La responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 aprile 2021| n. 9200.

In ragione della specifica natura e della peculiarità dell’attività esercitata il debitore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera affidatagli, dovendo adottare (anche) tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto. La responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, del Cc adeguata alla natura dell’attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.

Ordinanza|2 aprile 2021| n. 9200

Data udienza 6 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Energia – Società del settore energetico – Risarcimento del danno a favore del contribuente – Danno provocato all’impresa del contribuente a causa dell’interruzione illegittima della fornitura elettrica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2759/2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) SPA – (OMISSIS) S.P.A (OMISSIS), (OMISSIS) SPA. elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 19/11/2018 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto – in proprio e quale procuratrice della societa’ (OMISSIS) s.p.a. – dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Marsala n. 488 del 2014, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure in favore del sig. (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda agricola sita nel Comune di (OMISSIS), in conseguenza della mancata irrigazione dei fondi rustici all’esito dell’asseritamente illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. e la societa’ (OMISSIS) s.p.a. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’ (OMISSIS), che spiega altresi’ ricorso incidentale sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. e la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo le ricorrenti in via principale denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1218, 1223, 1227, 1175, 1176, 1375, 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ violazione dell’articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si dolgono che, con motivazione apparente e pertanto inesistente, la corte di merito le abbia erroneamente considerate in colpa (anche) per aver mantenuto una condotta contraria a buona fede o correttezza nel non ripristinare la fornitura di energia elettrica in favore dell’odierno controricorrente, laddove essa ha immediatamente riscontrato la richiesta dell’ (OMISSIS) del (OMISSIS), rappresentandogli di non poter dare luogo al richiesto ripristino per risultare l’utenza gia’ volturata a nome dell’affittuaria sig. (OMISSIS), come ribadito con atto stragiudiziale notificato nel 1998, riscontrato da controparte con “raccomandata del 10.4.01”.
Lamenta che il proprio inadempimento e’ stato invero argomentato alla stregua di “obbligazioni che non trovano riscontro nel contratto (sopralluogo verifiche planimetriche ecc.)”.
Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1223, 1227 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la condotta inerte dell’ (OMISSIS) ha in ogni caso interrotto il nesso di causalita’ tra l’inadempimento contrattuale ascrittole e ogni ipotesi di danno, atteso che “la fornitura di energia elettrica e’ stata… originariamente interrotta nell'(OMISSIS) e la prima richiesta di ripristino della fornitura da parte dell’ (OMISSIS) risale all'(OMISSIS), dopo esattamente cinque anni” nel corso dei quali ” (OMISSIS) non ha fatto assolutamente nulla”.
Lamentano che “tali fatti sono stati puntualmente rappresentati alla Corte d’Appello di Palermo nel precedente grado di giudizio, ma da quest’ultima assolutamente non esaminati sotto il profilo della dedotta interruzione di ogni nesso causale”, con conseguente erroneita’ della impugnata decisione, non essendosi considerato che “con la propria condotta l’ (OMISSIS) non ha affatto e semplicemente “concorso alla causazione del danno”, ma lo ha interamente determinato interrompendo il nesso causale, perche’ avrebbe potuto totalmente evitarlo e non lo ha fatto”.
Si dolgono che la corte di merito abbia invero conseguentemente commesso “il classico errore di sussunzione” nel “palesemente” applicare “l’articolo 1227 c.c.” in luogo viceversa dell’articolo 1223 c.c., “ovvero e a tutto concedere” del ” dell’articolo 1217, comma 2 (recte, articolo 1227), ove la distinzione e’, al contrario, palese: una cosa e’ la situazione in cui lo stesso danneggiato concorre con la sua condotta coeva o successiva a quella del danneggiante alla causazione del danno (il quale non di meno risulta causalmente riconducibile anche alla condotta del danneggiante); ben altra situazione – ed era quella che dovevasi rinvenire nella specie – e’ quella in cui la condotta del danneggiato e’ tale da non consentirgli di evitare il danno che invece con una condotta attiva poteva agevolmente evitare”, giacche’ “in tale ultimo caso – ed e’ il caso di specie – si interrompe totalmente il nesso causale rispetto alla condotta del danneggiante”.
Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1223, 2727, 2729, 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono dell’erronea determinazione del danno operata dai giudici di merito, avendo la corte di merito ritenuto “irrilevante che l’ (OMISSIS) non abbia dato prova diretta dei redditi in passato percepiti dalla coltivazione dei terreni producendo le dichiarazioni dei redditi”, fondando la propria decisione “su una valutazione presuntiva e forfettaria, asseritamente supportata dalla CTU, in ordine ai redditi astrattamente percepibili”.
