L’invalidità del negozio per incapacità naturale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 giugno 2021| n. 17381.

Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, ed il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto

Sentenza|17 giugno 2021| n. 17381. Invalidità del negozio per incapacità naturale

Data udienza 8 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: invalidità del negozio per incapacità naturale – Atti dispositivi – Richiesta di annullamento per incapacità naturale del soggetto – Apprezzamento del giudice di merito – Rilevanza del divario tra il prezzo di mercato e quello esposto nel contratto – Sussistenza di un grave pregiudizio – Indizio rivelatore della malafede dell’altro contraente – Omessa pronuncia circa l’erronea quantificazione delle spese poste a carico della parte soccombente – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13988/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO (OMISSIS), IN PROPRIO, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1995/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del 9 motivo del ricorso e il rigetto dei restanti motivi del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), giusta delega scritta dell’Avvocato (OMISSIS),difensore della resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.

invalidità del negozio per incapacità naturale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due atti pubblici del 31.7.1997 e del 28.7.1998 e una scrittura privata autenticata del 2.8.1999 (OMISSIS), socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s., alienava ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vari beni immobili. Dichiarato il fallimento di detta societa’ e di (OMISSIS) con sentenza del 5.7.2000, la curatela fallimentare agiva innanzi al Tribunale di Napoli domandando l’annullamento di tali atti per incapacita’ naturale (o in alternativa subordinata, la revoca ai sensi dell’articolo 2901 c.c., L. Fall., articoli 66 o 67).
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel resistere in giudizio chiamavano in garanzia impropria il notaio rogante, (OMISSIS), il quale, a sua volta, chiamava in garanzia propria l’ (OMISSIS) s.p.a..
11 Tribunale accoglieva la domanda di tesi e rigettava quella di garanzia verso il notaio. L’impugnazione proposta dai (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) era respinta dalla Corte distrettuale di Napoli con sentenza n. 1995/15, pubblicata il 4.5.2015.
Detta Corte, ritenuta provata l’incapacita’ naturale del venditore in base alla valutazione critica degli accertamenti tecnici svolti in primo ed in secondo grado, osservava che la malafede degli acquirenti era desumibile sia dall’immediata percepibilita’ dei sintomi della patologia del (OMISSIS), quali afasia e impossibilita’ di deambulazione; sia dalla sproporzione tra il valore di mercato dei beni alienati e il relativo prezzo di vendita, ritenuto irrisorio; sia dalla mancata prova che quest’ultimo fosse stato versato, poiche’ la documentazione prodotta a tal fine dai convenuti mancava di data certa e di riferibilita’ alle vendite in questione.
Avverso detta pronuncia i (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a nove mezzi.
Resistono con separati controricorsi il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e di quest’ultimo in proprio, e le (OMISSIS) s.p.a., successore della (OMISSIS) s.p.a..
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Sia i ricorrenti sia il fallimento anzi detto hanno depositato memoria.

 

