La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2021| n. 9266.

La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se il gravame è stato proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio, ma non con la comparsa conclusionale, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione.

Ordinanza|6 aprile 2021| n. 9266

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Titoli di credito – Cambiale – Richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado – Modifica della decisione impugnata – Ammissibilità in appello – Formulazione, a pena di decadenza, con l’atto di gravame – Limiti
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23808/2016 proposto da:
(OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 741/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Castrovillari revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore di (OMISSIS) s.p.a. e basato su quattro cambiali rilasciate da (OMISSIS) s.r.l. in favore di (OMISSIS), e da questi girate alla nominata ingiungente.
2. – In sede di gravame la Corte di appello di Catanzaro riformava la sentenza: condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 15.324,00 oltre interessi; quanto alle spese processuali, le compensava per un terzo e condannava l’appellato al pagamento della parte restante.
La Corte di merito riteneva tempestivamente proposta, da parte di (OMISSIS), l’azione causale, che era stata introdotta con comparsa depositata il 21 settembre 2006, e quindi prima che spirasse il termine assegnato dal giudice per la precisazione o la modificazione delle domande ex articolo 183 c.p.c.; rilevava, inoltre, che l’appellante aveva provveduto a depositare, a norma dell’articolo 66 L. camb., le cambiali presso la cancelleria del giudice competente, mentre reputava non necessario il compimento di ulteriori formalita’ a tutela del debitore, giacche’ (OMISSIS) non aveva azione di regresso nei confronti dell’emittente, quanto, piuttosto azione diretta, esperibile anche in assenza di protesto. Il giudice distrettuale, poi, osservava che l’appellato non aveva vinto la presunzione di cui all’articolo 1988 c.c., giacche’ il contratto di affitto di azienda intercorso tra lo stesso (OMISSIS) e un soggetto terzo nulla disponeva con riguardo all’obbligazione per cui e’ causa, nel mentre gli accordi interni tra le parti non erano opponibili a (OMISSIS) e risultava non dimostrata la voltura del contratto di fornitura del gas in favore della societa’ affittuaria dell’azienda.
3. – Avverso tale pronuncia (OMISSIS) ha proposto un ricorso per cassazione fondato su sette motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha proposto una impugnazione incidentale articolata in un unico motivo. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte e (OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, degli articoli 166, 167, 645, 183 c.p.c., articolo 66 L. camb., articoli 112 e 132 c.p.c.. Viene dedotto che il mutamento di domanda che si era attuato col transito dall’azione cambiaria all’azione causale risultava soggetto alle barriere preclusive del codice di rito; e’ aggiunto che l’avvenuta costituzione di (OMISSIS) risultava essere tardiva e che la Corte di appello aveva consentito alla predetta convenuta una modifica della domanda che la stessa non aveva mai richiesto.
Il motivo non e’ fondato.
Si fa questione dell’ammissibilita’, da parte del creditore che abbia agito con l’azione cartolare in sede monitoria, di proporre, prima che spiri il termine per la precisazione e modificazione delle domande – termine oggi fissato dall’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1), -, l’azione causale.
Occorre premettere, in proposito, che, la modificazione della domanda che e’ ammessa a norma dell’articolo 183 c.p.c. e’ senz’altro quella che non implichi alcuna modificazione del petitum e della causa petendi; e’ tuttavia consentita anche la modificazione della domanda che riguardi uno o entrambi i richiamati elementi oggettivi della stessa, ove la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. 28 novembre 2019, n. 31078; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4322).
Ebbene, questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare in passato, che l’azione cartolare e quella causale presentano identita’ di petitum e di causa petendi (Cass. 11 settembre 1997, n. 8990, che, con riferimento al regime anteriore a quello introdotto con la L. n. 353 del 1990, ammette l’esperimento della detta azione causale anche per la prima volta in grado d’appello; in senso conforme: Cass. 26 settembre 1997, n. 9450; Cass. 26 settembre 1997, n. 9449; Cass. 26 settembre 1997, n. 9448; per l’ammissibilita’ dell’esperimento dell’azione cartolare in fase di gravame, dopo aver promosso quella causale, cfr. pure Cass. 13 aprile 2006, n. 8704).
E’ del resto innegabile, anche a voler prescindere dal profilo afferente la suddetta identita’, che la domanda basata sull’azione causale inerisca alla medesima vicenda sostanziale posta a fondamento dell’azione cartolare, onde, a mente della menzionata giurisprudenza di questa Corte, nulla si opponeva a che (OMISSIS), con la propria comparsa di risposta, pacificamente depositata prima che maturasse il termine per la precisazione e la modificazione delle domande, la facesse valere.
2. – Il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, degli articoli 94, 60 e 43 L. camb.. Viene osservato che per una cambiale, quella scaduta il 31 ottobre 2003, non era stato mai levato il protesto, mentre per le altre il protesto risultava essere tardivo; deduce il ricorrente che si erano prodotte, con riferimento all’azione causale, la decadenza e la prescrizione.
Il terzo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca richiamo, nella rubrica, degli articoli 66 L. camb. e articolo 132 c.p.c., n. 4. Viene rilevato che nella fattispecie non ricorrevano le condizioni legittimanti l’esperimento dell’azione causale, stante la mancante o intempestiva levata del protesto.
Tali motivi possono essere scrutinati unitamente al quinto e al sesto, che vertono sulle medesime questioni.
Il quinto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, dell’articolo 132 c.p.c.. Si assume che la sentenza impugnata, nel riformare completamente la decisione di primo grado sull’azione causale, avrebbe dovuto contrapporre dettagliate argomentazioni alle considerazioni svolte dal giudice di prime cure.