Lamentano che la corte di merito ha recepito le conclusioni della CTU espletata in un altro giudizio, “quello conclusosi con la sentenza della C.A. Palermo n. 522/2008 passata in giudicato”, che “fotografa in realta’ lo stato dei luoghi prima del 1993 in relazione al quale il pregiudizio patito dall’ (OMISSIS) a causa della interruzione nella fornitura di energia elettrica e’ stato gia’ ampiamente riconosciuto e risarcito con la menzionata sentenza n. 522/2008… che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva… liquidato in favore dell’ (OMISSIS) la somma di Euro 762.137,90”, laddove “la CTU del 2012… svoltasi nelle fasi di merito del presente giudizio… rivela invece una situazione dei luoghi del tutto differente, in totale stato di abbandono”, giacche’ “i terreni, allorquando venne effettuata la CTU nel 2012, erano totalmente incolti e improduttivi e cio’ pertanto anche a distanza di diversi anni dalla riattivazione avvenuta nel (OMISSIS) in favore dell’ (OMISSIS) della fornitura di energia elettrica”.
Si dolgono essere a tale stregua “errata l’impugnata sentenza laddove ritiene di non tener conto… delle osservazioni del CTU quando nel 2012 fotografa inequivocamente i terreni in stato di abbandono, non accorgendosi il secondo giudice di come la consulenza svoltasi nelle fasi di merito del presente giudizio sia giunta a conclusioni radicalmente difformi rispetto a quelle degli “elaborati peritali dei CTU nominati in sede di due precedenti procedimenti di accertamento tecnico preventivo del 1993” e di come infatti la “azienda agricola” condotta dall’ (OMISSIS) nel 2012 non fosse affatto “ampiamente coltivata” come nel 1993, ma totalmente incolta e abbandonata”.
Lamentano avere la corte di merito erroneamente dichiarato nell’impugnata sentenza “che “per la determinazione del reddito medio netto che l’attore avrebbe potuto ricavare negli anni del distacco dell’energia elettrica ((OMISSIS)) si presume che sia stato mantenuto, per tutto il periodo considerato, lo stesso indirizzo produttivo ortofrutticolo e la stessa destinazione colturale”, fondando la propria decisione su “una CTU… basata esclusivamente su elementi pseudo-presuntivi”, priva di “alcun riscontro nella realta’ dei luoghi o nella documentazione che ad essi poteva riferirsi”.
Lamentano, ancora, che in ogni caso “la motivazione d’appello nel suo complesso, riguardo alla liquidazione del lucro cessante, si pone in evidente rotta di collisione con l’articolo 1223 (e degli articoli 2697 e 2729, in connessione con il primo) e con la consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Suprema Corte a(l) riguardo formatasi… allorche’ ignora il summenzionato distinguo tra “danno evento” (non risarcibile) e “danno-conseguenza”, bellamente arrestandosi alla attestazione della “responsabilita’ di (OMISSIS) nella produzione del danno-evento””, limitandosi “a far propria la valutazione del CTU, reputandola “in linea con gli elaborati del 1993… che hanno fotografato lo stato dei luoghi al momento del distacco di energia del (OMISSIS)”, procedendo percio’ a calcolo (meramente ipotetico) “del reddito complessivo medio dell’azienda dal 1993/1994 al 2007/2008″… come se fosse rimasta attiva”.
Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione degli articoli 2907-2909 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione dell’articolo 2909 c.c., articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 3 motivo denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che, in “violazione del giudicato esterno… formatosi nell’ambito del precedente giudizio tra le medesime parti (Tribunale di Marsala, n. 543/2002 e Appello di Palermo, n. 522/2008…), nel corso del quale la percentuale del concorso nella produzione del danno era stata gia’ definitivamente fissata nella misura del 30%” a suo carico e del 70% a carico di controparte, la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza rideterminato “la percentuale di danno imputabile al danneggiato, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, aumentandola dal 30% al 50%”.
Lamenta che “tale giudicato era… stato rilevato anche dalla pronuncia di primo grado di questo procedimento (Tribunale di Marsala 5 maggio 2014…), che ha… ribadito, e proprio in considerazione del precedente giudicato, il concorso del danneggiato nella misura del 30%”.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che “benche’ il primo giudizio avesse ad oggetto l’accertamento del danno emergente ed il presente giudizio l’accertamento del lucro cessante e delle altre voci di danno richieste da parte attrice, entrambi avevano quale presupposto l’accertamento dell’inadempimento di (OMISSIS) e la misura del concorso del danneggiato nella produzione del danno, sicche’ la questione relativa a questi due distinti presupposti della domanda, gia’ accertati con sentenza passata in giudicato, non potevano essere nuovamente esaminati dalla Corte di Appello”, essendo “certo che entrambi i giudizi siano stati celebrati tra le stesse parti, con medesimi petitum e causa petendi: fermi gli accertamenti in punto di fatto, fermo l’accertamento dell’inadempimento ed il concorso colposo del danneggiato, la differenza e’ data unicamente dal danno di cui e’ stato richiesto il risarcimento e cioe’ il danno emergente nel primo giudizio ed il lucro cessante, insieme ad altre voci di danno, nel secondo giudizio. Presupposto logico giuridico di entrambi era dunque l’accertamento dell’inadempimento ed il concorso del danneggiato nella produzione del danno”.