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 166, 167, 180 e 183 c.p.c., per la mancata applicazione del principio di non contestazione, in rapporto al dedotto versamento di somme maggiori di quelle indicate negli atti impugnati. Si sostiene che tutto quanto dedotto in fatto dai convenuti, odierni ricorrenti, e in particolare l’affermazione che il prezzo effettivamente corrisposto per le tre vendite era stato di gran lunga superiore non solo a quello dichiarato nell’atto pubblico, ma anche al valore venale dei beni, non e’ stato contestato dalla curatela attrice ne’ con le memorie di cui all’articolo 180 c.p.c., comma 2, nel testo in allora vigente (ante Decreto Legge n. 35 del 2005), non depositate nonostante la concessione del relativo termine, ne’ alla successiva udienza di trattazione ex articolo 183 c.p.c.. Tale fatto, pertanto, doveva ritenersi acquisito e non piu’ controvertibile, con la conseguenza che l’impianto argomentativo della Corte d’appello, basato sulla mancata prova di tali pagamenti, perde la propria base logico-giuridica.
1.1. – Il motivo e’ inammissibile.
La relativa doglianza configura un preteso error in iudicando de iure procedendi che, essendo comune alla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto formare oggetto di apposito motivo di gravame, pena il giudicato interno. Motivo che ne’ dalla sentenza d’appello ne’ dall’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso risulta essere stato dedotto con l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado (non senza rimarcare, ad ogni modo, che la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema insegna l’esatto contrario di quanto mostra di opinare parte ricorrente: cfr. n. 6183/18, secondo cui la contestazione da parte del convenuto dei fatti gia’ affermati o gia’ negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha gia’ esposto la propria posizione a riguardo; e n. 17966/16, in base alla quale il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. e articolo 416 c.p.c., comma 2, riguarda solo i fatti c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese, quale – appunto e nella specie – la negazione dell’assunto attoreo che le vendite in questione fossero avvenute a prezzo vile: cfr. pag. 3 dello stesso ricorso).
2. – Col secondo motivo si allega la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2704 c.c., per l’errato rilievo officioso della carenza di data certa dei documenti prodotti da parte convenuta a riprova dei versamenti di denaro effettuati.
2.1. – Tale censura incorre in una duplice sanzione d’inammissibilita’.
2.1.1. – In primo luogo, anche tale critica, comune come la precedente alla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto formare oggetto di censura gia’ in appello, cosa di cui non v’e’ ne’ allegazione ne’ prova nel ricorso.

 

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2.1.2. – In secondo luogo, il motivo non contrasta la seconda ratio decidendi, con la quale la Corte distrettuale ha affermato che non vi era prova che i versamenti in denaro fossero imputabili agli atti dispositivi per il cui annullamento e’ causa. Con la conseguenza che, intatta quest’ultima ratio che e’ da sola idonea a sorreggere la sentenza impugnata, e’ inammissibile la censura dell’altra ragione del decidere (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte e da ultime, nn. 17182/20 e 13880/20).
3. – Il terzo mezzo espone la violazione degli articoli 194, 195, 196, 156, 345, 346, 101, 112, 115, 116 e 191 c.p.c. e segg., e articoli 3 e 24 Cost., anche in relazione al principio di tipicita’ dei mezzi di prova, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile l’eccezione di nullita’ della c.t.u., siccome fondata sostanzialmente sulla relazione di un altro medico, effettuata in un diverso giudizio, ed illegittimamente acquisita dal c.t.u. Parte ricorrente deduce, al riguardo, che le conclusioni del c.t.u. in punto d’incapacita’ naturale di (OMISSIS) sono dichiaratamente fondate sull’acquisizione di un parere telefonico fornito da un soggetto del tutto estraneo al processo (il Dott. (OMISSIS), che anni prima aveva steso una relazione tecnica sulle condizioni del (OMISSIS) in una causa d’invalidita’ civile), sottraendo cosi’ la relativa questione al contraddittorio delle parti. L’inammissibilita’ di tale mezzo, tradottosi nell’assunzione d’ufficio, e per giunta ad iniziativa del c.t.u., di informazioni provenienti da un terzo estraneo al processo, prosegue il motivo, si estende alla stessa relazione tecnica di primo grado.
3.1. – Il motivo e’ inammissibile, perche’ da un lato distorce il senso palese dell’accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata; e dall’altro enfatizza di quest’ultima un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam, e come tale non censurabile con il ricorso per cassazione (giurisprudenza pacifica: cfr. da ultimo e per tutte, n. 8755/18).
Dalla sentenza della Corte partenopea si apprende, infatti, che il c.t.u. nominato nel processo di primo grado aveva formulato il giudizio d’incapacita’ naturale del (OMISSIS) per via deduttiva, sulla base della “perizia” effettuata su di lui nel 1995 dal prof. (OMISSIS), nominato consulente tecnico d’ufficio in un diverso procedimento conclusosi nel 1995, all’esito del quale il (OMISSIS) era stato dichiarato invalido civile al 100%; che il Tribunale aveva condiviso le conclusioni del c.t.u., sia perche’ correttamente e logicamente motivate, sia in quanto adeguatamente giustificate allorche’ questi, sentito a chiarimenti, “aveva affermato che il parere relativo all’incapacita’ totale del (OMISSIS) derivava in parte dalle affermazioni contenute nella relazione del Dott. (OMISSIS) del 1995 in cui si attestava che lo stesso era, tra l’altro, incapace di effettuare acquisti e compere, di avere conoscenza del valore del denaro e di orientarsi nel tempo e nello spazio ed in parte dal fatto che le affermazioni del prof. (OMISSIS) erano state frutto di un accertamento diretto sul paziente, cosi’ come confermato dal predetto Dott. (OMISSIS), personalmente contattato dal ctu Dott. (OMISSIS)”; e che il Dott. (OMISSIS), sempre secondo quanto precisato dal predetto c.t.u., gli aveva riferito “che, pur non ricordando il caso, quanto relazionato non poteva essere considerato una formula di stile ovvero uno schema motivazionale abituale per i casi di concessione dell’indennita’ di accompagnamento, ma rispondeva a concreti accertamenti svolti; escludeva, comunque, che le condizioni del (OMISSIS) potessero avere avuto miglioramenti dal momento della stabilizzazione dell’ictus, quindi da una data non posteriore all’anno dell’evento fino alla sua morte”.
Cio’ posto, la Corte d’appello di Napoli, nel motivare il proprio dissenso dalla relazione dei c.t.u. nominati nel giudizio di secondo grado (prof. (OMISSIS) e (OMISSIS)), ha precisato che la sentenza dichiarativa dell’invalidita’ del (OMISSIS) era stata prodotta dalla curatela fallimentare e, pertanto, correttamente valutata dal c.t.u. prof. (OMISSIS) nella propria relazione tecnica.

