Prescrizioni presuntive e l’onere del creditore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 giugno 2021| n. 17071.

Prescrizioni presuntive e l’onere del creditore.

In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l’interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito).

Ordinanza|16 giugno 2021| n. 17071. Prescrizioni presuntive e l’onere del creditore

Data udienza 16 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Eccezione della prescrizione presuntiva da parte del debitore – Onere del creditore di dimostrare la mancata soddisfazione del credito attraverso il deferimento del giuramento decisorio – Prescrizioni presuntive e l’onere del creditore –  Mancato assolvimento – Difetto di specificità delle doglianze – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18749-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Prescrizioni presuntive e l’onere del creditore

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1657/2018, emesso dal Tribunale di Parma in favore dell’avv. (OMISSIS), con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 32.926,89 a titolo di compensi relativi all’attivita’ professionale prestata dall’ingiungente in favore dell’ingiunta, in relazione a diverse controversie. L’opponente eccepiva, in particolare, la prescrizione presuntiva, ex articolo 2956 c.c., in relazione ad una delle pratiche seguite dal (OMISSIS), e la commissione, da parte del medesimo, di errori professionali, in relazione agli altri contesti per i quali lo stesso aveva prestato la sua assistenza.
Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente l’opposizione, quanto all’eccezione di prescrizione presuntiva, revocava il decreto opposto e condannava l’opponente al pagamento in favore del (OMISSIS) del minor importo di Euro 4.564,76 oltre accessori.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi e sollevando eccezione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2956 c.c..
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullita’ dell’ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e la violazione dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., perche’ il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile la prescrizione di cui all’articolo 2956 c.c..
La censura e’ inammissibile.
Il giudice di merito ha ritenuto che la (OMISSIS) avesse chiaramente distinto la propria difesa, limitandosi ad eccepire, in relazione ad alcuni degli incarichi professionali svolti dal (OMISSIS), l’intervenuta prescrizione presuntiva, a fronte della quale il professionista non aveva deferito il giuramento decisorio. Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuita’ all’orientamento secondo cui “In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, e’ tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova puo’ essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non e’ stata estinta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 15/05/2007, Rv. 596684; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998, Rv. 511964; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 991 del 15/02/1979, Rv. 397187; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 21/12/1970, Rv. 349195). Nella censura in esame il professionista non deduce di aver deferito, nel corso del giudizio di merito, il giuramento decisorio, ne’ di aver dimostrato l’intervenuta interruzione del termine di prescrizione, ne’ che la (OMISSIS) avesse riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione: dal che consegue il difetto di specificita’ della doglianza in esame.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, senza tuttavia neppure allegare di quali fatti si tratterebbe.
La censura e’ inammissibile, poiche’ il (OMISSIS) si limita alla riproduzione del proprio scritto difensivo depositato nel giudizio di merito, senza aver cura di specificare quali circostanze di fatto non sarebbero state prese in esame dal giudice emiliano. Anche in questo caso, dunque, la doglianza difetta del necessario grado di specificita’ e si risolve in una inammissibile istanza di riesame nel merito, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimita’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2959 e 2960 c.c., perche’ il Tribunale non avrebbe considerato che la (OMISSIS) aveva ammesso la propria debenza; di conseguenza, la prescrizione presuntiva non avrebbe potuto essere applicata al caso di specie.
La censura e’ inammissibile per difetto di specificita’, poiche’ il (OMISSIS) non indica in qual modo la (OMISSIS) avrebbe riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione, o rinunciato ad avvalersi della prescrizione presuntiva di cui all’articolo 2956 c.c.. Anche in questo caso, infatti, il ricorrente si limita ad accennare, in modo del tutto generico, alle “ammissioni” della controricorrente (cfr. pag. 31 del ricorso), senza tuttavia indicare in quale atto o documento depositato nel corso del giudizio di merito tali ipotetiche ammissioni sarebbero state espresse.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullita’ dell’ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e violazione degli articoli 132 e 112 c.p.c., perche’ il giudice di merito avrebbe accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla (OMISSIS), senza tener conto delle controdeduzioni proposte, sul punto, dal (OMISSIS), il quale aveva invece sostenuto che la cliente avesse riconosciuto implicitamente il debito, non avendo proposto alcuna contestazione, sul punto, dinanzi al Consiglio dell’Ordine.