Lamenta che, essendo “sicuro che la sentenza del primo giudizio avesse accertato il concorso del danneggiato nella produzione del danno, quantificandolo nella misura del 30%, ascrivendo invece ad (OMISSIS) la responsabilita’ nella misura del 70%”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza… violato il limite posto dal giudicato, avendo riesaminato la questione del concorso di colpa del danneggiato e avendone rideterminato la relativa percentuale, aumentandola arbitrariamente al 50%”.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che il giudice di prime cure “aveva ribadito quanto deciso nel precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato in merito al concorso colposo di (OMISSIS)” e “aveva confermato che, anche in ragione del giudicato, il concorso colposo dovesse essere quantificato nella misura del 30%”, laddove “proprio questa parte della decisione di primo grado, ed il relativo dispositivo, non avevano formato oggetto di censura: (OMISSIS) aveva infatti formulato in appello solo due motivi di censura, relativo il primo alla sussistenza del suo inadempimento, il secondo alla quantificazione del danno, mentre (OMISSIS) non aveva proposto appello incidentale”.
Lamenta che, avendo “la sentenza di primo grado statuito sul punto della misura del concorso del creditore nella causazione del danno”, poiche’ “la parte della pronuncia in questione non aveva formato oggetto di appello”, e’ invero altresi’ “certo che la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo (grado) sul punto, ed elevando dal 30% al 50% la misura della responsabilita’ del danneggiato, ha violato il giudicato interno che si era formato su questo punto”, e “per quanto occorra, avendo esaminato quella parte della pronuncia in difetto di alcuna sollecitazione di parte appellante, ha anche violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.
Si duole che, dopo aver ripreso “in modo praticamente testuale la motivazione della pronuncia di primo grado”, la corte di merito abbia “del tutto omesso di spiegare nella motivazione la ragione per la quale abbia ritenuto di modificare la valutazione operata dal giudice di primo grado, limitandosi a ribadirne le argomentazioni e rideterminando, tuttavia, la percentuale del concorso di colpa, aumentata al 50%”, sicche’ “di conseguenza sussiste certamente il denunciato difetto assoluto della motivazione, sub specie motivazione apparente, poiche’, avendo integralmente confermato la motivazione della sentenza di primo grado, il giudice di appello ha mutato la misura del concorso di responsabilita’ del danneggiato lasciando del tutto imprecisato e non utilmente ricostruibile il motivo per cui – ferma l’identita’ delle circostanze considerate e della motivazione che le ricostruisce – la valutazione del giudice di primo grado sia stata mutata, con conseguente grave vizio della motivazione, costituzionalmente rilevante”.
Con il 4 motivo denunzia violazione dell’articolo 2909 c.c., articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 5 motivo denunzia violazione degli articoli 1219, 1224, 1227 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia del tutto immotivatamente “annullato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione” altresi’ “in assenza di una censura sul punto e nonostante la questione fosse rimasta del tutto estranea al contraddittorio tra le parti”, laddove “il capo della sentenza relativo alla rivalutazione e agli interessi di mora compensativi” costituisce un “autonomo capo della sentenza”, che deve dunque “formare oggetto di specifica censura”, nella specie invero “del tutto mancata”.
Lamenta l’erroneita’ dell’impugnata decisione la’ dove ha “revocato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione in palese violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del risarcimento del danno e la sua natura di debito di valore, quale e’ appunto il risarcimento del danno che forma oggetto del presente giudizio”.
I motivi di entrambi i ricorsi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto connessi.
Il ricorso principale e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
Il ricorso incidentale e’ viceversa fondato esclusivamente in relazione al 4 e al 5 motivo, e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
Va anzitutto osservato che l’eccezione di giudicato, sia esterno che interno, formulata dall’odierno controricorrente e ricorrente incidentale e’ infondata.
E’ rimasto nella specie accertato che il (OMISSIS) e il (OMISSIS) l'(OMISSIS) ha sospeso l’erogazione di energia elettrica per l’azienda agricola sita nella Contrada di (OMISSIS) dell’odierno controricorrente e ricorrente incidentale, con ripristino della fornitura avvenuto solamente nell'(OMISSIS).
Con sentenza del 18/4/2008, passata in giudicato, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza Trib. Marsala 18/10/2002, declaratoria dell’illegittimita’ dei distacchi operati dall'(OMISSIS), e del concorso di colpa ascritto all’ (OMISSIS) nella misura del 30% avendo quest’ultimo “lasciato trascorrere un periodo di tempo eccessivo (40 giorni) prima di dare corso all’azione giudiziaria (ricorso ex articolo 700 c.p.c.) nei confronti dell'(OMISSIS) a seguito del primo distacco dell’energia elettrica”, essendo invero “non… dubbio che la tempestiva proposizione di azione giudiziaria fosse attivita’ che potesse senz’altro esigersi da parte del danneggiato”.
Ha conseguentemente condannato l'(OMISSIS) al risarcimento dei “danni subiti alle colture a causa della mancata irrigazione” gia’ liquidati dal giudice di prime cure.