 

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Ne deriva che: a) la sentenza impugnata si basa non gia’ su di una testimonianza assunta d’ufficio dal c.t.u. e al di fuori del contraddittorio delle parti, ma sulla relazione scritta del prof. (OMISSIS), a sua volta prodotta dalla curatela fallimentare e non certo acquisita di propria iniziativa dal medesimo c.t.u.; b) questi, pertanto, aveva il potere e il dovere di esaminare tale documentazione, in quanto entrata ritualmente nel materiale probatorio e sottoposta per cio’ stesso al contraddittorio delle parti. La valorizzazione operatane (dallo stesso c.t.u., dal Tribunale e) dalla Corte d’appello e’ questione – va da se’ – di puro merito, che in quanto tale sfugge al sindacato di legittimita’.
Il fatto, poi, che il c.t.u. abbia conferito (telefonicamente, si legge in ricorso) con il prof (OMISSIS) per ottenere conferma dell’operato di lui, e che questi, non ricordando il caso specifico, si sia limitato a ribadire di essere l’autore dell’elaborato e di averlo redatto a seguito di un accertamento effettivo e diretto sulla persona, e’ null’altro che una del tutto superflua conferma della provenienza e della non falsita’ dell’atto istruttorio compiuto nella diversa sede processuale. Provenienza e non falsita’ non solo inutilmente indagate dal c.t.u. prof. (OMISSIS), poiche’ coperte – a differenza del contenuto valutativo della relazione stessa -da fede pubblica privilegiata, essendo il c.t.u. (e tale era il prof. (OMISSIS) nella causa di invalidita’ civile) un pubblico ufficiale; ma altresi’ per nulla decisive all’interno della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi riposa su di una diffusa argomentazione critica e non su una mera professione di autenticita’ degli accertamenti medici effettuati in altro giudizio.
Ne deriva che la doglianza in esame si colloca al di fuori dell’ambito di applicabilita’ dell’articolo 194 c.p.c. e delle norme presiedono alla nullita’ degli atti processuali.
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4. – Il quarto ed il quinto motivo – da esaminare congiuntamente perche’ complementari e sostanziale ripetitivi – lamentano, rispettivamente, la violazione degli articoli 112, 342, 345 e 346 c.p.c. e 2700 c.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e la violazione degli articoli 2700, 428, 2318, 2298 e 1390 c.c., 47 L. n. 89 del 1913 e 54 e 67 Regio Decreto n. 1326 del 1914, per il conseguente mancato rilievo del valore probatorio privilegiato dell’atto pubblico. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo che lamentava l’omessa proposizione della querela di falso per contestare la capacita’ del disponente attestata negli atti pubblici di vendita; e che non ha considerato che l’atto pubblico fa fede delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Fatti tra i quali sono compresi gli accertamenti sulla rappresentanza della societa’ parte dell’atto e “sulla effettiva capacita’ – almeno apparente – del rappresentante stesso” (cosi’, a pag. 20 del ricorso).
5. – I due motivi sono manifestamente infondati.
In disparte che non e’ dato di comprendere (impedendolo l’ossimoro) come possa anche soltanto darsi l’ipotesi di un giudizio “sull’effettiva capacita’ almeno apparente”, va osservato che le censure si basano su di un’interpretazione delle norme denunciate immotivatamente contraria alla costante giurisprudenza di questa Corte, da cui non v’e’ motivo di discostarsi.

