La prescrizione della marcatura in evidenza della clausola che indica “limitazioni della garanzia”

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 11 giugno 2019, n. 15598.

La massima estrapolata:

La prescrizione della marcatura in evidenza della clausola che indica “limitazioni della garanzia”, quale clausola non vessatoria, si inserisce come adempimento formale diretto ad attuare la conoscenza effettiva o rendere comunque conoscibile il testo della clausola, che si aggiunge alla modalità redazionale di cui all’art. 166 c.a.p.

Sentenza 11 giugno 2019, n. 15598

Data udienza 27 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9550/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore p.t. Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 297/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ORTONA, depositata il 18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Ordinario di Chieti, con sentenza del 18.10.2013 n. 297, ha accertato la responsabilita’ di (OMISSIS), titolare della omonima impresa edilizia, nella produzione dei danni cagionati all’appartamento di proprieta’ di (OMISSIS), a causa delle infiltrazioni di acqua meteorica determinate da inidonea impermeabilizzazione del telo di copertura delle opere relative ai lavori di ristrutturazione del pavimento dell’immobile soprastante. Ha inoltre rigettato la domanda di adempimento della polizza assicurativa della responsabilita’ civile, stipulata in data 14.1.2008 da (OMISSIS) con (OMISSIS) s.p.a. (successivamente (OMISSIS) s.p.a.), attesa la clausola contrattuale contenuta nelle Condizioni generali di polizza che escludeva dalla garanzia i danni derivanti da acqua piovana e/o altri eventi atmosferici in genere, clausola che non rivestiva carattere vessatorio, e non doveva, pertanto, essere specificamente sottoscritta ex articolo 1341 c.c., comma 2, in quanto non costitutiva limitazione di responsabilita’.
L’appello proposto dall’imprenditore, esclusivamente sul capo di sentenza concernente la pronuncia di rigetto della domanda di garanzia impropria, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza comunicata in data 27.1.2015, emessa ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c..
(OMISSIS) ha quindi impugnato per cassazione, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., la decisione di primo grado, con ricorso notificato alla societa’ assicurativa in data 31.3.2015, affidato ad un unico motivo di censura.
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

§.1 Il Tribunale di Chieti ha ritenuto che la clausola 1.8 delle CGA (“LAVORI di RISTRUTTURAZIONE e SOPRAELEVAZIONE. L’assicurazione comprende i danni a cose trovantisi nei fabbricati – anche occupati – oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione. Sono esclusi i danni conseguenti ad umidita’ od infiltrazioni d’acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere”) non integrasse una limitazione di responsabilita’ a favore dell’assicuratore, in quanto tale soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 2, atteso che la esclusione dalla copertura assicurativa di “un determinato” evento dannoso implicava una delimitazione dell'”oggetto” del contratto -e dunque della operativita’ della garanzia assicurativa- e non anche una limitazione della responsabilita’ derivante da inadempimento contrattuale.
1.1 Il ricorrente censura tale statuizione per violazione, tra l’altro, degli articoli 1341, 1370, 1888 e 1917 c.c., e del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 166, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, da un lato ribadendo la assunta equivalenza tra clausola limitativa della responsabilita’ e clausola di limitazione della garanzia prestata dall’assicuratore, avendo la norma del Codice delle Assicurazioni Private in ogni caso inteso aggiungere un ulteriore tipologia di clausole (“limitative delle garanzie”) all’elenco delle clausole vessatorie; dall’altro sostenendo che la norma del Codice delle Assicurazioni Private aveva introdotto un ulteriore requisito formale, ai fini della validita’ della clausola limitativa della garanzia, con la conseguenza che, non essendo stata redatta la clausola 1.8 delle CGA “mediante caratteri di particolare evidenza”, la stessa, indipendentemente dalla eventuale specifica approvazione per iscritto prevista dall’articolo 1341 c.c., comma 2, avrebbe dovuto essere ritenuta nulla dal Giudice di merito, in applicazione analogica del rimedio previsto dall’articolo 36 del Codice del Consumo; in subordine il ricorrente evidenzia come la carenza del requisito formale prescritto dall’articolo 166, comma 2, CAP andava ad incidere sulla stessa conoscibilita’ della clausola, rendendo la stessa inopponibile all’assicurato, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 1.
