Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1765.
In tema di prescrizione presuntiva, l’oggetto della presunzione è costituito da qualsiasi modo di estinzione dell’obbligazione, anche diverso dall’adempimento, sicché la relativa eccezione è da ritenersi compatibile con l’eccezione di compensazione.
Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1765. Prescrizione presuntiva e l’oggetto della presunzione
Data udienza 3 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3941 della Corte di appello di Milano, depositata il 24.10.2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3.11.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.
Prescrizione presuntiva e l’oggetto della presunzione
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3941 del 24.10.2016 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) di condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 45.573,99, quale saldo dei suoi compensi per lo svolgimento di attivita’ di progettazione ed altre attivita’ professionali. La Corte motivo’ la sua decisione rilevando che l’eccezione degli appellanti di prescrizione presuntiva del credito vantato dall’attore era fondata, tenuto conto, da un lato, che essa non era incompatibile, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, con le altre eccezioni sollevate dai convenuti di adempimento e, in via subordinata, di estinzione del credito per compensazione con il credito dagli stessi vantato per i vizi di uno dei fabbricati progettati dalla controparte e, dall’altro, che, prima che il professionista ne chiedesse il pagamento, era decorso il termine di tre anni da quando era maturato il diritto azionato previsto dall’articolo 2956 c.c..
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 20.1.2017, propone ricorso (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
La causa e’ stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2959 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla controparte, che invece, ai sensi della disposizione codicistica citata, avrebbe dovuto essere respinta, per avere i convenuti adottato una condotta difensiva incompatibile con il fatto oggetto della presunzione stessa, avendo essi eccepito l’adempimento del debito, contestato il quantum e dedotto la sua estinzione in forza di compensazione con un asserito loro credito di natura risarcitoria.
Prescrizione presuntiva e l’oggetto della presunzione
Il motivo e’ infondato.
L’articolo 2956, collocato nell’ambito delle disposizioni sulle prescrizioni presuntive, stabilisce che “Si prescrive in tre anni il diritto… 2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
Come e’ noto la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione, avente fonte legale, che determinati crediti, per il tipo di contratti da cui sono sorti, vengano estinti sollecitamente, in un lasso di tempo ristretto, con l’effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, e’ causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l’obbligazione si sia estinta. Si tratta di una presunzione legale semplice, potendo il creditore contestarla, deferendo il giuramento decisorio “per accertare se si e’ verificata l’estinzione del debito” (articolo 2960 c.c.). Proprio perche’ opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto (incerto) in essa presunto va tuttavia escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L’articolo 2959 c.c., che ha formalizzato una regola gia’ formulata dalla giurisprudenza e dottrina sotto il vigore del codice precedente, stabilisce cosi’ che l’eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette “che l’obbligazione non si e’ estinta”. Cio’ si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell’estinzione dell’obbligazione, come nel caso in cui contesti l’an della pretesa, vale a dire l’esistenza o la validita’ del titolo o di non essere lui ma altri il debitore ovvero la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, ovvero il quantum, situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto.
Tanto precisato, la questione posta dal ricorrente e’ se, come da lui sostenuto, il fatto estintivo presunto dalla legge ai fini della prescrizione in discorso sia solo e unicamente il pagamento del debito, con l’effetto che la deduzione da parte del debitore di un altro fatto estintivo, nella specie l’eccezione di compensazione, sarebbe contrastante con tale fatto, determinando per tale ragione il rigetto dell’eccezione, ai sensi del citato articolo 2959, oppure se non vi sia alcuna incompatibilita’ tra l’una e l’altra eccezione, essendo quella di compensazione diretta comunque a far valere un fatto estintivo dell’obbligazione ovvero, per usare le parole della Corte di appello, non costituendo la relativa eccezione ammissione del fatto che l’obbligazione non e’ stata estinta.
La questione non e’ nuova e risulta diversamente risolta dalla giurisprudenza di questa Corte. Cosi’, accanto a decisioni che non ravvisano alcuna inconciliabilita’ nel comportamento del debitore che eccepisca la prescrizione presuntiva e deduca altresi’ una qualsiasi causa estintiva del debito originario, diversa dall’adempimento, come la datio in solutum, la compensazione o la transazione novativa (Cass. n. 4771 del 1980; Cass. n. 3879 del 1980), arresti invero recenti si sono schierati nel senso della incompatibilita’ (Cass. n. 1970 del 2019; Cass. n. 2124 del 1994; Cass. n. 1149 del 1981). La stessa diversita’ di soluzioni si rinviene in dottrina, tra quanti ritengono che la prescrizione presuntiva possa essere riferita a qualsiasi causa di estinzione dell’obbligazione e quanti invece la intendono riferita al solo pagamento.
