Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 aprile 2021| n. 9197.
Poiché l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, dato che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore, l’utilità della decisione che il giudice è chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poiché è solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall’attore a fondamento della propria domanda che il giudice è posto in grado di valutare la concretezza e l’attualità del “bisogno” di tutela giurisdizionale.
Ordinanza|2 aprile 2021| n. 9197
Data udienza 10 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Banche – Correntista – Rimborso del capitale investito in azioni della società americana fallita – Certificazione – Rilascio da parte della banca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23434/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., che ha incorporato per fusione (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 207/2016 del TRIBUNALE di TRENTO, pubblicata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Trento, pronunciando, con la sentenza enunciata in esergo sull’appello proposto da (OMISSIS), per quanto qui ancora rileva, ha respinto la domanda di questo volta a conseguire il rilascio, da parte delle banche in allora convenute, della certificazione prevista dall’articolo 83-quinquies TUF onde poter esercitare i propri diritti di azionista nella procedura fallimentare in cui era rimasta coinvolta la societa’ di diritto statunitense (OMISSIS).
A suffragio del proprio deliberato il giudice d’appello, sulla premessa che stando alle informazioni raccolte da (OMISSIS) presso un legale americano sarebbe stato impossibile agli azionisti di (OMISSIS) ottenere il rimborso del capitale investito, residuando al piu’ in loro favore solamente un interesse all’esito della procedura, ha affermato che “da tali basi si evince che, seppur risulta che il (OMISSIS) risulti titolare di azioni (OMISSIS) risulta non sussistente un interesse concreto ex articolo 100 c.p.c., per l’accoglimento della sua domanda giudiziale”.
Ricorre ora a questa Corte il (OMISSIS) sulla base di quattro motivi; ad essi resiste la sola (OMISSIS), quale incorporante dell’altra banca ( (OMISSIS)) interessata alla vicenda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, posto che ove avesse voluto decidere ritualmente nei riferiti termini, il Tribunale “facendo buona applicazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto, trattandosi di questione rilevata d’ufficio, rimettere la causa in istruttoria assegnando i termini di legge per il deposito di memorie sul punto”.
Con il secondo motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce poi la violazione dell’articolo 100 c.p.c., posto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che avrebbe cosi’ prestato fede alle informazioni raccolte dalla banca, a discapito dello stesso loro tenore, “non e’ chi non veda come, nel caso di specie sussista un interesse del ricorrente a poter esercitare tutti i diritti che gli derivano dalla posizione di titolare delle azioni e non solo quelli patrimoniali, interessi quali l’opposizione ai riparti o decisioni del giudice fallimentare che se lasciati alla cura dell’intermediario, potrebbero non essere esercitati o essere in conflitto di interessi con quest’ultimo”.
2.2 Il primo motivo, scrutinabile congiuntamente al secondo in quanto strettamente avvinto a quest’ultimo, e’ fondato per quanto si dira’.
Il suo accoglimento, cassando la decisione, assorbe e rende superflua la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
2.3. E’ vero, in principio, che al fine di evitare le c.d. decisioni a “sorpresa” o della “terza via”, che si riflettono in pregiudizio del diritto di difesa della parte, l’articolo 101 c.p.c., comma 2, abbia codificato il principio, immanente nell’ordinamento per il suo radicamento negli articoli 24 e 111 Cost. e gia’ implicito nell’articolo 183 c.p.c., in forza del quale, qualora il giudice intenda porre a base della propria pronuncia una questione rilevata d’ufficio, e’ tenuto, a pena di nullita’, ad assegnare alle parti un termine per il deposito di note di osservazioni riguardo ad essa.