 

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Secondo la quale, l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacita’ di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell’atto pubblico, la prova dell’incapacita’ naturale di uno dei contraenti puo’ essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimita’ se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (n. 27489/19; conformi, fra le tante, le nn. 3787/12 e 9649/06).
6. – Il sesto motivo allega la violazione degli articoli 428, 1390, 1425 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale desunto la mala fede degli altri contraenti (id est, gli odierni ricorrenti) dalla sola grave sproporzione tra il prezzo indicato negli atti di vendita e quello effettivo dei beni alienati, senza considerare che, al contrario, tale sproporzione poteva tutt’al piu’ costituirne un indizio, insufficiente ex se a fornirne la prova in difetto di elementi ulteriori di sostegno.
6.1. – Il motivo e’ infondato.
Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacita’ naturale, l’indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacita’ del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con l’incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimita’ ove congruamente e logicamente motivato. Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell’altro contraente (cosi’, n. 1770/12).
A sua volta, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia prescritta ai fini dell’annullamento del contratto per incapacita’ di intendere e di volere, ai sensi dell’articolo 428 c.c., comma 2, a differenza dell’ipotesi del comma 1 della stessa norma, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della mala fede dell’altro contraente; quest’ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualita’ del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (cfr. n. 4677/09, la quale soggiunge che, peraltro, la prova dell’incapacita’ deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non e’ censurabile in sede di legittimita’ tranne che per vizi logici o errori di diritto).
Nella specie, la Corte territoriale ha desunto la malafede degli odierni ricorrenti sia dalla sproporzione di prezzo, sia dalla natura dell’incapacita’, sia dalla mancata prova del versamento del prezzo (v. pagg. 26 e 27 sentenza impugnata), e dunque non da uno, ma da piu’ elementi di prova tra loro concorrenti e interagenti, il cui apprezzamento finale – di puro merito – non puo’ formare oggetto di valutazione in questa sede.
7. – Il settimo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, quali le dichiarazioni del presunto incapace e le relative attestazioni notarili contenute negli atti impugnati, e la conseguente violazione degli articoli 2727 e 2728 c.c.. Sostiene parte ricorrente che se la prova dell’incapacita’ puo’ essere effettivamente desunta, in linea di principio e col ricorso a presunzioni, dalla sua esistenza in data anteriore e successiva a quella degli atti impugnati, e’ comunque necessario avvalorare l’assunto con la contestuale analisi, che nella specie sarebbe mancata, volta ad escludere la presenza di ulteriori elementi rivelatori di un intervallo di piena consapevolezza, quali, appunto, le dichiarazioni che il (OMISSIS) ebbe a rendere al notaio in occasione dei rogiti.

