Prelievo ematico del conducente

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 giugno 2019, n. 27490.

La massima estrapolata:

In tema di guida sotto l’influenza di alcool o di stupefacenti e di prelievo ematico del conducente, l’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nasce dalla tutela della garanzia del diritto alla difesa, rendendosi necessario nel caso di accertamenti finalizzati ad esigenze non esclusivamente sanitarie. Pertanto, in presenza di elementi integranti una notizia di reato, l’accertamento del tasso alcolemico (come pure della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue) ha natura investigativa inquadrandosi come atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile che rende necessario l’avviso al soggetto sottoposto al controllo.

Sentenza 20 giugno 2019, n. 27490

Data udienza 21 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. PAVICH Giusep – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze;
nel procedimento contro:
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/05/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. PINELLI MARIO MARIA STEFANO;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze;
udito il difensore;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di COSENZA in difesa di (OMISSIS), che si riporta alla memoria scritta con cui si chiedeva dichiararsi l’inammissibilita’ ovvero il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze ha proposto appello – convertito in ricorso per cassazione giusta ordinanza della Corte fiorentina in data 25 gennaio 2019 – avverso la sentenza con la quale, in data 23 gennaio 2016, il Tribunale di Firenze ha assolto (OMISSIS) dal reato a lui ascritto ex articolo 187 C.d.S., commi 1 e 1-bis, contestato come commesso in (OMISSIS).
Giova precisare che il Tribunale ha assolto il (OMISSIS) avendo ritenuto inutilizzabili gli esiti del prelievo ematico eseguito sull’imputato all’ospedale di (OMISSIS), ove il (OMISSIS) era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale; ha al riguardo osservato il Tribunale che vi sarebbe stata la violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., in quanto non era stato dato all’imputato l’avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, avviso che gli era dovuto perche’ il prelievo, a giudizio del Tribunale, era stato richiesto non gia’ per ragioni terapeutiche, ma per ragioni investigative; la conseguente nullita’ a regime intermedio era stata tempestivamente eccepita dal difensore. Inoltre il (OMISSIS) non aveva espresso il suo consenso al prelievo.
2. Nel suo ricorso, il Procuratore generale deduce un unico motivo, nel quale lamenta violazione di legge in relazione all’asserita inutilizzabilita’ del prelievo. Contesta il P.G. ricorrente l’apodittico convincimento del Tribunale, basato in realta’ su una lettura del tutto personale del materiale probatorio, secondo cui il prelievo sarebbe stato eseguito dai medici al di fuori di esigenze diagnostico-terapeutiche; richiamando alcuni arresti giurisprudenziali, il P.G. evidenzia che il Tribunale non disponeva di elementi per escludere che il suddetto prelievo fosse stato in realta’ effettuato nell’ambito di protocolli sanitari, la cui necessita’ e’ rimessa ai soli medici ospedalieri. Inoltre, altro e’ la mancanza di consenso da parte del (OMISSIS), altro sarebbe stato un dissenso espresso da parte sua, che invece non vi e’ stato, con conseguente irrilevanza del comportamento al riguardo tenuto dall’imputato.
3. Il difensore del (OMISSIS) ha presentato memoria difensiva, depositata in Cancelleria il 3 maggio 2019, con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che correttamente l’appello proposto dal P.G. e’ stato convertito in ricorso per cassazione dalla Corte gigliata, atteso che la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex articolo 469 c.p.p. e’ inappellabile (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 6828 del 16/12/1998, Rapisarda e altri, Rv. 212346).
2. Tanto premesso, il ricorso e’ infondato.
E’ opportuno premettere che, secondo la (finora costante) giurisprudenza di legittimita’ in tema di guida in stato di ebbrezza (o, che e’ lo stesso, sotto l’effetto di stupefacenti), il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reita’ a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex articolo 356 c.p.p., di talche’ non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. (Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268505; Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013, Grazioli, Rv. 257573). Per converso, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio che puo’ essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’articolo 180 c.p.p. e articolo 182c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959; Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016 dep. 2017, Tolazzi’, Rv. 268885).
