Principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 luglio 2021| n. 20562.

Principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione.

La parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell’ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione, irrilevante all’uopo restando la previsione di cui all’articolo 334 cod. proc. civ., che opera solo in favore della parte che, prima dell’iniziativa dell’altro contendente, abbia prestato acquiescenza alla sentenza impugnata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una società di capitali e l’INPS ed avente ad oggetto la domanda di restituzione di contributi previdenziali, la Suprema Corte, ritenuto fondato il motivo con cui la ricorrente società aveva censurato la sentenza gravata per avere la corte territoriale accolto l’appello incidentale dell’Istituto, nonostante quest’ultimo avesse indebitamente ampliato il più limitato oggetto dell’appello principale già proposto dal medesimo in contrasto con il principio di infrazionabilità delle impugnazioni, ha cassato senza rinvio la decisione – trattandosi di fattispecie in cui la domanda di riforma non poteva essere proposta ai sensi dell’articolo 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. – e condannato l’Istituto controricorrente alla refusione delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 luglio 2018, n. 19745; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 agosto 1997, n. 7272).

Ordinanza|19 luglio 2021| n. 20562. Principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appello – Impugnazioni – Diverse statuizioni della sentenza di primo grado – Principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione – Medesimo rapporto processuale – Presentazione di un secondo appello – Esclusione – Presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa – Consumazione del potere di impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25608/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 325/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/08/2015 R.G.N. 1411/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 1.8.2015, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda con cui (OMISSIS) s.p.a. aveva chiesto la restituzione dei contributi versati a seguito della sentenza di primo grado resa nel giudizio gia’ pendente tra essa e (OMISSIS), con la quale l’adito giudice aveva dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento a costui intimato e l’aveva condannata a reintegrarlo nel suo posto di lavoro, a corrispondergli le retribuzioni medio tempore maturate e a versare in suo favore la relativa contribuzione previdenziale; che avverso tale pronuncia (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 4, St. lav., e degli articoli 2056, 1223 e 1227 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la riforma in appello della sentenza di primo grado in esecuzione della quale essa aveva versato i contributi non avesse incidenza sulla persistenza dell’obbligazione contributiva, sebbene i giudici del gravame avessero accertato che, successivamente alla cessazione del rapporto, il lavoratore licenziato aveva trovato altra occupazione in relazione alla quale l’importo delle retribuzioni dovute era stato detratto dal danno risarcibile a causa dell’aliunde perceptum;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 334 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto l’appello incidentale dell’INPS, nonostante che quest’ultimo avesse indebitamente ampliato il piu’ limitato oggetto dell’appello principale gia’ proposto dall’Istituto, in contrasto con il principio di infrazionabilita’ delle impugnazioni;
che il secondo motivo va esaminato con priorita’ rispetto al primo, stante la sua potenziale valenza assorbente;
che, al riguardo, va premesso che l’Istituto ricorrente, dopo aver appellato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda di (OMISSIS) s.p.a. volta ad ottenere “il rimborso di tutto quanto corrisposto all’INPS in conseguenza dell’inserimento nella base imponibile previdenziale della somma corrispondente all’ammontare dell’aliunde perceptum maturato da (OMISSIS) nel periodo 16.2.2007-26.6.2009” (cosi’ il conclusum dell’appello INPS, riportato a pag. 2 della sentenza impugnata), successivamente, a seguito della notifica dell’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. (e avente ad oggetto l’impugnazione del capo di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva erroneamente determinato il periodo per il quale aveva accolto la domanda di restituzione dei contributi, che non era quello compreso tra il 16.2.2007 e il 26.6.2009, come indicato nella sentenza, bensi’ quello compreso tra il 1999 e il 2007, per come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, dal momento che per il periodo 2007-2009 essa non aveva effettuato alcun versamento contributivo, avendo il lavoratore reintegrato optato per l’indennita’ sostitutiva della reintegra), ha proposto appello incidentale, con cui ha chiesto “condannare (OMISSIS) s.p.a. al pagamento dei contributi relativi al periodo giugno 1999-giugno 2009 per il lavoratore (OMISSIS)” (ibid., pagg. 3-4);
che la sentenza impugnata, pur dando atto – coerentemente con la richiesta di correzione sostanzialmente avanzata dall’odierna ricorrente merce’ il proprio appello – che “il versamento della contribuzione e delle somme accessorie (era) riferito al periodo anteriore al febbraio 2007” (cfr. pag. 11), ha nondimeno accolto l’appello proposto dall’INPS, negando in radice il fondamento della pretesa restitutoria dell’odierna ricorrente;
che, cosi’ facendo, la sentenza impugnata, lungi dall’accogliere l’appello (principale) dell’INPS, ha accolto in realta’ il suo appello incidentale, avendo rigettato la richiesta di restituzione che era stata formulata in relazione a versamenti effettuati per un periodo affatto diverso rispetto a quello delimitato dall’appello principale dell’Istituto e per il quale, viceversa, l’odierna ricorrente non aveva effettuato versamenti contributivi di sorta;
che e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la parte che abbia gia’ proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non puo’, nell’ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo gia’ consumato il proprio potere di impugnazione, irrilevante all’uopo restando la previsione di cui all’articolo 334 c.p.c., che opera solo in favore della parte che, prima dell’iniziativa dell’altro contendente, abbia prestato acquiescenza alla sentenza impugnata (cosi’ da ult. Cass. n. 19745 del 2018);
che l’inammissibilita’ dell’appello incidentale dell’INPS ha comportato la formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado relativo al diritto dell’odierna ricorrente alla restituzione dei contributi, sia pure in relazione al periodo realmente oggetto di causa (giugno 1999-gennaio 2007: cfr. in tal senso la correzione operata a pag. 11 della sentenza impugnata, gia’ cit.); che, avendo accolto un appello incidentale inammissibile, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, vertendosi in fattispecie in cui la domanda di riforma non poteva essere proposta (articolo 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo); che, rimanendo conseguentemente assorbito il primo motivo di ricorso, l’INPS va condannato a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.000,00 per il giudizio d’appello e in Euro 4.700,00 per il giudizio di cassazione, di cui Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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