Con successivo procedimento introdotto nel 2010, come indicato nella sentenza del giudice di prime cure del 2014 con conferma sul punto da parte della corte di merito nell’impugnata sentenza, l’odierno controricorrente e ricorrente in via incidentale (OMISSIS) ha domandato il “risarcimento dei danni ex articoli 1218 e 1223 c.c., consequenziali all’inadempimento di controparte in ragione dell’illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica a far data dal (OMISSIS) e sino al suo ripristino avvenuto l'(OMISSIS)”.
Ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni subiti in ragione dell’inadempimento dell'(OMISSIS) “acclarato con… sentenza passata in giudicato… sub specie di illegittimo distacco dell’energia elettrica nel (OMISSIS)”, e specificamente di quelli emersi e maturati in conseguenza e successivamente al secondo ed ultimo distacco “perpetrato dalla stessa, senza soluzione di continuita’, sino all'(OMISSIS).
Emerge a tale stregua evidente che il petitum e la causa petendi del secondo procedimento iniziato nel 2010 sono invero diversi da quelli oggetto del 1 procedimento, conclusosi nel 2008, nel quale e’ stato dall’ (OMISSIS) domandato ed ottenuto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del 1 distacco del (OMISSIS) e “sino al suo ripristino avvenuto l'(OMISSIS)”, come del resto dal giudice di primo grado del presente (secondo) procedimento accertato ed affermato (“l’inadempimento contrattuale contestato si sostanzi(a) proprio nell’illegittima reiterata interruzione della fornitura di energia elettrica (id est mancato ripristino) dal (OMISSIS) (data dell’illegittimo distacco) sino al ripristino effettuato (OMISSIS)”) la’ dove ha conseguentemente escluso esservi “nel presente giudizio… alcuna continenza di petitum e causa petendi con il precedente, afferendo la domanda risarcitoria a danni ben distinti da quelli liquidati con la citata sentenza del 2002, sia per tipologia (gli uni danni emergenti, gli altri essenzialmente da lucro cessante e non patrimoniali) che per contesto temporale di riferimento”, non essendo pertanto configurabile “qualsivoglia abusiva parcellizzazione della tutela del diritto azionato” (pag. 17 della sentenza Trib. Marsala del 2014).
Orbene, siffatte rationes decidendi rimaste entrambe non impugnate dagli odierni ricorrenti.
Con particolare riferimento ai motivi del ricorso principale e ai primi tre motivi del ricorso incidentale deve al riguardo osservarsi che il giudice di prime cure del presente secondo procedimento (esclusa l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di somministrazione di energia elettrica de quo ex articolo 1456 c.c., dedotta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. in ragione dell’asserita morosita’ dell’utente), movendo dall’illegittimita’ del distacco operato dall'(OMISSIS) nel 1993 ha considerato il perdurante inadempimento della medesima societa’ fino al 2008, procedendo a riconsiderare altresi’ il concorso di colpa del danneggiato ex articolo 1227 c.c., comma 1, ravvisandolo sussistente in ragione della circostanza che “pur a fronte della comunicazione in data 20.10.1993 della asserita risoluzione del contratto… non ha espressamente avanzato domanda di adempimento (id est, ripristino della fornitura di energia elettrica, previo accertamento della declaratoria di inefficacia della risoluzione), ma si e’ limitato a chiedere i danni alle colture patiti in conseguenza del duplice distacco dell’energia elettrica… con cio’ concorrendo a cagionare il protrarsi dell’evento dannoso ex articolo 1227 c.c., comma 1, o, in ogni caso ad aggravare le conseguenze che ne sono derivate ex articolo 1227 c.c., comma 2”.
Tale giudice ha dunque considerato il protrarsi dell’inerzia dell’odierno controricorrente e ricorrente in via incidentale (OMISSIS) per “oltre un anno dall’ultimo distacco e di quasi un anno dalla raccomandata del 20.10.1993”, stigmatizzando che “solo nel settembre 1994” abbia “avanzato, in via stragiudiziale, la richiesta di immediato ripristino della fornitura di energia elettrica, reiterandola a distanza di ben quattro anni, nell'(OMISSIS)”.
Emerge ictu oculi evidente come siffatta inerzia sia invero diversa da quella valutata dai giudici di merito nel 1 procedimento conclusosi nel 2008, consistita nell’avere l’ (OMISSIS) “lasciato trascorrere un periodo di tempo eccessivo (40 giorni) prima di dare corso all’azione giudiziaria (ricorso ex articolo 700 c.p.c.) nei confronti dell'(OMISSIS) a seguito del primo distacco dell’energia elettrica” del (OMISSIS).
All’esito della detta riconsiderazione, il giudice di prime cure del presente (secondo) procedimento e’ pervenuto a stimare il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, in termini invero (meramente) coincidenti con la stima al riguardo operata dal giudici di merito del 1 procedimento conclusosi nel 2008, all’esito di una autonoma e specifica disamina della condotta mantenuta dalle parti e dal danneggiato (OMISSIS) in particolare.