§.2 Il motivo e’ parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
2.1 La censura attinente alla violazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2, per asserita sovrapposizione e coincidenza tra le nozioni di “limitazione della responsabilita’” (articolo 1341 c.c., comma 2) e di “limitazione della garanzia” (articolo 166, comma 2 CAP), con conseguente automatica trasposizione dello statuto codicistico di validita’ delle clausole vessatorie, non tiene conto, ne’ fornisce adeguata esplicazione delle ragioni critiche attraverso le quali verrebbe investita la “ratio decidendi” della sentenza impugnata per cui la clausola delle CGA, escludendo dalla garanzia assicurativa la responsabilita’ civile dell’assicurato dovuta ad imputabilita’ dei danni cagionati a terzi da eventi atmosferici (ove l’evento atmosferico, produttivo del danno a terzi, si inserisca – senza eliderla – nella serie causale antecedente costituita dalla condotta imperita o negligente della impresa – posizionamento del telo di copertura a protezione di infiltrazione meteoriche-), non dispone, secondo il Giudice di merito, una “limitazione di responsabilita’” ex articolo 1229 c.c., e articolo 1341 c.c., comma 2, ma individua piuttosto – delimitandolo – l’oggetto della assicurazione (ossia il rischio assicurato).
2.2 Il ricorrente in particolare non fornisce alcun argomento in diritto, desumibile dall’articolo 166 CAP, volto a giustificare la ipotizzata disciplina unificata volta a ricondurre nella categoria delle “clausole vessatorie”, anche le disposizioni negoziali, pur svantaggiose per l’assicurato, contemplate nell’articolo 166, comma 2 CAP, (limitazione delle garanzie; oneri a carico del contraente o dell’assicurato) non riconducibili all’elenco tassativo di cui all’articolo 1341 c.c., comma 2, ne’ critica in modo argomentato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le clausole che definiscono, invece, il contenuto della prestazione dell’assicuratore – come e’ stata ritenuta dal Tribunale la clausola delle CGA in esame -, delimitando l’oggetto contrattuale/rischio assicurato, debbono ritenersi estranee per antonomasia alla nozione di vessatorieta’ (distinzione che trova pieno riscontro nella giurisprudenza di questa Corte e che e’ stata ribadita anche dal Codice del consumo: Decreto Legislativo n. 205 del 2006, articolo 34, comma 2).
2.3 Al riguardo occorre osservare che costituisce affermazione consolidata quella per cui, nel contratto di assicurazione sono da considerare “clausole limitative della responsabilita’”, per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1430 del 04/02/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 5158 del 09/03/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 23741 del 10/11/2009), laddove le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell’inadempimento non vanno riferite, come erroneamente intende il ricorrente, alla responsabilita’ civile dell’assicurato (rischio assicurato), atteso che nell’enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilita’ civile, ex articolo 1917 c.c., comma 1, ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve: articolo 1229 c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell’assicuratore (obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento
dell’indennizzo, ecc.: significativo il precedente di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 395 del 11/01/2007 che ha ritenuto limitativa della responsabilita’ dell’assicuratore la clausola che, in costanza di pacifica verificazione del rischio ed insorgenza dell’obbligazione di pagamento dell’indennizzo, esonerava l’obbligato all’adempimento della prestazione indennitaria in relazione a fatti che non riguardavano, in alcun modo, ne’ l’oggetto del contratto, ne’ il rischio garantito).
2.4 Relativamente, invece, alla relazione evidenziata nell’indicato principio di diritto, ai fini della vessatorieta’, tra clausola limitativa di responsabilita’ e “rischio assicurato”, premesso che oggetto del contratto di assicurazione della responsabilita’ civile verso terzi ex articolo 1917 c.c., comma 1, (norma collocata nel Codice civile sotto la Sezione II “Dell’assicurazione contro i danni” del Capo XX Dell’assicurazione”) e’ il rischio definito in relazione alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall’assicurato in dipendenza della insorgenza della sua responsabilita’ civile (non esaurendosi quindi il – rischio – nella verificazione del fatto illecito che ha cagionato il danno al terzo, ma occorrendo anche la escussione della conseguente responsabilita’ civile da parte del danneggiato, ossia l’impoverimento del patrimonio dell’assicurato – danneggiante: cfr. da ultimo Corte Cass. Sez. U -, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018, in motivazione paragr. 14.1-14.3), occorre evidenziare come una “limitazione di responsabilita’” dell’assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un’indebita eliminazione “in toto” del rischio contrattuale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 17783 del 07/08/2014), risolvendosi nel vizio di nullita’ del contratto assicurativo per difetto assoluto dell’elemento essenziale richiesto dall’articolo 1895 c.c., e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente “delimitata”, attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi.
2.5 Secondo la comune accezione il rischio che viene assicurato consiste, infatti, in un evento futuro, possibile ed incerto, non voluto dall’assicurato, e che sia pregiudizievole per quest’ultimo. Non vi e’ una definizione normativa di “rischio”, ma la stessa si ricava agevolmente, con riferimento al tipo della “assicurazione danni”, oltre che dalle richiamate norme del codice civile, dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 1, comma 1, lettera r), e articolo 2, comma 3, che indicano “categorie di rischi” riconducibili al “ramo danni” (intendendosi per “ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attivita’ che la impresa puo’ esercitare al rilascio dell’autorizzazione-: articolo 1, comma 1, lettera tt), CAP), venendo posto in rilievo da tali norme l’elemento specificativo del rischio che si caratterizza -senza per questo integrare alcuna limitazione di responsabilita’ dell’assicuratore” per il collegamento tra la causa indennitaria del contratto (“rivalere il danno”: articolo 1882 c.c.) e la tipologia di danno, o individuata in relazione alla “res” (ramo 3, Corpi veicoli terrestri: “ogni danno subito da veicoli terrestri autotnotori, veicoli terrestri non automotori”), o in relazione alla azione umana od al fattore causale produttivo del danno (ramo 8, Incendio ed elementi naturali:”ogni danno subito dai beni…causato da incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi, dalla tempesta, energia nucleare, cedimento del terreno”; ramo 12, Responsabilita’ civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: “ogni responsabilita’ risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita’ del vettore)”), o ancora in relazione alla natura del bene perduto (ramo 14. Credito: “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito alla esportazione; vendita a rate, credito ipotecario; credito agricolo”). Ne segue che, ad eccezione delle ipotesi in cui sia imposto ex lege all’assicuratore di stipulare una polizza predeterminata ed inderogabile quanto alla indicazione della copertura del rischio ed al suo ambito oggettivo (assicurazioni obbligatorie: articoli 122, 123 e 132 CAP), non e’ precluso alle parti definire in via negoziale la esatta delimitazione oggettiva del rischio, con l’unico limite soltanto della totale ineliminabilita’ dello stesso.
2.6 Al proposito e’ stato rilevato come l’assicurazione della responsabilita’ civile, mentre non puo’ concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe’ a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita’, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione a tutti i fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione della responsabilita’ civile che preveda la “copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali” e’ correttamente interpretata nel senso che con tale locuzione la stessa intende semplicemente riferirsi alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi che, unicamente, restano esclusi dalla copertura assicurativa (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4118 del 10/04/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 773 del 28/02/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 7766 del 30/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 26/02/2013).
2.7 Nel caso di specie le parti hanno escluso dall’oggetto dell'”assicurazione responsabilita’ civile” la copertura per “i danni conseguenti ad umidita’ ed infiltrazioni di acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere”: tale esclusione, se riferita ad eventi naturali integranti il “caso fortuito”, sarebbe del tutto pleonastica, atteso che la causa esclusiva di danno, non riconducibile eziologicamente alla condotta dell’assicurato, e’ per cio’ stesso irrilevante in quanto estranea al rischio assicurato, non essendo idonea a fare insorgere la responsabilita’ di quello e quindi a determinare l’impoverimento del suo patrimonio (articolo 1917 c.c., comma 1). La clausola, cosi’ come formulata e riportata nel ricorso, non puo’ che porre una “limitazione di garanzia” con riferimento ad una peculiare situazione che, se non esclusa, integrerebbe il rischio assicurato, dando luogo alla obbligazione indennitaria dell’assicuratore, ipotesi che bene puo’ essere riferita a quelle condotte colpose dell’assicurato, integranti responsabilita’ civile per colpa od oggettiva, causalmente concorrenti con gli eventi atmosferici (come ad esempio nel caso di inadeguatezza del telo di copertura dell'”opus” in costruzione posto a protezione dell’immobile sottostante da infiltrazioni meteoriche: cfr. denuncia di sinistro trasmessa all’assicuratore e riprodotta parzialmente alla pag. 5 del controricorso).
2.8 Pertanto, legittima la pattuizione della “limitazione di garanzia” intesa ad escludere la specifica fattispecie indicata dal rischio assicurato, non coglie nel segno la censura di violazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2, fondata sull’erroneo presupposto della assimilazione delle clausole di “limitazione delle garanzie” indicate nell’articolo 166, comma 1, CAP con le clausole (vessatorie) che dispongono “limitazioni della responsabilita’” (derivante da colpevole inadempimento della polizza assicurativa), in quanto tale identificazione e’ rimasta del tutto indimostrata ed anzi risulta smentita dalla affermazione giurisprudenziale secondo cui per clausola di limitazione della “garanzia”, svantaggiosa per l’assicurato, deve intendersi piuttosto” “clausola limitativa del “rischio assicurato”, ossia specificativa dell’oggetto della polizza.
§.3 Non puo’ essere condiviso neppure l’altro assunto difensivo del ricorrente che, attraverso il richiamo analogico dell’articolo 1341 c.c., comma 2, e del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli 33 e 36, (Codice del consumo), mira ad estendere la sanzione della nullita’ comminata per le “clausole vessatorie” alla inosservanza dell’obbligo di indicare con “particolare evidenza” le clausole onerose indicate nell’articolo 166, comma 2, CAP, in quanto l’assunto implica un salto logico eccedente lo scopo cui vuole provvedere la norma in esame, venendo a basarsi sull’errato presupposto che il Legislatore abbia inteso integrare con l’articolo 166, comma 2, del Codice Ass.ni Private l’elenco tassativo delle “clausole vessatorie” di cui all’articolo 1341 c.c., comma 2, includendo accanto alle clausole “limitative della responsabilita’” per colpa lieve ex articolo 1229 c.c., anche le clausole che determinano “nullita’ o limitazione delle garanzie” ed inserendo, inoltre, un ulteriore requisito formale “ad validitatem” – la marcatura in evidenza – della clausola.
3.1 Osserva il Collegio che il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 166, (Codice delle Assicurazioni Private), collocato sotto il Titolo XII “Norme relative ai contratti di assicurazione”, al Capo I “Disposizioni generali”, e rubricato “Criteri di redazione” dispone, al comma 1, che “il contratto ed ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente”, ed al comma 2, che “le clausole che indicano decadenze, nullita’ o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza”. Il precedente articolo 165 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), opera il raccordo con le disposizioni del codice civile, in base al criterio della specialita’, prescrivendo che le norme del codice civile, ove non espressamente derogate da quelle del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, disciplinano i contratti assicurativi, con cio’ richiamando, ove la clausola figuri inserita in Condizioni generali di contratto o sia stata predisposta unilateralmente, anche le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 c.c., (nel caso di specie non viene, invece, in considerazione la speciale disciplina dei contratti con i consumatori).
3.2 La “vessatorieta’” della clausola e’ sintomatica dello squilibrio giuridico che, con l’inserimento della clausola, viene a determinarsi in ordine “ai diritti ed obblighi” altrimenti derivanti dalla disciplina generale del contratto e da quella dei singoli contratti tipici (il contraente e’ privato dalla clausola svantaggiosa di diritti o facolta’ allo stesso spettanti, secondo la disciplina comune, ovvero e’ gravato da oneri od obblighi non previsti da tale disciplina), richiedendo, pertanto, la legge – ai fini della validita’ della clausola – che sull’elemento di squilibrio il contraente “onerato” esprima una ulteriore manifestazione formale di volonta’ adesiva. Diversamente, l’obbligo di redazione “chiara ed esauriente” (articolo 166, comma 1 CAP), cui si ricollega la prescrizione della marcatura in evidenza delle clausole che indicano “decadenze, nullita’ o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato” (articolo 166, comma 2 CAP) si colloca in un momento logicamente precedente a quello della valutazione della vessatorieta’ della clausola, concernendo le particolari modalita’ di redazione del testo contrattuale che sono strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa: tale obbligo formale riverbera, pertanto, sul piano della correttezza nei rapporti contrattuali ex articoli 1175, 1337 e 1375 c.c., assolvendo alla stessa funzione di altri ormai numerosi adempimenti formali prescritti in differenti settori di attivita’ commerciale, nei quali si palesa maggiormente avvertita la esigenza di bilanciare la rilevante asimmetria informativa tra le parti contraenti (cfr. gli obblighi di fornire al consumatore “informazioni in modo chiaro e comprensibile” prescritti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli 45 – 51, Codice del consumo; Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 6, comma 2, lettera a), e lettera b), articolo 21, comma 1, lettera a) e lettera c), TU dell’intermediazione finanziaria; numerose sono le disposizioni funzionali a tale esigenza collocate nel titolo VI del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, TU delle legge in materia bancaria e creditizia), e la cui inosservanza, in difetto – come nel caso di specie – di espressa qualificazione legislativa della carenza dell’elemento formale come imperfezione od invalidita’ della fattispecie negoziale ex articoli 1418 e 1419 c.c., si riflette nella violazione del principio di buone fede e cioe’ di quei doveri di lealta’, correttezza e trasparenza che debbono
informare la condotta dei soggetti che vengono in contatto nell’esercizio della autonomia privata.
