Incompetenza per territorio derogabile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 582.

Nel tema di incompetenza per territorio derogabile, una volta intervenuta, prima della pronuncia, l’espressa rinuncia da parte del convenuto all’eccezione inizialmente proposta, il giudice adito non ha più il potere-dovere di declinare la propria competenza e individuare il giudice territorialmente competente (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha dichiarato la competenza del giudice adito che, in accoglimento della eccezione preliminarmente e tempestivamente opposta ex articolo 38 cod. proc. civ. dalla società convenuta, aveva declinato la propria competenza per territorio derogabile, omettendo tuttavia di prendere atto della successiva rinuncia all’eccezione medesima espressa in nota scritta al cui deposito il giudice medesimo aveva facultato le parti nel contesto, peraltro, del modello procedimentale (udienza c.d. “a trattazione scritta”) adottato in conformità alle disposizioni introdotte per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26141; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3055; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1381; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 maggio 2008, n. 14383; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 maggio 2005, n. 9742; Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 aprile 1991, n. 4078).

Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 582. Incompetenza per territorio derogabile

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Incompetenza per territorio derogabile intervenuta prima della pronuncia – Espressa rinuncia da parte del convenuto all’eccezione inizialmente proposta – Giudice adito – Potere – dovere di declinare la propria competenza e individuare il giudice territorialmente competente – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16685/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio della prima in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, n. 531/2021, depositata il 21 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO

che:
il Tribunale di Lucca, pronunciando nella causa promossa dalla (OMISSIS) S.r.l. contro la (OMISSIS) s.n.c. e i soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto domanda di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito portato da fatture, in accoglimento della eccezione preliminarmente e tempestivamente opposta ex articolo 38 c.p.c. dalla societa’ convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze;
avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.n.c. e i predetti suoi soci propongono ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo;
l’intimata non ha svolto difese;
dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
il P.M. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza.

CONSIDERATO

che:
gli istanti deducono che erroneamente il giudice a quo ha declinato la propria competenza per territorio derogabile, avendo omesso di prendere atto della rinuncia alla relativa eccezione da essi stessa inizialmente proposta: rinuncia manifestata con note scritte (c.d. “preverbale”) depositate in data 20 maggio 2021 nel termine concesso dal giudice con il decreto che, in vista dell’udienza fissata per la discussione della causa ex articolo 281-sexies c.p.c., ne aveva confermato lo svolgimento “a trattazione scritta” secondo le modalita’ previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 7, lettera h);
il ricorso e’ fondato e merita accoglimento;
trattasi, pacificamente, di incompetenza per territorio semplice o derogabile: la sua mancanza in capo al giudice lucchese ed in favore del Tribunale di Firenze era stata infatti eccepita, ed e’ stata in sentenza dichiarata, in base agli articoli 18 e 19 c.p.c. (avuto riguardo alla sede della societa’ convenuta ed alla residenza dei suoi soci amministratori) ed all’articolo 20 c.p.c. (trattandosi di pagamenti relativi a contratti di vendita di ricambi di auto conclusi ed eseguiti in territorio compreso nel circondario del Tribunale di Firenze);
in tale ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilita’ per il convenuto di rinunciare all’eccezione, fin quando almeno la stessa non abbia determinato, con l’adesione dell’altra parte, la cancellazione della causa e la riassunzione davanti al giudice indicato come competente (articolo 38 c.p.c., comma 2), o finche’ non sia intervenuta la pronuncia con ordinanza dell’incompetenza;
ne’ sussistono ragioni sistematiche che vi ostino, essendo anzi, come noto, la disciplina del rilievo dell’incompetenza ispirata al favor per la stabilita’ del processo avanti il giudice adito, attraverso come noto la previsione di tassative condizioni e limiti temporali alla proposizione dell’eccezione (ma non alla sua eventuale rinuncia) ed anche al suo rilievo officioso per il caso di incompetenza per materia, valore o per territorio inderogabile ex articolo 28 c.p.c.;
la giurisprudenza di questa Corte ha peraltro ripetutamente postulato l’ammissibilita’ persino della rinuncia o abbandono taciti dell’eccezione, purche’ desunti da condotte processuali inequivocamente incompatibili con a volonta’ di coltivarla (v. Cass. 29/05/2008, n. 14383; 10/05/2005, n. 9742), escludendola solo ove si tratti di incompetenza per territorio inderogabile (v. Cass. 19/01/2017, n. 1381; del 16/04/1991, n. 4078) per la ovvia ragione che questa, al pari dell’eccezione di incompetenza per materia o valore, e’ comunque rilevabile d’ufficio, indipendentemente dalla eccezione di parte, la cui rinuncia pertanto e’ inidonea a privare il giudice del potere di rilevarla ex se (sempre che cio’ avvenga entro il limite temporale dell’udienza di trattazione: articolo 38 c.p.c., comma 3);
nel caso di specie, come dedotto dai ricorrenti con piena osservanza dell’onere di specificita’ imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, la rinuncia e’ intervenuta prima della pronuncia, essendo stata chiaramente e univocamente espressa in nota scritta al cui deposito il giudice aveva facultato le parti nel contesto, peraltro, del modello procedimentale (udienza c.d. “a trattazione scritta”) adottato in conformita’ alle disposizioni introdotte per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
una volta venuta meno, dunque, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, questi trattandosi per l’appunto di incompetenza per territorio derogabile – non aveva piu’ il potere/dovere di declinare la propria competenza e individuare il giudice territorialmente competente (v. da ultimo, per un caso analogo, Cass. 27/09/2021, n. 26141; cfr. anche Cass. 09/02/2021, n. 3055);
il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lucca davanti al quale vanno rimesse le parti;
non potendosi ravvisare reali ragioni di soccombenza in capo alla controparte, che non ha svolto difese nella presente sede, le spese del presente regolamento vanno compensate.

P.Q.M.

accoglie l’istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Lucca, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; spese compensate.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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