Ha al riguardo espressamente affermato che, “ferma la responsabilita’ di parte convenuta nella produzione del danno-evento di reiterata illegittima omessa fornitura di energia elettrica sino all’agosto del 2008, si ritiene, tuttavia, sussistere l’eccepito concorso di colpa dell’attore ex articolo 1227 c.c., comma 1”, risultando “provata ex actis la circostanza che, pur a fronte della comunicazione in data 20.10.1993 della asserita risoluzione del contratto di somministrazione dell’energia elettrica, con atto di citazione notificato il 12.02.1994 (il cui giudizio si e’ concluso… con la sentenza del tribunale di Marsala del 2002), l’attore non ha espressamente avanzato domanda di adempimento (id est, ripristino della fornitura di energia elettrica, previo accertamento della declaratoria di inefficacia della risoluzione), ma si e’ limitato a richiedere i danni alle colture”, altresi’ sottolineando che “solo nel settembre 1994 (a distanza di oltre un anno dall’ultimo distacco e di quasi un anno dalla raccomandata del 20.10.1993) l’attore ha avanzato, in via stragiudiziale, la richiesta di immediato ripristino della fornitura di energia elettrica, reiterandola a distanza di ben quattro anni, nell'(OMISSIS)”.
Successivamente, “ferma la responsabilita’ di (OMISSIS) nella produzione del danno-evento di reiterata ed illegittima omessa fornitura di energia elettrica”, la corte di merito ha viceversa diversamente quantificato siffatto concorso di colpa del danneggiato, stimandolo “nella maggior misura del 50%”, al riguardo sottolineando avere quest’ultimo “avanzato richiesta di ripristino solo nel settembre 1994 (e quindi a distanza di oltre un anno dall’ultimo distacco) reiterandola successivamente solo dopo ben quattro anni, ossia nell'(OMISSIS)”, a tale stregua avendo “indubbiamente concorso colposamente nella causazione del danno, rimanendo inerte nel proporre richiesta di ripristino della sospesa erogazione di energia elettrica, sia in via stragiudiziale sia nell’ambito del giudizio allora pendente tra le medesime parti, ove, invero, proponeva esclusivamente domanda di risarcimento danni e non alcuna richiesta di ripristino, che, peraltro, avrebbe potuto richiedere, anche in via d’urgenza ex articolo 700 c.p.c.”.
Orbene, nell’operare la riconsiderazione del concorso di colpa del danneggiato nei suindicati termini il giudice del gravame ha invero fatto senz’altro legittimo esercizio dei propri poteri.
Diversamente da quanto dall’odierno controricorrente e ricorrente in via incidentale sostenuto nei propri scritti difensivi, non puo’ infatti ritenersi essersi formato (nemmeno) alcun giudicato interno in ordine alla misura del concorso nella stimata ripartizione del 70% e del 30% a carico rispettivamente dell'(OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), ostandovi la doglianza espressamente mossa dai ricorrenti in via principale nel contestare in toto la propria responsabilita’ relativamente (pure) ai fatti odiernamente in contestazione, a tale stregua risultando indubitabilmente censurato, in ossequio al brocardo che “il piu’ contiene il meno”, anche il concorso di colpa nella misura nella specie dalla corte di merito ravvisata.
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ la valutazione della condotta rilevante ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1 e la determinazione del grado delle colpe concorrenti alla stregua della valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili integra un giudizio di fatto di spettanza del giudice del merito (v. Cass., 30/11/2009, n. 25236; Cass., 17/4/1982, n. 2337. E gia’ Cass., 11/3/1966, n. 697), il quale assolve l’obbligo della motivazione con l’esprimere il proprio convincimento circa la maggiore o uguale gravita’ dell’una o dell’altra colpa in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (v. Cass., 13/11/2014, n. 24204), l’operato apprezzamento in tal caso sottraendosi al sindacato di legittimita’ (v. Cass., 21/1/2010, n. 1002; Cass. 2/2/2006, n. 2224; Cass. 29/9/2005, n. 19166; Cass., 08/04/2003, n. 5511; Cass. 3/12/2002, n. 17152), va per altro verso sottolineato, avuto in particolare riferimento al 2 motivo del ricorso principale, che la sussistenza del nesso di causalita’ tra i danni lamentati e la condotta inadempiente dall'(OMISSIS) nella specie mantenuta e’ stata dai giudici di merito in effetti espressamente e con congrua motivazione valutata.
Deve d’altro canto escludersi la fondatezza del pure denunziato (da parte delle ricorrenti in via principale) vizio di sussunzione.
Atteso che l’individuazione delle conseguenze derivanti dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata (mentre l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento e’ censurabile in sede di giudizio di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimita’ in presenza come nella specie di congrua motivazione (v. Cass., 10/4/2019, n. 9985; Cass., 25/2/2014, n. 4439; Cass., 7/12/2005, n. 26997), va sottolineato come gli odierni ricorrenti si limitino invero al riguardo ad inammissibilmente riproporre sostanzialmente in termini di mera contrapposizione la propria tesi difensiva gia’ sottoposta ai giudici di merito e dai medesimi non accolta.