3.3 Il Legislatore del Codice delle Assicurazioni Private non ha previsto una autonoma disciplina delle conseguenze giuridiche della inosservanza delle prescrizioni formali disposte dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 166, commi 1 e 2, che debbono, quindi, individuarsi alla stregua della disciplina del codice civile, giusta il rinvio disposto dall’articolo 165 del medesimo decreto legislativo.
Orbene, in assenza di una “espressa comminatoria di nullita’” del contratto o della clausola negoziale, ipotesi che ricorre nel caso in cui la clausola non sia vessatoria o pur se onerosa non ricada -per non essere contenuta in CGC o in contratti standard- nella disciplina degli articoli 1341 e 1342 c.c., la inosservanza della prescrizione formale, in quanto violazione di una regola di condotta, non puo’ che dare luogo al risarcimento del danno per lesione della buona fede, potendo integrare una responsabilita’ precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, ovvero una responsabilita’ contrattuale, che puo’ eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le ulteriori attivita’ esecutive ed attuative delle disposizioni contrattuali (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007).
3.4 La norma di cui all’articolo 166 CAP, peraltro, non individua le clausole secondo la loro struttura contrattuale, omettendo ogni riferimento alle modalita’ di predisposizione o all’inserimento in testi preformati, limitandosi soltanto ad una generica indicazione “per classi”, priva di alcun carattere di tassativita’ e senza peraltro istituire una univoca corrispondenza con le clausole vessatorie individuate negli elenchi dell’articolo 1341 c.c., comma 2, e del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 33 e 36, (articolo 166, comma 2: se le clausole che prevedono – decadenze o nullita’ – appaiono infatti riconducibili alla categoria delle clausole vessatorie. non altrettanto puo’ invece affermarsi per le clausole che prevedono “limitazioni della garanzia” od “oneri ci carico del contraente o dell’assicurato” le quali non evidenziano necessariamente tali caratteri). Ne segue che, in virtu’ del rinvio operato dall’articolo 165 CAP, qualora vengano invece in rilievo clausole – riconducibili alle classi individuate nell’articolo 166, comma 2, CAP – che siano state unilateralmente predisposte per una serie indefinita di contraenti, ovvero siano contenute in moduli o formulari, occorre confrontarsi con la peculiare disciplina delle condizioni generali di contratto e dei contratti uniformi dettata dagli articoli 1341 e 1342 c.c. (e, nel caso in cui ricorra l’applicabilita’ della disciplina del consumo, anche con le norme di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 33 – 36) oltre che con le specifiche norme ermeneutiche, poste a favore dell’aderente, in tema di interpretazione della clausola “rimasta oscura”, ex articoli 1366 e 1370 c.c. (nei contratti dei consumatori: Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 35, comma 2), e di prevalenza della clausola “aggiunta”, ex articolo 1342 c.c., comma 1.
3.5 Orbene, incontestato l’inserimento della clausola 1.8 nelle Condizioni generali di contratto, ed esclusa la applicabilita’ alla fattispecie negoziale della disciplina normativa del Consumo, essendo stata stipulata la polizza da operatore economico professionale in funzione della assicurazione delle responsabilita’ civile verso terzi relativa all’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale del soggetto assicurato, osserva il Collegio che la specifica esigenza cui provvede la “marcatura in evidenza” del testo delle clausole suddette, consente, da un lato, di sottrarre la clausola “limitativa della garanzia” alla stessa regola di validita’ prevista per le clausole vessatorie dall’articolo 1341 c.c., comma 2; dall’altro lato, consente di ricondurre la conseguenza della inosservanza della prescrizione formale a quella derivante dalla “inconoscibilita’” della clausola standard, che viene sanzionata con la “inefficacia” dall’articolo 1341 c.c., comma 1: la riconducibilita’ della disposizione negoziale al contenuto dell'”accordo” presuppone, infatti, che la stessa sia stata oggetto di un effettivo scambio di consensi, accertamento che richiede la verifica della materiale preventiva conoscenza od effettiva conoscibilita’ con l’ordinaria diligenza, da parte del contraente, della clausola posta a favore dell’assicuratore ed inserita nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte.
