingiusto provocato dal (peraltro assente) ritardo procedimentale imputabile all’Autorità, come anche, per quanto sinora evidenziato, qualsiasi profilo di dolo o di colpa ravvisabile nella condotta di Arera. Ne consegue l’infondatezza e quindi la reiezione anche della domanda di risarcimento, per il danno da ritardo, proposta ai sensi dell’art. 2 bis della l. 241/1990.

 

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6. Con il terzo motivo di appello la società appellante ripropone il terzo motivo di ricorso, recante la censura dei provvedimenti gravati per grave carenza di istruttoria e motivazione nella parte in cui l’Autorità ha affermato di non comprendere “a cosa la Vostra Società faccia riferimento nella medesima comunicazione del 9 giugno 2014, laddove confonde la “emissione del parere relativo alla PPPM in questione” con il relativo “procedimento di valutazione”.
Anche tale motivo è infondato.
6.1 Se in generale la ricostruzione dell’iter procedimentale e le considerazioni sopra svolte escludono le evocate carenze istruttorie e motivazionali, va ricordato il passaggio per cui “La PPPM presentata in data 25 febbraio 2014 all’Autorità non poteva essere oggetto di valutazione, stante l’avvenuto passaggio di competenza sulla materia dall’Autorità al G.S.E., a far data dal 3 febbraio 2013”.
6.2 Inoltre, l’odierna appellante non si era avvalsa della facoltà, riconosciutale dall’Autorità con le comunicazioni di preavviso di rigetto (datata 23 dicembre 2013), di presentare, per i ricordati interventi, nuove RVCR utilizzando la scheda tecnica n. 22T. Non avendo ripresentato le nuove RVCR come prospettato dall’Autorità, ed essendo dunque decaduta dalla valutazione delle RVCR per mancata presentazione delle stesse in accordo alla scheda tecnica n. 22T resa disponibile, l’unica possibilità per la Società sarebbe stata quella di sottoporre una nuova PPPM all’autorità competente, cioè il Gse.

 

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6.3 Va condivisa anche la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata laddove ritiene che la società appellante abbia ritenuto, per propria libera scelta, di non seguire tale indicazione sul presupposto che si sarebbero dovuti inserire “ulteriori informazioni e dati tecnici che nel modello di calcolo a suo tempo proposto non erano contemplati” e non per una oggettiva impossibilità di predisporre la predetta documentazione. Va quindi esclusa l’attribuzione di contraddittorietà al comportamento dell’Autorità .
7. Con il quarto motivo, l’appellante ripropone integralmente le censure fatte valere nell’ambito del giudizio di primo grado e riguardanti il V e VI motivo di diritto del secondo ricorso per motivi aggiunti con i quali si contesta l’esercizio del potere da parte del Ministero in quanto Autorità incompetente.
7.1 Anche sul punto vanno condivise le conclusioni dei Giudici di prime cure, assumendo rilievo dirimente la natura non provvedimentale della nota ministeriale impugnata.
La stessa nota evidenzia l’assenza di competenza e quindi la non adozione di atti di rilevanza esterna: “La vigente normativa in materia di titoli di efficienza energetica non attribuisce al ministero un potere di intervento nell’ambito delle singole procedure istruttorie e nell’attività di gestione valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Va altresì ricordato che l’autorità adottato in piena autonomia e con indipendenza di giudizio gatti ai quali dovevano conformarsi l’attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti”.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è infondato e va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi, stante la complessità della questione, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti – Presidente FF
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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