Va ulteriormente sottolineata (con particolare riferimento al 1 motivo del ricorso principale) l’infondatezza dell’assunto delle odierne ricorrenti secondo cui “la Corte – violando nuovamente e doppiamente l’articolo 1218 c.c. – inventa di sana pianta obbligazioni che non trovano alcun riscontro nel contratto (sopralluogo verifiche planimetriche ecc.), ne’ sa dire ovviamente ove tali prestazioni siano previste nel contratto… ne’ le immaginifiche prestazioni aggiuntive, frettolosamente sortite dalla fantasia della Corte territoriale, possono trovare alcun fondamento nei canoni di diligenza, correttezza e buona fede, come sembra, sia pur confusamente, pretendersi nella motivazione impugnata. Di talche’ risulta erronea quest’ultima stravolgendo essa il principio di correttezza o buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, nonche’ il concetto di diligenza… Non puo’ infatti in alcun modo ragionevolmente pretendersi che rientri nell’ordinario standard di diligenza e perizia il fatto che funzionari (OMISSIS) effettuino un “sopralluogo” nelle proprieta’ degli utenti per verificare la conformita’ tra la situazione di fatto e quella che, invece, risulta dalla eventuale documentazione trasmessa dall’utente medesimo all’esercente del servizio elettrico. E’ evidente infatti come alle societa’ esercenti il servizio di somministrazione di energia elettrica non siano demandati poteri e/o compiti ispettivi che possano anche solo lontanamente giustificare l’assunto del secondo giudice”.
Come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di osservare, al rispetto di tali obblighi il debitore e’ nell’adempimento del contratto invero sempre e comunque tenuto ad improntare la propria condotta, a prescindere dal tenore delle clausole contrattuali.
La buona fede o correttezza oggettiva costituisce regola (articoli 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento (quale dovere di solidarieta’ fondato sull’articolo 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n. 22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008,n. 28056) che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto e’ tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonche’ volto alla salvaguardia dell’utilita’ altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilita’: v. Cass., 6/5/2020, n. 8494; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresi’ Cass., 24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775), e regola (articolo 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295), la buona fede oggettiva o correttezza e’ invero anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte – altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex articolo 1374 c.c. (in ordine alla quale v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex articolo 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956. V. altresi’ Cass., 9/11/1998, n. 11264) – di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), la’ dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioe’ in attivita’ gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422)).
L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualita’ dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), dovendo valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 6/5/2020, n. 8494; Cass., 29/1/2013, n. 2071).
La diligenza designa invece la misura dello sforzo diligente dovuto nell’adempimento dell’obbligazione (v. Cass., 20/8/2015, n. 16990, e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8496).
Atteso che la diligenza (la quale, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalita’, la perizia in particolare sostanziandosi nell’impiego delle abilita’ e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell’attivita’ esercitata, con l’uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l’uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all’assunta obbligazione, nel tipo di attivita’ professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995, nonche’, da ultimo, Cass., 15/6/2018, n. 15732; Cass., 29/8/2019, n. 21775 e Cass., 6/5/2020, n. 8496) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata (articolo 1176 c.c., comma 2), si e’ al riguardo precisato che la detta normalita’ deve essere valutata in ragione della diligenza media richiesta ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, dalla specifica natura e dalle peculiarita’ dell’attivita’ esercitata (cfr., da ultimo, Cass., 15/6/2018, n. 15732 e Cass., 29/8/2019, n. 21775).
A tale stregua, se l’impegno dal medesimo dovuto si profila superiore a quello del comune debitore, esso va viceversa considerato come corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attivita’ professionale esercitata, giacche’ il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformita’ alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonche’ del relativo grado di responsabilita’.
Con particolare riferimento al professionista, e a fortiori allo specialista, questa Corte ha avuto piu’ volte modo di precisare che al medesimo e’ richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attivita’ da espletarsi, giacche’ ai diversi gradi di specializzazione corrispondono diversi gradi di perizia, sicche’ puo’ distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacche’ chi assume un’obbligazione nella qualita’ di specialista, o un’obbligazione che presuppone una tale qualita’, e’ tenuto alla perizia che e’ normale della categoria (cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. “strutturato”, Cass., 13/4/2007, n. 8826. Cfr. altresi’, da ultimo, Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 15/6/2018, n. 15732).
La difficolta’ dell’intervento e la diligenza professionale vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicche’ il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto (se la situazione non e’ cosi’ urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l’urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318).
Anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalita’ va infatti calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui e’ chiamato a prestare la propria opera professionale. E lo spostamento verso l’alto della soglia di normalita’ del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuita’ della colpa (cfr. Cass., 7/8/1982, n. 4437), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non e’ (cfr. Cass., 5/7/2004, n. 12273; Cass., 2428/90).
Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarita’ dell’attivita’ esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245) il debitore e’ tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera affidatagli, dovendo adottare (anche) tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilita’ tecnica nel caso concreto richiesto.
Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attivita’ particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilita’ tecnica, in cui il conferente l’incarico e i terzi fanno affidamento, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.
Affidamento tanto piu’ accentuato, in vista dell’esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore e’ la specializzazione del professionista (nonche’ la qualita’ organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale).
Va pertanto confermato che la responsabilita’ del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attivita’ professionale (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918), in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell’attivita’ esercitata e alle circostanze concrete del caso (v. gia’ Cass., 13/4/2007, n. 8826).
Come si e’ da questa Corte gia’ avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilita’ sono quelli generali in tema di responsabilita’ contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), presupponendo questa l’esistenza della colpa lieve del debitore, e cioe’ il difetto dell’ordinaria diligenza.
Una limitazione della misura dello sforzo diligente dovuto nell’adempimento dell’obbligazione, e della conseguente responsabilita’ per il caso di relativa mancanza o inesattezza, non puo’ farsi discendere nemmeno dalla qualificazione dell’obbligazione in termini di “obbligazione di mezzi” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 13/4/2007, n. 8826), nel caso peraltro nemmeno configurabile.
Ne’, al fine di salvare la distinzione dogmatica in argomento, puo’ d’altro canto valere il richiamo a principi propri di altri sistemi, come quello di common law della c.d. evidenza circostanziale o res ipsa loquitur (per il quale v. invece Cass., 16/2/2001, n. 2335; Cass., 19/5/1999, n. 4852, Cass., 22/1/1999, n. 589).
La riconduzione dell’obbligazione professionale nell’ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilita’ che ne consegua nell’ambito di quella da inadempimento ex articoli 1218 c.c. e segg., ha invero i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio, sicche’ all’articolo 2236 c.c., non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, incombendo in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficolta’ della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. gia’ Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Orbene, di tali principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatta invero piena e corretta applicazione.
In particolare la’ dove, nel confermare sul punto la pronunzia del giudice di 1 grado, ha affermato che “in violazione del dovere di buona fede o correttezza nell’esecuzione del contratto e degli obblighi derivanti ex articolo 2597 c.c., dall’erogazione di un servizio pubblico in regime di monopolio (Decreto Legislativo n. 79 del 2009), (OMISSIS) s.p.a. ha… omesso di ripristinare la fornitura di energia senza giustificato motivo, considerato che tale riattivazione, previo raffronto tra il contratto di affitto di azienda e l’area servita dall’utenza o mediante mero sopralluogo e/o richiesta di chiarimenti all’ (OMISSIS) o alla affittuaria (OMISSIS), dati che eventualmente avrebbero potuto dimostrare che trattavasi di medesima area (c.da (OMISSIS)) e medesima utenza contrassegnata dal medesimo codice n. 934978145, semplicemente volturata a nome di un terzo”.
Nella parte in cui ha ulteriormente sottolineato come, “posto che il contratto di utenza ha la natura di contratto di somministrazione continuata di energia elettrica…, l’Ente e’ tenuto, secondo buona fede, all’esecuzione del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l’onere di provare che l’interruzione della erogazione e’ dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella clausola contrattuale di esonero, espressamente sottoscritta dall’utente”.
La’ dove ha aggiunto che “la disponibilita’ dell’energia elettrica da parte del somministrato presuppone la continua cooperazione dell’ente somministrante, consistente nell’erogazione ininterrotta dell’energia, sicche’ la posizione dell’utente appare riconducibile alla titolarita’ del diritto a conseguire, con continuita’, l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la somministrazione del bene-energia”.
Quanto in particolare al 3 motivo del ricorso principale, deve ulteriormente porsi in rilievo che, diversamente da quanto ivi lamentato, nell’impugnata sentenza la corte di merito non ha ignorato la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, nel presente procedimento gli odierni controricorrenti e ricorrenti in via principale avendo in realta’ domandato il risarcimento di voci di danno patrimoniale che pur se causalmente derivanti dallo stesso fatto generatore (inadempimento contrattuale dell'(OMISSIS) consistito nell’illegittima sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica) sono ontologicamente diverse ed autonome da quelle, di cui pure si compendia la categoria generale del danno patrimoniale (cfr. Cass., 14/7/2015, n. 14645), sulla quale si e’ formato il giudicato.
Nel presente (secondo) procedimento e’ stato infatti domandato il ristoro di voci di danno da lucro cessante (cfr., da ultimo, Cass., 3/6/2020, n. 10549) e il danno da perdita di chance (quest’ultimo in particolare inteso quale perdita attuale della possibilita’ di conseguire in futuro un determinato bene della vita: cfr. Cass., 12/12/2018, n. 22856; Cass., 20/11/2018, n. 29829; Cass., 15/2/2018, n. 3691; Cass., 12/6/2015, n. 12211) integranti distinti diritti di credito, rispetto alle voci di danno emergente gia’ richieste nel (primo) procedimento definito con la suindicata pronunzia App. Palermo 18/4/2008 (n. 522/2008).
Come piu’ sopra posto in rilievo, il giudice di prime cure ha al riguardo espressamente affermato, senza che sul punto risultino essere state mosse censure, non esservi “nel presente giudizio… alcuna continenza di petitum e causa petendi con il precedente, afferendo la domanda risarcitoria a danni ben distinti da quelli liquidati con la citata sentenza del 2002, sia per tipologia (gli uni danni emergenti, gli altri essenzialmente da lucro cessante e non patrimoniali) che per contesto temporale di riferimento”, conseguentemente escludendo la configurabilita’ di “qualsivoglia abusiva parcellizzazione della tutela del diritto azionato” (pag. 17 della sentenza Trib. Marsala del 2014).
Trattasi infatti di danni conseguenza che nell’ambito del rapporto di durata di somministrazione in oggetto, pur se derivanti dal medesimo fatto generatore costituito dalla mancata irrigazione dei fondi rustici all’esito dell’asseritamente illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica in argomento, sono allegati come insorti o manifestatisi, diversamente da quelli il cui ristoro e’ stato dal danneggiato gia’ a suo tempo domandato ed ottenuto, a distanza di tempo dal fatto d’inadempimento da cui causalmente derivano (cfr., con riferimento a danni diversi da quelli da contagio, Cass., 27/2/2017, n. 4996).
Sotto altro profilo, attesa l’inammissibilita’ delle censure concernenti – al di la’ della formale intestazione dei motivi – l’asseritamente erronea valutazione delle emergenze processuali, a tale stregua risultando invero non osservato il principio affermato da questa Corte secondo cui la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova invero oggetto delle censure di cui all’odierno ricorso e’ disciplinata dagli articoli 115 e 116 c.p.c., la relativa erroneita’ ridondando quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non gia’ dal riesame degli atti di causa (cfr., in particolare, Cass., 21/11/2018, n. 10817), va affermata l’infondatezza delle doglianze mosse in ordine all’operata liquidazione dei danni.
Deve al riguardo sottolinearsi come la corte di merito abbia espressamente osservato che, nel liquidare il “danno patrimoniale da lucro cessante e da perdita di chance” domandato nel presente (secondo) procedimento, “sulla base di quanto accertato in sede di CTU, all’esito di un ragionamento logico ed applicativo di criteri tecnico-scientifici immuni da censure”, il giudice di prime cure e’ invero pervenuto a conclusioni “non difformi” da quelle indicate negli “elaborati peritali dei CTU nominati in sede di due precedenti procedimenti di accertamento tecnico preventivo del 1993”, i quali “hanno fotografato lo stato dei luoghi al momento del distacco di energia, avvenuto in data 17/8/1993, e… fornito la prova del fatto che l’azienda Agricola dell’ (OMISSIS) fosse ampiamente coltivata”.
Ha altresi’ sottolineato che il CTU nominato dai giudici di merito nel presente procedimento, “dopo analitica descrizione dei tre appezzamenti di terreno serviti dalla alimentazione elettrica successivamente interrotta e dopo avere escluso, ratione temporis, le porzioni di fondo agricolo concesse in affitto ed in comodato a soggetti terzi, nonche’ la circostanza che l’ (OMISSIS) avrebbe potuto usufruire del contratto di fornitura del terzo affittuario (OMISSIS);
– per le evidenti caratteristiche di potenza delle elettropompe in uso alla stessa – ha provveduto al calcolo del reddito complessivo medio totale dell’azienda agricola condotta dall’odierno appellato dal 1993/1994 al 2007/2008, quantificandolo in Euro 4.511.425,03”.
A tale stregua, nel liquidare l’ammontare di risarcimento dei danni i giudici di merito hanno fatto riferimento alle risultanze della CTU espletata nel presente (secondo) procedimento, e non gia’ nel precedente.
Quanto alle contestazioni sulle emergenze di quest’ultima CTU, le ricorrenti in via principale non tengono invero in debito conto risulta ivi affermato essersi ritenuto presuntivamente che fosse stato mantenuto “lo stesso indirizzo produttivo ortofrutticolo” e “la stessa destinazione colturale”, e in ordine a tali circostanze non risultano invero formulate contestazioni e deduzioni in contrario.
Emerge evidente, a tale stregua, come le deduzioni degli odierni ricorrenti in via principale si risolvano in realta’ nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realta’ sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Con particolare riferimento al 4 e al 5 motivo del ricorso incidentale, va sotto ulteriore profilo infine osservato che, come dall’odierno controricorrente e ricorrente incidentale fondatamente censurato, nel riformare la sentenza di 1 grado la corte di merito ha rideterminato l’ammontare della somma dovuta all’odierno ricorrente in via incidentale omettendo invero di pronunziare (anche) in ordine agli interessi e alla rivalutazione monetaria, gia’ accordati dal giudice di prime cure, non potendo d’altro canto ritenersi, in difetto di specifica indicazione al riguardo, che trattisi di liquidazione dal giudice operata all’attualita’.
All’accoglimento nei suindicati termini al 4 e al 5 motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi nonche’ il ricorso in via principale, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 4 e il 5 motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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