§.4 La redazione della clausola con “caratteri di particolare evidenza” viene, quindi, a costituire il parametro di verifica della “leggibilita’” del testo scritto che, unitamente a quello della “comprensibilita’” del suo contenuto (che opera sul piano ermeneutico), riverbera sulla valutazione dello sforzo diligente di attenzione richiesto al contraente/assicurato per avere conoscenza della clausola, nel senso che l’osservanza della indicata prescrizione redazionale pone al riparo la societa’ assicurativa da contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede nella stipula del contratto e la agevola nella prova, richiesta dall’articolo 1341 c.c., comma 1, della effettiva conoscibilita’ della clausola inserita nelle condizioni generali unilateralmente predisposte, riversando sull’assicurato l’onere di dimostrare che la clausola, nonostante la sua “particolare evidenziazione” non poteva egualmente ritenersi conosciuta o conoscibile a causa di altri ostacoli non superabili con la ordinaria diligenza, ovvero, se pure conosciuta, presentava margini di ambiguita’ o dubbi tali da rimanere oscura quanto al suo contenuto prescrittivo.
4.1 La previsione del requisito formale indicato dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 166, non amplia, dunque, l’elenco delle clausole vessatorie, ma normativizza in via generale la esigenza del requisito sostanziale di “leggibilita’” delle clausole (che viene ora tipizzato e formalizzato) gia’ in precedenza diffusamente considerato dalla giurisprudenza di questa Corte – con riferimento alle “clausole onerose” per le quali era richiesta la chiara individuazione mediante una netta separazione grafica dalle altre clausole non onerose contenute nel medesimo contratto o nelle CGA -, e che deve sussistere tanto agli effetti della prova della “conoscenza o conoscibilita’” delle clausole standard non onerose (articolo 1341 c.c., comma 1), quanto delle altre clausole vessatorie (articolo 1341 c.c., comma 2).
4.2 Ne segue che il requisito formale della redazione con “caratteri di particolare evidenza” della clausola 1.8 delle CGA in questione, sussumibile nella categoria delle “limitazioni della garanzia”, al pari delle clausole che pongono “oneri a carico del contraente o dell’assicurato”, non configura nuove fattispecie dell’elenco tassativo dell’articolo 1341 c.c., comma 2, ma si riflette invece sull’accertamento della – conoscibilita’ – della clausola secondo l’ordinaria diligenza (articolo 1341 c.c., comma 1), specificando la condizione di leggibilita’ che unitamente a quella di comprensibilita’ erano gia’ richieste dalla giurisprudenza ai fini della prova della effettiva conoscenza del testo della clausola e della sua efficacia nei confronti dell’aderente.
§.5 Fondata, in conseguenza, risulta la censura svolta dal ricorrente nella parte in cui cointesta che il Giudice di merito avrebbe del tutto pretermesso di considerare che la violazione del requisito formale prescritto dall’articolo 166, comma 2, CAP viene ad incidere sulla opponibilita’ della clausola limitativa della garanzia inserita nelle CGC (volta ad escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati da agenti atmosferici), ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 1.
5.1 Il Tribunale ha, infatti, ritenuto infondata la domanda di adempimento della polizza, in quanto alla clausola limitativa della garanzia non poteva riconoscersi natura vessatoria, e dunque risultava inapplicabile il requisito formale, tanto quello previsto dall’articolo 1341 c.c., comma 2, quanto – implicitamente – quello previsto dall’articolo 166, comma 2, CAP, in tal modo operando una indebita sovrapposizione del requisito formale della redazione della clausola con “caratteri di particolare evidenza” – ex articolo 166, comma 2, CAP – a quello della “doppia sottoscrizione” richiesto invece per le “clausole vessatorie- dall’articolo 1341 c.c., comma 2.