Nel dare qui accesso a questo enunciato non osta la distinzione sul punto tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non viola il principio del contraddittorio l’esame d’ufficio di una questione di puro diritto, posto che nel caso in cui il giudice pronunci su di essa senza previamente segnalarla alle parti l’omissione e’ fonte di un vizio processuale denunciabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, diversamente percio’ dalle questioni di fatto ovvero miste di fatto e di diritto in relazione alle quali la parte soccombente puo’ dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facolta’ di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. U., 30/09/2009, n. 20935). Poiche’ l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, dato che il processo non puo’ essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore (Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2057), l’utilita’ della decisione che il giudice e’ chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poiche’ e’ solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall’attore a fondamento della propria domanda che il giudice e’ posto in grado di valutare la concretezza e l’attualita’ del “bisogno” di tutela giurisdizionale.
E’ pero’ avvertenza corrente – se la questione sia percio’ deducibile in quanto afferente al fatto ovvero anche al fatto – che essa non ha rilevanza impugnatoria se la parte non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa da essa patito in conseguenza della consumata violazione processuale, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigoroso rispetto della norma, l’insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio (Cass., Sez. III, 22/02/2016, n. 3432; Cass., Sez. V, 23/05/2014, n. 11453; Cass., Sez. III, 30/04/2011, n. 9591).
2.4. Ora nella specie gli ulteriori sviluppi processuali a cui il (OMISSIS) avrebbe potuto dare seguito, qualora l’articolo 101 c.p.c., comma 2, fosse stato osservato, sono dedotti nel primo motivo affermando che “l’odierno ricorrente avrebbe potuto produrre ad esempio documentazione piu’ aggiornata sullo stato di liquidazione (OMISSIS), sulle azioni esperibili, etc.”. Piu’ specifica si rivela la deduzione che al riguardo accompagna il secondo motivo, avendo, come visto, allegato a fondamento della violazione ivi lamentata il fatto che il mancato rilascio della certificazione precluderebbe al deducente l’esercizio di tutti i diritti che gli derivano dalla posizione di titolare delle azioni e non solo quelli patrimoniali, quali, in particolari l’opposizione ai riparti o decisioni del giudice fallimentare, l’accesso alle informazioni sullo stato della procedura, la facolta’ di proporre domande e di formalizzare istanze di reclamo e piu’ in generale di esercitare un controllo sull’andamento della procedura e, perfino, sui suoi stessi esiti finali valorizzati dal decidente in funzione di escludere l’interesse ad agire del (OMISSIS).
Tutte queste circostanze, a prescindere dalla loro attendibilita’, implicavano comunque, un accertamento di fatto che, ove fosse stato rimesso al contraddittorio delle parti, avrebbe potuto consentire al (OMISSIS) di dispiegare le opportune iniziative processuali volte, insieme, a denunciare la fallacia del rilievo officioso operato nella specie ed a rafforzare la propria posizione processuale al fine di vedere accolta la domanda introdotta con il giudizio. Al contrario la difforme decisione pronunciata dal Tribunale, che ha enfatizzato il solo elemento costituito dall’asserita impossibilita’ degli azionisti dell’ (OMISSIS) di conseguire il rimborso del capitale investito, mortifica ingiustamente lo scenario fattuale innescato dal suo stesso rilievo officioso. E cio’ non solo per il pregiudizio che in tal modo si e’ arrecato al diritto di difesa della parte, che ha visto pronunciare la decisione su un presupposto di fatto estraneo al contraddittorio processuale e sottratto percio’ al suo sindacato difensivo, ma perche’ il giudizio formalizzato dal decidente e’ frutto di supina adesione all’allegazione operata da una parte, senza che di cio’ si renda conto alcuno, e per di piu’ non considera, come lo sesso decidente non omette di riferire, che neppure in base alle informazioni rese dal legale americano poteva escludersi del tutto ogni interesse del (OMISSIS) alla vicenda liquidatoria della (OMISSIS), sussistendo ed essendo percio’ ravvisabile in capo agli azionisti di questa un interesse a conseguire le residue utilita’ all’esito della procedura.
3. La sentenza va dunque cassata, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso afferenti alle spese, e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Trento che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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