Prescrizione presuntiva e l’oggetto della presunzione
Cio’ posto, la soluzione non puo’ che muovere dall’interpretazione testuale del dettato normativo, osservando che esso fa riferimento unicamente all’estinzione dell’obbligazione, cioe’ ai fatti estintivi della stessa, senza circoscrivere tali fatti al solo adempimento. Cosi’ sia gli articoli 2954, 2955 e 2956, sia l’articolo 2960, in tema di delazione del giuramento, ove nuovamente si precisa che tale mezzo di prova e’ diretta ad accertare se si e’ verificata ” l’l’estinzione del debito “, senza menzionare il solo pagamento. Ora, poiche’ lo stesso codice indica tra i fatti estintivi dell’obbligazione sia l’adempimento sia gli altri modi indicati dagli articoli 1230 e segg., appare condivisibile la soluzione fatta propria dalla Corte di merito, che riferisce la prescrizione presuntiva alla presunzione che sia verificato uno qualsiasi dei fatti estintivi dell’obbligazione, senza limitazioni e distinzioni. Deve quindi ritenersi che le prescrizioni presuntive riguardino non soltanto l’ipotesi del pagamento, ma anche quella di estinzione dell’obbligazione per effetto di tutti gli altri modi previsti dalla legge.
La tesi contraria sostenuta dal ricorso non sembra possa validamente fondarsi sul rilievo che la ratio ispiratrice dell’istituto delle prescrizioni presuntive risiede nella supposizione che i debiti nascenti da determinati rapporti contrattuali, per la loro particolare tipologia, siano pagati entro un breve lasso di tempo, con l’effetto che cio’ che la legge presume e’ il pagamento e non altro. In senso diverso appare invero del tutto plausibile ricostruire il fondamento dell’istituto nella considerazione secondo cui, per prassi e per esigenze di certezza commerciale, se il creditore di determinate prestazioni non avanza richiesta di pagamento per un certo lasso di tempo, e’ ragionevole ritenere che tale inattivita’ trovi la sua ragion d’essere nel fatto che il suo credito si sia estinto; non solo quindi per il fatto dell’avvenuto pagamento, ma in ragione anche di intervenuta rimessione del debito, di novazione del rapporto o di compensazione, ecc.. Ed invero la prescrizione presuntiva, pur distinguendosi dalla prescrizione ordinaria, appare pur sempre fondata sull’inerzia del creditore.
Va inoltre osservato che la tesi contraria, sostenuta nel ricorso e qui disattesa, appare obiettivamente mal conciliarsi con il disposto dell’articolo 2959, che, come si e’ detto, prevede che l’eccezione di prescrizione presuntiva vada rigettata nel caso in cui il debitore ammetta in giudizio “che l’obbligazione non e’ stata estinta”, pervenendo alla medesima conclusione di rigetto anche nel caso, opposto, in cui il debitore eccepisca proprio l’avvenuta estinzione dell’obbligazione. L’obiezione secondo cui tale conclusione discenderebbe dalla premessa, che il fatto presunto dalla legge sia solo ed esclusivamente il pagamento, fornisce certo una giustificazione, ma non sembra risolvere il contrasto insito in tale esito interpretativo.
A sostegno della conclusione accolta sembra invece militare il rilievo, di carattere esegetico, che il codice civile del 1942, in tema di prescrizione presuntiva, non abbia sostanzialmente modificato, restringendola alla sola ipotesi della presunzione di pagamento, la formula normativa utilizzata, a proposito delle “prescrizioni piu’ brevi”, dagli articoli 2138 c.c. e segg., del 1865, pur essendosi all’epoca affermata in giurisprudenza e in dottrina la tesi secondo cui l’allegazione di cause liberatorie, diverse dal pagamento, non fosse incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. 25. 2. 1932, in Rep. Foro it. 1932, voce “Prescrizione civile”, n. 59, Cass. 27.7.1939, in Rep. Foro it. 1939, voce “Prescrizione civile”, n. 131). L’argomento principale di critica sollevato dal motivo va pertanto respinto.
Prescrizione presuntiva e l’oggetto della presunzione
Con riferimento alle altre doglianze, secondo cui l’eccezione in parola avrebbe dovuto essere rigettata per avere i convenuti eccepito l’inadempimento e contestato il quantum del credito, si osserva che, dalla stessa lettura del ricorso, risulta che tali eccezioni non sono state veicolate dai convenuti in forma autonoma, ma si collegavano alla dedotta eccezione di compensazione della pretesa azionata dalla controparte con il loro credito per vizi di costruzione dell’immobile ascrivibili al progetto redatto dal geom. (OMISSIS) e di cui egli chiedeva il pagamento in questo giudizio.
Le censure sollevate sono peraltro inammissibili, in quanto, non essendo state le relative deduzioni difensive ed i fatti ivi esposti in alcun modo esaminati dalla Corte di appello, che ha limitato il proprio decisum alla questione della compatibilita’ in astratto delle eccezioni di prescrizione presuntiva e di compensazione, il ricorso avrebbe dovuto denunziare la sentenza impugnata non sotto il profilo della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che e’ il solo sollevato, ma denunziando una violazione delle norme processuali per omesso esame ed omessa pronuncia sulle proprie deduzioni difensive.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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