5.2 Tale “modus procedendi” del Giudice di merito e’ errato.
La tesi difensiva, svolta dal ricorrente, va correlata alla identita’ di funzione che la disposizione del Codice Assicurazioni Private svolge rispetto alla previsione codicistica dell’articolo 1341 c.c., comma 1, che ha per oggetto le clausole delle CGA non definibili vessatorie ex articolo 1341 c.c., comma 2. Il requisito formale previsto dalla norma del CAP assolve infatti allo scopo di tutela della parte debole del rapporto, in quanto rivolto ad assicurare la sua attenzione in ordine alla esistenza ed al contenuto di clausole comunque svantaggiose – pur non qualificabili vessatorie – inserite in un testo contrattuale unilateralmente predisposto (articolo 1341 c.c., comma 1) ovvero contenute in moduli o formulari standard non modificabili (articolo 1342 c.c., comma 1).
L’accertamento della “conoscenza” o della oggettiva “conoscibilita’” della clausola della CGC e’ questione di fatto, oggetto di prova.
Il principio generale in materia di riparto dell’onere probatorio richiede che colui il quale intende avvalersi della clausola – sia per affermarne il contenuto dispositivo, che per eccepirne la invalidita’ od inefficace – deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui la pretesa o la eccezione si fonda (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 434 del 23/02/1963; id. Se:. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014).
5.3 Nella specie l’assicurato ha proposto domanda di adempimento del contratto di polizza, ed ha inteso provare i fatti costitutivi della pretesa mediante la produzione del documento di polizza assicurativa RC; la societa’ assicurativa, chiamata in causa, si e’ costituita deducendo la inoperativita’ della polizza, in quanto l’evento dannoso considerato non rientrava nel rischio oggetto della copertura assicurativa, in base ad una determinata clausola, limitativa della garanzia, inserita nelle CGA.
5.4 Incontestata la provenienza dalla societa’ assicurativa delle Condizioni generali di contratto contenenti la clausola 1.8, e tenuto conto della condizione di effettiva conoscenza o conoscibilita’ – secondo la ordinaria diligenza – della clausola da parte dell’assicurato affinche’ la stessa possa ritenersi efficace in quanto ricompresa nell’accordo (articolo 1341 c.c., comma 1), ne segue che l’assicuratore – predisponente che intende far valere la clausola limitativa della garanzia e’ tenuto a fornire la dimostrazione, non soltanto della sua esistenza nel testo contrattuale, ma anche della sua effettiva conoscenza o conoscibilita’ da parte dell’aderente.
5.5 La prescrizione della marcatura in evidenza della clausola che indica “limitazioni della garanzia”, quale clausola non vessatoria (requisito formale richiesto anche per altre clausole – invece vessatorie – che indicano “decadenze, nullita’” ed ancora per altre clausole di natura aspecifica che comportano – oneri a carico del contraente o dell’assicurato”), si inserisce come adempimento formale diretto ad attuare la conoscenza effettiva o rendere comunque conoscibile il testo della clausola, che si aggiunge alla modalita’ redazionale “in modo chiaro ed esauriente” del testo contrattuale, espressamente prevista dall’articolo 166 CAP, comma 1, che si rivolge al momento della “comprensibilita’” del contenuto dispositivo della clausola, operando sul piano della consapevolezza del consenso prestato dall’aderente, ed investe anche le modalita’ di formulazione delle offerte da parte degli intermediari (articolo 183, comma 1, lettera a), CAP) e degli altri documenti informativi che debbono essere trasmessi all’assicurato (nota informativa ex articolo 185 CAP).
5.6 Il coordinamento della disposizione dell’articolo 166, comma 2, CAP con la disposizione dell’articolo 1341 c.c., comma 1, implica che l’adempimento dell’onere formale di “evidenziazione” della clausola, sottrae il predisponente dalla non agevole prova della effettiva conoscenza o conoscibilita’ della clausola da parte dell’aderente, in quanto e’ la stessa legge che riconduce alla “marcatura in evidenza” la funzione di richiamare all’attenzione e di rendere possibile la conoscenza della clausola, rendendola in tal modo efficace nei confronti dell’altro contraente, costituendo la “evidenziazione del testo” parametro legale alla stregua del quale valutare la diligenza dovuta dall’aderente. Con la conseguenza che, in caso di ottemperanza al disposto dell’articolo 166, comma 2, CAP, gravera’ sull’aderente l’onere della prova che la mancata conoscenza o conoscibilita’ secondo l’ordinaria diligenza e’ dipesa da fatto a lui non imputabile (caso fortuito o forza maggiore o fatto doloso decettivo imputabile al predisponente). Inversamente, la inosservanza della regola formale di condotta, comportera’ che il predisponente non potra’ giovarsi della presunzione legale “juris tantum” di conoscenza/conoscibilita’ della clausola redatta con caratteri grafici in risalto rispetto al testo contrattuale, ma trovera’ nuovamente applicazione la disposizione dell’articolo 1341 c.c., comma 1, per cui la efficacia della clausola nei confronti dell’aderente transitera’ per la prova – che non incontra limitazioni -, gravante sul predisponente, della effettiva conoscenza (ad esempio perche’ oggetto di trattativa puntuale) o conoscibilita’ della clausola secondo la ordinaria diligenza.