 

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7.1 – Il motivo non ha pregio.
Infatti, accertata la totale incapacita’ di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione e’ presunta, iuris (animi, anche nel periodo intermedio, sicche’ la parte che sostiene la validita’ dell’atto compiuto e’ tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo odi remissione della patologia (cfr. n. 4316/16; conformi, ex pluribus, nn. 17130/11, 4539/02 e 11833/97).
Nella specie, le dichiarazioni negoziali rese dal (OMISSIS) innanzi al notaio e riportate negli atti pubblici di vendita, come non fanno prova della capacita’ di lui, per le ragioni esposte nel superiore paragrafo 5, cosi’ non formano prova (ne’ piena ne’ indiziaria) neppure di un intervallo di capacita’, che sarebbe stato onere degli odierni ricorrenti dedurre e provare altrimenti.
8. – Con l’ottavo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, quali le conseguenze dell’afasia e dell’acalculia sulla capacita’ d’intendere e volere del (OMISSIS), a seguito dell’ictus che lo colpi’ nel (OMISSIS). Sostiene parte ricorrente, riportando integralmente il contenuto della relazione del proprio c.t. prof. (OMISSIS), che l’afasia non costituisce un disturbo cognitivo e non incide sulla capacita’ di autodeteminazione e di comprensione di colui che ne e’ affetto, implicando solo un problema di comunicazione; cosi’ come pure l’acalculia non comporta l’impossibilita’ di gestire il denaro; e che, nella specie, l’ictus subito dal (OMISSIS) non aveva interessato alcuna area corticale centrale del cervello, sicche’ – e’ la conclusione del mezzo – la motivazione della sentenza impugnata e’ da ritenersi meramente apparente, poiche’ pone a proprio sostegno fatti o non reali o tangibilmente distorti.
8.1. – Il motivo e’ inammissibile.
Com’e’ noto, infatti, e’ apparente solo la motivazione tautologica, non gia’ quella semplicemente controvertibile per la mera possibilita’ di un diverso apprezzamento (storico o tecnico) dei fatti; il che vale sia in relazione al vigente testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (sulla cui corretta interpretazione cfr. S.U. n. 8053/14), sia in rapporto al testo anteriore alla modifica dispostane con il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (per il quale testo anteriore basta richiamare la sentenza n. 7394/10, secondo cui e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e percio’ in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione).
Compito del giudice di legittimita’ non e’ valutare se siano possibili ricostruzioni dei fatti alternative rispetto a quella prescelta nella sentenza impugnata, perche’ cio’ richiederebbe il pieno esame del merito della controversia, vanificando la funzione e la ragione di esistere della Corte Suprema.
Ed e’, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (S.U. n. 34476/19).
Inoltre, e per quanto concerne l’azione di annullamento di cui all’articolo 428 c.c., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al fine dell’invalidita’ del negozio per incapacita’ naturale non e’ necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facolta’ psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facolta’ erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volonta’ cosciente. La prova dell’incapacita’ naturale puo’ essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilita’, e il giudice e’ libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimita’ se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (n. 4539/02; conforme, n. 12532/11).
Nella specie, la motivazione svolta nella sentenza impugnata e’ tutt’altro che apparente, atteso che la Corte territoriale, nel discostarsi dalle conclusioni dei c.t.u. nominati nel giudizio di secondo grado, ha ampiamente motivato le ragioni per cui queste ultime erano da considerarsi frutto di convinzioni aprioristiche e di un’interpretazione soggettiva e non gia’ obiettiva della documentazione medica prodotta. La quale, al contrario, delineava un quadro clinico del (OMISSIS) non idoneo a confermare le conclusioni raggiunte dai c.t.u. in appello.

