Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 giugno 2022| n. 18559.

Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove la decisione sia favorevole all’attore, la mancata opposizione dell’amministrazione all’impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l’istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Nel caso di specie, il tribunale aveva accolto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo la domanda di annullamento dell’ingiunzione impugnata, aveva compensato le spese di lite tra le parti; la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata avendo il tribunale medesimo ritenuto di non dover disporre in ordine alle spese del giudizio d’appello sul rilievo che “…l’impugnazione ha unicamente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale…” (e non il provvedimento della prefettura, “…definitivamente annullato con la pronuncia impugnata…”) e che “…l’appellata non si è costituita contrastando la domanda di riforma…”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13498; Cassazione, sezione civile I, sentenza 23 gennaio 2012, n. 901; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21871).

Ordinanza|9 giugno 2022| n. 18559. Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – Decisione favorevole all’attore – Mancata opposizione dell’amministrazione all’impugnazione proposta nei suoi confronti – Compensazione delle corrispondenti spese processuali – Giustificazione – Non sussiste – Artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 cpc, art. 118 comma 2 disp. att. cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15145/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI BRINDISI;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 1588/2020 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata il 14/12/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE nell’adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022.

Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l’appello proposta da (OMISSIS) avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo la domanda di annullamento dell’ingiunzione impugnata, emessa dal prefetto di Brindisi in data 3/11/2017 per violazione all’articolo 7 C.d.S., comma 14, aveva compensato, con motivazione “meramente apparente”, le spese di lite tra le parti, ed ha, quindi, provveduto alla liquidazione delle stesse.
1.2. Il tribunale, invece, ha ritenuto di non dover
disporre in ordine alle spese del giudizio d’appello sul rilievo che “l’impugnazione ha unicamente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale” (e non il provvedimento della prefettura, “definitivamente annullato con la pronuncia impugnata”) e che “l’appellata non si e’ costituita contrastando la domanda di riforma”.
1.3. (OMISSIS), con ricorso notificato il 3/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
1.4. La prefettura di Brindisi e’ rimasta intimata.

 

Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Intanto, il ricorso, notificato alla prefettura di Brindisi, e’ ammissibile. Costituisce, in effetti, principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all’ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 23, legittimata passiva e’ l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale, il quale agisce in virtu’ di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dal Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, comma 1 (come sostituito dalla L. n. 260 del 1958, articolo 1), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dalla citata L. n. 260 del 1958, articolo 4. E tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacche’ nella disciplina della citata L. n. 689 del 1981, articolo 23, non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell’autorita’ che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro per cui il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziche’ nei confronti dell’autorita’ che ha emesso l’ordinanza, e’ inammissibile (Cass. n. 15596 del 2006; Cass. n. 21511 del 2008; Cass. n. 12742 del 2007; Cass. n. 8190 del 2020).
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la
violazione o la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1, e articolo 92 c.p.c., comma 2, dell’articolo 118 disp.att. c.p.c., comma 2, e degli articoli 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non dover disporre circa le spese del giudizio d’appello sul rilievo che l’appellato non aveva contrastato la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, senza, tuttavia, considerare che, a fronte dell’accoglimento della domanda proposta dall’opponente, il mancato riconoscimento delle spese legali necessarie per l’introduzione del giudizio non trova conforto in alcuna norma dell’ordinamento.
3.2. La compensazione delle spese di lite, del resto, ha aggiunto la ricorrente, puo’ essere disposta esclusivamente nei casi di soccombenza reciproca o di assoluta novita’ della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
4. Il motivo e’ fondato. Questa Corte, invero, ha avuto gia’ modo di affermare che, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza e’ l’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non e’ esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, cosi’ da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498 del 2018). Ai fini della compensazione totale delle spese processuali, in effetti, non e’ sufficiente ne’ la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto ne’ la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012). Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all’attore, la mancata opposizione dell’amministrazione all’impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per se’, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l’istante e’ stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motiv.).
5. Il secondo motivo e’ assorbito.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

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