Precetto inefficace per decorso del termine e spese a carico dell’intimante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 giugno 2022| n. 18676.

Precetto inefficace per decorso del termine e spese a carico dell’intimante.

L’articolo 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell’intimante in forza del combinato disposto degli articoli 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata dal ricorrente con riferimento alle spese del processo di esecuzione, non potendosi nella circostanza dare favorevole seguito alle deduzioni difensive relative all’intervenuto accordo transattivo, integrante il diverso accordo tra le parti che avrebbe legittimato una diversa regolazione delle spese della procedura esecutiva, pur essendovi stato un pignoramento negativo, con conseguente perenzione del precetto, sia in quanto non era emerso che l’accordo fosse stato raggiunto, tale non potendosi ritenere lo scambio della corrispondenza, sia in quanto l’accertamento di fatto in ordine alla conclusione dell’accordo, che il giudice dell’impugnazione di merito aveva escluso, non era stato adeguatamente impugnato in sede di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 aprile 2011, n. 8298).

Ordinanza|9 giugno 2022| n. 18676. Precetto inefficace per decorso del termine e spese a carico dell’intimante.

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione – Opposizione – Spese processuali – Articolo 95 c.p.c. – Inapplicabilità in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata – Precetto inefficace per decorso del termine di novanta giorni – Spese a carico dell’intimante in forza del combinato disposto degli articoli 310 e 632, ultimo comma, c.p.c. – Spese del processo estinto – Spese a carico delle parti che le hanno anticipate

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 25586-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio professionale, rappresentato e difeso in proprio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 492/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 7/04/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

L’avvocato (OMISSIS), difeso in proprio, impugna per cassazione, con atto affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 492 del 7/04/2021, che ha rigettato il suo appello, e l’appello incidentale, avverso la sentenza del Giudice di Pace nella causa di opposizione all’esecuzione proposta da (OMISSIS).
(OMISSIS), sebbene raggiunto da rituale notifica del ricorso, in data 6/10/2021, presso il proprio difensore nella precedente fase di giudizio, e’ rimasto intimato.
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Il solo ricorrente ha depositato rituale memoria.
I due motivi sono formulati, il primo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 310, 362 e 95 c.p.c., con riferimento alle spese del processo di esecuzione; il secondo motivo e’ per violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 159 c.p.c., con riferimento alla (mancata) corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il primo motivo del ricorso e’ manifestamente inammissibile, e comunque infondato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 08298 del 12/04/2011 Rv. 617481 – 01), secondo la quale “L’articolo 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non puo’ trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell’intimante in forza del combinato disposto degli articoli 310 e 632 c.p.c., u.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.” correttamente richiamata dal giudice dell’impugnazione di merito.
Nella specie non puo’ darsi favorevole seguito alle deduzioni difensi e relative all’intervenuto accordo transattivo, che costituirebbe il diverso accordo tra le parti che avrebbe legittimato una diversa regolazione delle spese della procedura esecutiva, pur essendovi stato un pignoramento negativo, con conseguente perenzione del precetto, sia in quanto non risulta che l’accordo sia stato raggiunto, non potendosi tale ritenere lo scambio della corrispondenza, sia in quanto l’accertamento di fatto in ordine alla conclusione dell’accordo, che il giudice dell’impugnazione di merito ha escluso, non e’ adeguatamente impugnato in questa sede di legittimita’ (e invero non risultano neppure in che modo le argomentazioni del (OMISSIS) erano state rappresentate in primo grado).
Il secondo motivo di ricorso, sebbene articolato con riferimento al parametro dell’articolo 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e basato sull’erronea pronuncia da parte del giudice d’appello, che avrebbe ecceduto dai limiti della domanda, propone viceversa, censure di carattere essenzialmente fattuale – con riferimento all’importo della minore somma che doveva ritenersi essere stata precettata – non utilmente spendibili in sede di legittimita’ e, in ogni caso, precluse dalla statuizione di infondatezza del primo motivo del ricorso.
Il ricorso deve, per quanto motivato, essere rigettato.
Nulla spese, non essendovi stata costituzione in giudizio del (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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