 

invalidità del negozio per incapacità naturale

La Corte partenopea ha osservato, al riguardo, che dalla documentazione medica emergeva incontestabilmente che a seguito dell’ictus, occorso nel (OMISSIS), era stata accertata un’afasia che i consulenti di secondo grado avevano definito mista, ossia compromissiva delle facolta’ cognitive e di linguaggio, poiche’ il paziente risultava ben orientato nel tempo e nello spazio, in base a tes di denominazione correttamente eseguito, unitamente a quello di lettura; che nel (OMISSIS) il Dott. (OMISSIS) aveva riferito di una buona comunicazione uditiva e verbale del (OMISSIS), mentre nel (OMISSIS) la prof.ssa (OMISSIS) aveva attestato un miglioramento di qualche movimento dell’arto inferiore, confermando l’emiplagia dx e l’afasia; che nel (OMISSIS) il Dott. (OMISSIS), medico neurologo che aveva in cura il (OMISSIS) da epoca successiva all’ictus, aveva certificato un progressivo deterioramento delle capacita’ cognitive e motorie di lui nel tempo intercorso dal predetto evento lesivo; che nel (OMISSIS) il (OMISSIS), sottoposto a visita dal prof. (OMISSIS), era risultato afasico, incapace di provvedere ad atti elementari, inclusa le incombenze della vita domestica e quotidiana e la gestione del denaro, nonche’ mancante di orientamento spazio-temporale; che nel (OMISSIS) il Dott. (OMISSIS), il quale aveva continuato ad avere in cura il predetto paziente, ne aveva accertato un aggravamento progressivo, affermando che nonostante le cure effettuate il (OMISSIS) aveva presentato successivamente all’ictus un progressivo deterioramento delle capacita’ cognitive motorie, per cui di sua iniziativa l’aveva fatto sottoporre ad una visita specialistica del prof. (OMISSIS), che avrebbe poi evidenziato in maniera chiara il deterioramento mentale del (OMISSIS), cui nello stesso anno segui’ la dichiarazione d’interdizione, chiesta dalla sorella; e che, pertanto, sulla base di tale quadro medico evolutivo, doveva ritenersi accertato, in accordo con il c.t.u. nominato in primo grado, il progressivo decadimento cognitivo del (OMISSIS) a partire dal (OMISSIS) fino alla diagnosi di incapacita’ conclamata emergente dalla -perizia” (OMISSIS) del (OMISSIS) poi confermata nel (OMISSIS).

 

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Se ne deve concludere che l’accertamento operato dai giudici d’appello e’ del tutto conforme allo standard compromissorio richiesto per la pronuncia d’annullamento per incapacita’ naturale; e che, dunque, le considerazioni svolte da parte ricorrente, attraverso la deduzione del vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, lamentano, in realta’, non l’omesso esame di fatti storici sostanziali, quali l’afasia e l’acalculia riscontrate nel (OMISSIS), che in realta’ lo stesso mezzo ammette essere state poste a base della decisione (e per cio’ stesso esaminate), ma il giudizio tecnico-scientifico associatovi dalla Corte territoriale nel valutare la menomazione della volonta’ libera e cosciente del dichiarante.
Giudizio che, per le ragioni innanzi svolte, e’ inammissibilmente censurato in questa sede.
9. – Il nono motivo allega la violazione degli articoli 112, 342, 345, 346, 91 e 92 c.p.c., per l’omessa pronuncia sul motivo inerente al regolamento delle spese giudiziali.
9.1. – Il motivo e’ fondato.
Sebbene nella stessa sentenza impugnata si dia atto che con l’ultimo motivo d’impugnazione gli appellanti avessero censurato la sentenza del Tribunale in merito all’erronea quantificazione delle spese poste a carico della parte soccombente, violando la tariffa professionale applicabile e le norme in tema di spese processuali (v. pag. 13), la Corte distrettuale ha poi mancato di provvedere al riguardo.
10. – Per le ragioni fin qui svolte, va accolto solo tale motivo di ricorso, respinti tutti gli altri, e in parte qua cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il nono motivo di ricorso, respinti tutti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.

 

invalidità del negozio per incapacità naturale

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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