Il principio di ultrattività del rito

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 6 novembre 2019, n. 28519.

La massima estrapolata:

Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l’accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell’impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto con ricorso anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).

Ordinanza 6 novembre 2019, n. 28519

Data udienza 23 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 14307/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al controricorso che ha indicato l’indirizzo di posta certificato, comunicato all’ordine professionale, presso il quale vuoi ricevere le notifiche;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 265/2018 della Corte di appello di Salerno, pubblicata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia nella camera di consiglio del 23/09/2019.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava l’inammissibilita’, per tardivita’ ex articolo 325 c.p.c., dell’appello, notificato con il pedissequo decreto di comparizione il 10.10.2014, proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale che, notificata in via telematica il 20.06.2014, in accoglimento della domanda di (OMISSIS) aveva dichiarato quest’ultima figlia naturale di (OMISSIS), padre degli appellanti.
Dovendo l’azione di dichiarazione giudiziale di paternita’ o maternita’ naturale ove non riguardi persona minore di eta’ introdursi con il rito ordinario, e quindi con citazione a comparire ad udienza fissa con notifica a pena di decadenza dell’atto alla controparte, non sarebbe risultato idoneo ai fini della tempestivita’ del gravame, in caso di applicazione del termine breve, il mero deposito del ricorso in cancelleria nel termine di trenta giorni, nella non applicabilita’ al giudizio del rito camerale.
In primo grado il giudice, pure adito nelle forme camerali di cui all’articolo 737 c.p.c. e ss., aveva in concreto adottato il rito ordinario ed il principio del raggiungimento dello scopo e della conversione degli atti nulli non avrebbe potuto trovare applicazione la’ dove non fosse stato rispettato il termine per la proposizione del gravame, da computarsi in relazione al modello impugnatorio da adottarsi.
La relazione di notifica della sentenza non rispettosa degli adempimenti e delle regole tecniche dettate in materia di notifica in via telematica non avrebbe integrato alcuna nullita’ e tanto in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, risultando quest’ultimo soddisfatto dall’intervenuta proposizione del gravame.
Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza i germani (OMISSIS) con due motivi cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti denunciano l’impugnata sentenza di nullita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione del principio dell’ultrattivita’ del rito camerale (articolo 737-742-bis c.p.c.), applicato.
Il giudizio di primo grado, introdotto con ricorso nelle forme del rito camerale, non sarebbe stato mutato in quello ordinario non deponendo in tal senso, in difetto di un espresso provvedimento di mutamento del rito, l’evidenza che il Presidente del Tribunale alla presentazione del ricorso avesse nominato un giudice singolo che aveva provveduto a fissare dinanzi a se’ l’udienza di comparizione, successivamente concedendo alle parti termine ex articolo 183 c.p.c., comma 6, assumendo le prove e, al fine, rinviando ex articolo 190 c.p.c. al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
2. Con il secondo motivo si fa valer la nullita’ della sentenza impugnata per violazione di legge sostanziale e processuale; l’inosservanza della normativa sulle notifiche telematiche nella derivata nullita’ della notifica della sentenza impugnata avrebbe determinato l’applicazione del termine lungo di impugnazione ex articolo 327 c.p.c. e quindi la tempestivita’ dell’appello.
3. I motivi possono trovare congiunta trattazione nell’osservata tecnica di stesura degli stessi che, identica nella formulazione, consegna le proposte censure, meramente reiterative di critica portata all’esame della Corte di appello e motivatamente disattesa, ad un giudizio di inammissibilita’ del ricorso.
4. Per consolidata giurisprudenza di legittimita’, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non puo’ limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiche’ in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 31/08/2015 n. 17330; Cass. 24/09/2018 n. 22478).
Nell’ulteriore rilievo che essendo il motivo d’impugnazione costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione e’ erronea, in tal modo traducendosi in una critica della decisione impugnata, esso non puo’ prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la cui mancata considerazione comporta la nullita’ del motivo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo che viene sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, (Cass. 11/01/2005 n. 359).
5. La Corte di merito ha in ogni caso, in modo ineccepibile, in applicazione di consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, ricostruito i termini di notifica della sentenza impugnata e la data di proposizione dell’appello – nella corretta applicazione del modello processuale introdotto dalla citazione ad udienza fissa, secondo le cui regole doveva svolgersi il giudizio di dichiarazione giudiziale di paternita’ naturale – la cui tempestivita’ deve misurarsi con la notifica dell’atto introduttivo, anche ove abbia contenuti e forma del ricorso, nel termine di trenta giorni ex articolo 325 c.p.c. al fine di costituire tempestivamente un valido rapporto processuale.
Tanto, nel circoscritto rilievo della sanatoria dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c. alle ipotesi in cui l’impugnazione introdotta con un atto diverso da quello richiesto dal rito sia stata comunque rispettosa del termine per la proposizione del gravame (Cass. 13/09/2018 n. 22256; Cass. 17/05/2017 n. 12413).
Nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’articolo 342 c.p.c., va proposto con citazione, ai fini della vocatio in ius, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ne consegue che se, erroneamente, l’impugnazione, anziche’ con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestivita’ occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza (Cass. 25/02/2009 n. 4498; Cass. n. 12290 del 07/06/2011).
Nell’ulteriore rilievo che fermo il principio di ultrattivita’ del rito, per il quale la’ dove il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (ex multis: Cass. n. 12290 cit.), l’accertamento delle forme processuali adottate deve avvenire ad opera del giudice del merito con riferimento al rito in concreto adottato che condiziona anche il giudizio sulla tempestivita’ dell’impugnazione, in ragione di una valutazione che e’ stata correttamente condotta dalla Corte di merito, per scrutinio delle rilevanti evidenze processuali (invito alle parti contenuto nel decreto presidenziale di fissazione dell’udienza in primo grado a notificare nel rispetto dei termini di cui all’articolo 163-bis c.p.c.; la concessione alle parti dei termini ex articolo 183 c.p.c., comma 6; la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche).
L’operato accertamento ha altresi’ consentito alla Corte territoriale di escludere ogni nullita’ della notifica della sentenza in forma telematica nella tardivita’ di ogni iniziativa sul punto adottata dalle parti di cui si e’ congruamente valorizzata, nell’impugnata sentenza: la tardivita’ dell’eccezione delle parti dopo che erano state celebrate in appello due udienze; il difetto di allegazione sul risentito pregiudizio alla difesa a fronte della mancata eccezione sulla intervenuta integrale conoscenza dell’atto (tra le altre, in termini: Cass. n. 10488 del 22/06/2012; Cass. n. 2321 del 31/01/2017).
6. Conclusivamente il ricorso e’ inammissibile.
Le spese restano liquidate secondo soccombenza come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna, in solido, a rifondere a (OMISSIS) le spese di questa fase del giudizio che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15h forfettario sul compenso ed accessori di legge.
Dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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