Il sesto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; anch’esso cita, nella rubrica, l’articolo 132 c.p.c.. La sentenza e’ qui impugnata per non aver valutato la Corte di appello la specifica situazione soggettiva processuale degli obbligati di regresso nell’azione causale.
Tali mezzi di censura investono la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall’adempimento delle formalita’ necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che potevano competergli (articolo 66, comma 3 L. camb.).
Sul punto, la pronuncia della Corte di appello e’ ineccepibile, giacche’ (OMISSIS) era il prenditore dei paghero’ cambiari emessi da (OMISSIS) s.r.l.: onde nella fattispecie trova applicazione il principio per cui la levata del protesto e’ necessaria, per l’esercizio dell’azione causale, solo quando occorra conservare al debitore le azioni di regresso, con la conseguenza che l’indicata formalita’ puo’ essere esclusa qualora l’azione causale sia proposta contro il prenditore del titolo di credito, il quale non ha alcuna azione di regresso, potendo solo esercitare l’azione diretta nei confronti dell’obbligato principale (Cass. 20 ottobre 1994, n. 8552; cfr. pure: Cass. 13 marzo 1980, n. 1683; Cass. 26 aprile 1979, n. 2404; Cass. 17 marzo 1976, n. 972).
Le deduzioni basate sulla mancanza o sulla tardiva levata del protesto, nel quadro della previsione di cui all’articolo 66, comma 3 cit., non hanno dunque fondamento, posto che nella fattispecie il creditore che agiva con l’azione causale non era tenuto a levare il protesto.
Per quel che concerne le eccezioni di prescrizione e di decadenza, che il ricorrente assume costituissero materia del giudizio di appello (cfr. pagg. 6 s. del ricorso per cassazione), va osservato quanto segue. Per un verso, all’azione causale, che prescinde dal titolo formale e si fonda esclusivamente sul rapporto sottostante originario cui e’ collegata la sua emissione o trasmissione (salva l’ipotesi della novazione), e’ applicabile la prescrizione propria del rapporto sottostante (Cass. 1 dicembre 2003, n. 18311; Cass. 24 giugno 1980, n. 3972): erra, allora, parte ricorrente quando evoca, al riguardo, il termine prescrizionale previsto per le azioni cambiarie dall’articolo 94 L. camb.. Per altro verso, poiche’ – come si e’ visto – nel caso in esame il creditore che esercito’ l’azione causale non era tenuto a levare il protesto, non puo’ configurarsi, a suo carico, la decadenza prevista dall’articolo 60 L. camb.. Peraltro, come giustamente osservato dalla parte pubblica, il profilo relativo alla decadenza del creditore cartolare dall’azione cambiaria non assume alcun rilievo, visto che la condanna di (OMISSIS) riflette il vittorioso esperimento, da parte di (OMISSIS), dell’azione causale.
Dopo di che, e’ sufficiente aggiungere che sul punto non puo’ ravvisarsi alcun vizio di motivazione, visto che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. Sez. U. 2 febbraio 2017, n. 2731). E’ escluso, d’altro canto, con riguardo a questioni in fatto, che la sentenza impugnata presenti alcuna delle radicali anomalie motivazionali suscettibili, oggi, di essere fatte valere col
ricorso per cassazione (per le quali: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
3. – Il quarto motivo, denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, degli articoli 2697, 1988, 2700 e 2702 c.c. e articolo 132 c.p.c.. Il mezzo di censura ha ad oggetto sia il tema della distribuzione dell’onere della prova dell’azione causale, sia la disciplina in tema di prove legali; in proposito, la ricorrente si duole del mancato apprezzamento di due documenti: la dichiarazione di conformita’ dell’impianto del gas e l’atto pubblico relativo all’affitto di ramo di azienda.
Il motivo e’ inammissibile.
Per come svolto, esso si risolve in una non consentita sollecitazione alla revisione delle risultanze di causa. Infatti, la Corte di merito non ha fatto scorretta applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1988 c.c. (che ha anzi inteso nel suo preciso significato di relevatio ab onere probandi); non ha conferito ai documenti sopra richiamati un valore contrastante con quello che ad essi doveva attribuirsi in base agli articoli 2699 e 2702 c.c.; non ha, infine, violato le prescrizioni in tema di riparto dell’onere probatorio,
visto che violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
4. – Il settimo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca cenno, nella rubrica, dell’articolo 91 c.p.c.. L’impugnazione ha qui ad oggetto la statuizione con cui la Corte di merito ha condannato il ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese di lite; viene lamentato che la decisione impugnata non abbia considerato domande ed eccezioni svolte, in appello, da (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile.
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149).
5. – Il ricorso incidentale denuncia: omessa pronuncia della Corte di appello in ordine alla ripetizione delle spese giudiziali versate da (OMISSIS) in forza della sentenza di primo grado. Premesso che in adempimento di tale pronuncia la societa’ aveva corrisposto la controparte la somma di Euro 4.699,65, viene dedotto che il giudice del gravame avrebbe omesso di statuire in merito al rimborso di detta somma.
L’impugnazione e’ inammissibile.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed e’ percio’ ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se il gravame e’ stato proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio, ma non con la comparsa conclusionale, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152).
La ricorrente per incidente, pur lamentando l’omessa pronuncia in punto di rimborso delle spese processuali, manca di chiarire se e quando abbia spiegato la relativa domanda: sicche’ il mezzo di censura risulta privo di autosufficienza.
6. – In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre quello incidentale deve dichiararsi inammissibile.
7. – L’esito del giudizio di cassazione rende ragione della compensazione parziale, in ragione di un terzo, delle spese processuali, riversate, per il resto, sul ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimita’, che liquida per l’intero in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, condannando, per l’effetto, il ricorrente al pagamento della residua parte; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

 

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