Dunque, la regolarita’ o meno della procedura seguita dai sanitari nell’eseguire il prelievo ematico e’ stata finora legata al fatto che tale prelievo sia stato o meno eseguito per esigenze sanitarie.
Sotto questo profilo, la sentenza impugnata presenta effettivamente un percorso argomentativo apodittico, deducendo che l’esame fosse stato illegittimamente eseguito (con conseguente inutilizzabilita’ dello stesso) perche’ a richiederlo era stata la polizia giudiziaria, evidentemente – secondo il Tribunale per finalita’ investigative, non diagnostico-terapeutiche. Deve pero’ rilevarsi a contrario che sia l’articolo 186 C.d.S., comma 5, sia l’articolo 187 C.d.S., comma 4, (il primo riferito alla guida in stato d’ebbrezza, l’altro relativo alla guida sotto l’effetto di stupefacenti e dunque pertinente al caso di specie) prevedono che le strutture sanitarie indicate dallo stesso Codice, su richiesta degli organi di Polizia stradale, effettuino gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche.
3. Il punto e’, pero’, che la particolare disciplina in base alla quale l’avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia e’ necessario nel caso di accertamenti finalizzati a esigenze non esclusivamente sanitarie non ha nulla a che vedere con l’invasivita’ del prelievo o con l’inviolabilita’ della persona, ma coinvolge l’esercizio del diritto di difesa.
Infatti, va considerato che, nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico (o della presenza di stupefacenti nel sangue) si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia di reato, ricorre il paradigma normativo dell’atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alle previsioni dell’articolo 354 c.p.p., commi 2 e 3. Coerentemente, infatti, si e’ affermato, a proposito dei prelievi di liquido biologico in subiecta materia, che “la necessita’ dell’avviso non e’ ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito (esame spirometrico o clinico), ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria” (Sez. 4, sentenza n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, § 6). D’altronde, ne’ l’articolo 186 C.d.S., comma 5, ne’ l’articolo 187 C.d.S., comma 4, consentono di ritenere esclusa la necessita’ di tale avviso qualora le strutture sanitarie, pur procedendo a prelievi per esigenze diagnostico-terapeutiche, eseguano lo screening dell’alcool o degli stupefacenti su richiesta degli organi di polizia stradale.
A tal proposito, in una recentissima pronunzia la Corte ha osservato che l’indirizzo tradizionale sopra richiamato, “focalizzando l’attenzione sul solo atto del prelievo del campione biologico, soddisfa la necessita’ di chiarificazione solo parzialmente perche’ non esplicita quale disciplina deve trovare applicazione nei casi in cui i sanitari eseguono il prelievo ematico perche’ sul liquido biologico devono essere eseguite analisi per l’accertamento di valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura, tra i quali non e’ ricompreso il tasso alcolemico” (o, che e’ lo stesso, la presenza di sostanze psicoattive, n.d.r.); “ed e’ su questa decisione che pero’ si innesta, non gia’ la richiesta di procedere all’atto invasivo ma, quella di eseguire le analisi del campione biologico estendendo la ricerca ai valori del tasso alcolemico”; con la conseguenza che non e’ consentito limitare l’obbligo di avviso al solo caso di richiesta di esecuzione del prelievo; e che tale obbligo e’ escluso solo nel caso in cui gli stessi sanitari abbiano autonomamente ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile, o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi (Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, n. m.).
4. Venendo al caso di specie, il pur lacunoso percorso argomentativo seguito dal Tribunale (comunque descrittivo delle condizioni del paziente, della terapia praticatagli e delle ragioni per le quali lo stesso era ricoverato) rende evidente che non ci si trova in alcuna delle due ipotesi appena indicate.
5. Pertanto, mentre alcun rilievo assume di per se’ la mancanza di espresso consenso da parte del conducente (ex multis vds. Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334), la natura necessariamente investigativa dell’accertamento richiesto dalla Polizia giudiziaria ai sanitari che avevano in cura il (OMISSIS) qualificava l’esame come atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile e, in forza di cio’, rendeva necessario avvisare l’odierno imputato, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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