5.7 L’accertamento delle condizioni di efficacia della clausola in questione e’ stato omesso dal Giudice di merito che ha trascurato del tutto di verificare, alla stregua dell’articolo 1341 c.c., comma 1, la tenuta della clausola di limitazione della garanzia contenuta nelle CGC al punto 1.8, come diposizione negoziale conosciuta o conoscibile dall’aderente e da questi – quindi – consapevolmente accettata, non avendo adempiuto la societa’ assicurativa all’obbligo formale di redazione del testo della clausola previsto dall’articolo 166, comma 2, CAP.
§.6 In conseguenza il motivo di ricorso trova accoglimento, limitatamente alla censura indicata, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa avanti al Giudice di appello che, attenendosi al principio di diritto enunciato al precedente paragr. 4 della motivazione, dovra’ procedere alla verifica della efficacia della clausola limitativa della garanzia inserita al punto 1.8 delle Condizioni generali di contratto.
§.7 Il ricorrente deduce inoltre, con lo stesso motivo, la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1370 c.c., sostenendo che il Tribunale, di fronte al testo oscuro della clausola avrebbe dovuto accogliere una interpretazione favorevole all’aderente. Prospetta al riguardo differenti soluzioni ermeneutiche: secondo il ricorrente la clausola potrebbe, infatti, riferirsi: a) alla esclusione di danni cagionati “alle cose oggetto dei lavori”, eccettuati quelli determinati all’acqua piovana; b) alla esclusione di responsabilita’ oggettive ex articolo 2051 c.c.; c) alla limitazione della responsabilita’ dell’assicurato, in quanto tale da ritenere clausola vessatoria.
71. Il motivo e’ inammissibile.
Il Giudice di merito ha applicato quale unico criterio quello del senso fatto palese dalle parole, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., comma 1, ritenendo del tutto chiaro il contenuto testuale della clausola che evidenziava – secondo la non implausibile lettura datane dal Tribunale – una limitazione della garanzia assicurativa relativa a responsabilita’ civile nel caso in cui i danni fossero cagionati da eventi atmosferici (nel senso del concorso eziologico della causa naturale, come si e’ precisato, con la condotta imperita o negligente della impresa assicurata).
Orbene, qualora la parte ricorrente intenda impugnare la sentenza per violazione od errata applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’articolo 1362 c.c. e ss., e’ suo preciso onere dedurre tale vizio in modo specifico: ed infatti la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puo’ limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui all’articolo 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni interpretativi che in concreto assuma violati, ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volonta’ delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22889 del 25/10/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013).
7.2 Nella specie il ricorrente si e’ limitato a prospettare un possibile significato alternativo, delle disposizioni negoziali, diverso da quello accolto dalla Corte territoriale, in quanto tale inidoneo ad inficiare la applicazione dei criteri ermeneutici utilizzati dal Giudice di merito, atteso che -dovendo ribadirsi il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte- “l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009; id. Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014).
§.8 Rimane assorbito, in seguito all’accoglimento del ricorso, l’esame della censura formulata in via subordinata, riqualificata la impugnazione come ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., comma 7 (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016), con la quale il ricorrente ha investito la statuizione sulle spese di lite della ordinanza di inammissibilita’ della Corte d’appello di L’Aquila.
§.9 In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati in motivazione; la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione che, attenendosi al principio di diritto enunciato al paragrafo 4 della presente motivazione, verifichera’ la efficacia della clausola limitativa della garanzia di cui al punto 1.8 delle Condizioni generali di contratto, alla stregua dell’articolo 1341 c.c., comma 1, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il motivo volto a censurare la violazione delle norme interpretative del contratto e dichiara assorbito il motivo volto a censurare la ordinanza di inammissibilita’ ex articolo 348 bis c.p.c., sul capo relativo alle spese di lite; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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