La censura e’ infondata, poiche’ il riconoscimento del debito, deve consistere “… in una dichiarazione di volonta’ consapevolmente diretta all’intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del creditore…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1945 del 10/02/2003, Rv. 560347). Per poter configurare una rinuncia tacita ad avvelersi della prescrizione di cui all’articolo 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere “… una incompatibilita’ assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta’ di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 15/05/2012, Rv. 622488). Il relativo accertamento, che costituisce una quaestio facti, non e’ suscettibile di riesame in sede di legittimita’, tanto piu’ quando, come nel caso di specie, il ricorrente non alleghi l’esistenza di dichiarazioni o comportamenti obiettivamente idonei ad esplicitare l’intenzione della cliente di rinunciare ad avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 2956 c.c., ma si limiti a valorizzare la semplice circostanza che la stessa non abbia, prima dell’inizio della causa, e segnatamente dinanzi al Consiglio dell’Ordine, specificamente sollevato la relativa eccezione.
Peraltro, e’ opportuno osservare che – contrariamente a quanto sostenuto dal (OMISSIS) – il Tribunale ha espressamente esaminato le argomentazioni proposte dall’odierno ricorrente, affermando (cfr. pagg. 2 e 3 dell’ordinanza impugnata) che “… la difesa di (OMISSIS) ha opportunamente tenuto distinte (anche graficamente) le considerazioni sviluppate con riguardo alle varie prestazioni rese, limitandosi a sostenere, con fermezza e coerenza, che le prestazioni relative alle pratiche di cui si discute sarebbero estinte per intervenuto pagamento: sulla scia di tale, minima/e, premessa ha quindi concluso che la pretesa dell’avv. (OMISSIS) e’ illegittima ed ingiusta. I riferimenti ulteriormente menzionati dalla difesa (pp. 8 ss. comparsa di costituzione) dell’opposto non risultano tali da minare la consecuzione logica, financo banale, suggerita dalla difesa (OMISSIS), si’ che, introdotta la presunzione di pagamento era onere dell’opposto… comprovare il mancato pagamento. L’opposto non ha deferito il giuramento decisorio si’ che la conclusione della difesa (OMISSIS) (gli onorari sono stati pagati) va tenuta ferma”. Il passaggio della motivazione appena richiamato smentisce l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe esaminato soltanto l’eccezione di prescrizione proposta dalla (OMISSIS), e non anche le difese del (OMISSIS).
Infine, il ricorrente ripropone la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2956 c.c., n. 2, per contrasto con l’articolo 3 Cost., perche’ detta norma introdurrebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore dei crediti dei professionisti, rispetto agli altri crediti, per i quali varrebbero gli ordinari termini di prescrizione.
La questione e’ manifestamente infondata, poiche’ non e’ ravvisabile alcuna analogia tra l’istituto della prescrizione presuntiva, di cui all’articolo 2956 c.c., e quello della prescrizione ordinaria, disciplinata dagli articoli 2934, 2935 e 2946 c.c.. La prima disposizione, infatti, non determina automaticamente l’estinzione dell’obbligazione, ma radica soltanto una presunzione iuris tantum -pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria- che il debito sia stato pagato. La prescrizione ordinaria, invece, fa derivare l’effetto estintivo dell’obbligazione al semplice decorso di un determinato periodo di tempo, prefissato dalla legge, a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto esser fatta valere (sul punto, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1248 del 08/02/1994, Rv. 485241 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 28/08/1998, Rv. 518451).
Ne’ e’ possibile configurare alcuna analogia tra i diversi crediti per i quali la legge ammette l’istituto della prescrizione presuntiva (articoli 2954, 2955 e 2956 c.c.). Proprio in ragione delle peculiarita’ di ciascuna ipotesi, infatti, l’ordinamento prevede diversi termini di prescrizione presuntiva, riconoscendo – tra l’altro – al credito del professionista un trattamento preferenziale, nell’ambito delle prescrizioni presuntive, posto che esso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2956 c.c., e’ assoggettato al termine di tre anni, piu’ ampio rispetto a quelli previsti per i crediti di cui all’articolo 2955 c.c., (un anno) e per quelli di cui all’articolo 2954 c.c., (sei mesi).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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