Possesso di segni distintivi contraffatti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1808.

Possesso di segni distintivi contraffatti.

Integra il delitto di cui all’art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. la detenzione di un contrassegno (nella specie un lampeggiante removibile di colore blu, completo di alimentatore) ancorché attualmente non più in dotazione alle forze dell’ordine, ma che ne simuli la funzione, essendo idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso.

Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1808. Possesso di segni distintivi contraffatti

Data udienza 17 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Possesso di segni distintivi contraffatti – Condanna – Presupposti – Articolo 47 cp – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giusepp – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/01/2020 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Senatore Vincenzo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;
lette le richieste scritte ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 16/01/2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato l’affermazione di responsabilita’ pronunciata dal Gip del Tribunale di Macerata il 06/06/2018 nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 497 ter c.p., per aver detenuto a bordo della vettura a lui in uso, sulla quale si trovava quale trasportato, un lampeggiante azzurro, simile a quello di dotazione alle forze di polizia, completo di attacco magnetico e cavo di alimentazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha dedotto due motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove ed alla sussistenza del reato: sostiene che l’oggetto detenuto dall’imputato non era piu’ in uso delle forze di polizia da sette anni, sicche’ non sarebbe integrata la fattispecie; inoltre, il lampeggiante era riposto dentro uno scatolone, e non veniva utilizzato, ed e’ in uso soltanto ad auto mediche, corpi diplomatici, ecc.; infine, il lampeggiante era stato regolarmente acquistato sul sito Amazon, senza che fossero state richieste certificazioni o attestazioni al (OMISSIS), ed era destinato a mero ornamento della propria abitazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’errore scriminante, conseguente al vuoto normativo della fattispecie di cui all’articolo 497 ter c.p., che sanziona solo le condotte del detentore, del fabbricante e di colui che illecitamente utilizza il bene, ammettendo indirettamente la commercializzazione e la vendita; l’oscurita’ del testo normativo fonderebbe un errore ex articolo 47 c.p., tale da escludere il dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Quanto alla deduzione secondo cui il lampeggiante non era stato impiegato, e’ sufficiente evidenziare che la norma penale incrimina, al n. 1, la mera detenzione illecita, trattandosi, all’evidenza, di un reato di pericolo, mentre l’uso illecito e’ previsto al n. 2 della medesima disposizione.
Va altresi’ disattesa la deduzione secondo cui il lampeggiante non era piu’ in uso alle forze di polizia da qualche anno, in quanto la norma di cui all’articolo 497 ter, n. 1, c.p. punisce la detenzione illecita di “segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia”, ma anche di “oggetti (…) che ne simulano la funzione”.
In tal senso, la giurisprudenza di questa Ccirte ha affermato, in relazione a fattispecie simili, che integra il delitto di cui all’articolo 497-ter c.p., comma 1, n. 1, prima parte, la condotta di chi detiene una paletta segnaletica identica a quella in uso ai Carabinieri, priva soltanto del numero identificativo seriale, trattandosi di contrassegno comunque idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualita’ personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso a detto uso. (Sez. 5, n. 26042 del 25/02/2019, Coriolano, Rv. 276130); non e’ configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dall’articolo 497 ter c.p., comma 1, n. 1, e quella disciplinata dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 177 atteso che mentre la prima punisce la detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia, la seconda sanziona invece l’abuso nell’utilizzo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale (Sez. 5, n. 6784 del 16/01/2015, Arba, Rv. 262321, con riferimento alla condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia); ancora, integra il delitto di cui all’articolo 497-ter c.p., comma 1, parte seconda, (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un tesserino riferibile alla Polizia di Stato ma grossolanamente falsificato, in quanto detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione e siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulla qualifica e i poteri di colui che ne fa uso. (Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv, 277539).
Con riferimento alla circostanza che il lampeggiante non fosse piu’ in uso, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che integra il delitto di cui all’articolo 497 ter c.p., comma 1, seconda parte, (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorche’ da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioe’ idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualita’ personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso del segno stesso (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177); integra il reato di cui all’articolo 497 ter c.p., comma 1, n. 1, seconda parte, (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorche’ attualmente non piu’ in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualita’ dell’uso e’ richiesto solo per l’ipotesi di cui all’articolo 497 ter c.p., comma 1, n. 1, prima parte, – che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano “in uso” alla Polizia – mentre l’ipotesi di cui all’articolo 497 ter c.p., comma 1, n. 1, seconda parte, sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioe’ idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualita’ personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013 Bongiorno, Rv. 256951, con riferimento alla paletta, ancorche’ non piu’ in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana).
Infine, con riferimento alla deduzione secondo cui il lampeggiante e’ stato regolarmente acquistato su Internet, va rilevato che alcuna rilevanza assume, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, il modo in cui l’imputato e’ entrato in possesso del lampeggiante, atteso che la sua idoneita’ a corrispondere all’oggetto materiale tipico del reato contestato il frutto di una condotta illecita – la detenzione a bordo della propria autovettura – dell’imputato, ulteriore e successiva rispetto a quella del mero acquisto; peraltro, il fatto che un bene venga offerto in vendita sul web non ne rende di per se’ lecito l’acquisto e la successiva detenzione (in tal senso, Sez. 5, n. 6784 del 16/01/2015, Arba, Rv. 262321, cit., in motivazione).
Al riguardo, e’ stato infatti chiarito che integra il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (articolo 497-ter c.p.), la condotta di colui che detenga segni distintivi e contrassegni dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato acquistati via “internet”, trattandosi di materiale la cui diffusione e’ ordinariamente affidata a canali ufficiali o ad esercizi autorizzati alla vendita solo previa verifica del titolo di legittimazione personale (Sez. 5, n. 41080 del 30/06/2009 B., Rv. 245388).
3. Il secondo motivo e’ inammissibile, innanzitutto perche’ generico, limitandosi assertivamente ad invocare un errore “scriminante” sul fatto.
Tuttavia, la doglianza e’ altresi’ manifestamente infondata, in quanto, non ravvisandosi alcun preteso vuoto normativo, l’articolo 497 ter c.p. non appare in alcun modo oscuro, e delimita con precisione l’area di rilevanza penale delle condotte di illecita detenzione dei segni distintivi “in uso” ai Corpi di polizia o, come nella fattispecie, che “ne simulano la funzione”.
Sicche’ alcun errore sul divieto, ne’ tanto meno sul fatto appare ravvisabile nella fattispecie.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *