Personalizzazione del danno biologico e riconoscimento del danno morale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22481.

Personalizzazione del danno biologico e riconoscimento del danno morale

Nella quantificazione del risarcimento danni derivanti da sinistro stradale l’applicazione della personalizzazione del danno biologico, non costituisce in alcun modo il riconoscimento del danno morale.

Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22481. Personalizzazione del danno biologico e riconoscimento del danno morale

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento del danno – Personalizzazione del danno biologico – Mancata attinenza delle censure alla ratio decidendi – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31499-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) LTD, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2317/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

Personalizzazione del danno biologico e riconoscimento del danno morale

RILEVATO

che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno, cagionato da sinistro stradale, nella misura di Euro 515.792,13 (gia’ detratto l’importo di Euro 145.000,00 corrisposto dall’assicuratore). Il Tribunale adito, ritenuta la responsabilita’ della parte convenuta e quantificata nella misura del 33% l’invalidita’ permanente, accolse la domanda per quanto di ragione, condannando i convenuti in solido al pagamento di Euro 217.311,23 (gia’ detratto l’importo di Euro 145.000), corrispondente al danno attualizzato, oltre Euro 30.000,00 a titolo di lucro cessante per la perdita dell’incarico di istruttore di paracadutismo e Euro 120.000,00 per l’incarico conferito della direzione di un cantiere.
Per quanto qui rileva, osservo’ il Tribunale che competeva all’attore quale residuo danno non patrimoniale “l’importo di Euro 80.000,00 al valore attuale. Detta somma (quantificata dal Tribunale discostandosi dai parametri di riferimento forniti dalle sopracitate tabelle in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale “ulteriore”, che indicano, per lo scaglione relativo al sinistro di causa, una oscillazione, per l’adattamento concreto del valore tabellare, che va dal 15% al 45% del danno biologico) costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno biologico riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un’adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale)”.
Avverso detta sentenza proposero appello principale (OMISSIS) LTD e appello incidentale il danneggiato. Con sentenza di data 12 maggio 2020 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento di entrambi gli appelli, condanno’ la societa’ assicuratrice al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 5.381,24, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle spese “in considerazione del risultato raggiunto”.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il caso presentava le seguenti circostanze di fatto, specifiche e peculiari, ulteriori rispetto a quelle comuni: l’amputazione pressoche’ totale dell’avampiede sinistro, tre interventi chirurgici ulteriori, con conseguenti particolari sofferenze in termini di riflessi soggettivi dell’amputazione patita, tanto piu’ che per effetto dell’amputazione era stata persa per sempre la possibilita’ di praticare il paracadutismo come istruttore, circostanza che non era una conseguenza ordinaria di un’amputazione, e ne era derivato anche il maggior affaticamento nell’esercizio dell’attivita’ professionale di ingegnere. Aggiunse che il Tribunale, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma, in base all’eta’ al momento del sinistro (36 anni) e alla misura dei postumi invalidanti (33%), aveva liquidato l’importo di Euro 120.912,12 e che con la liquidazione di Euro 80.000,00 a titolo di personalizzazione il Tribunale era andato oltre l’oscillazione prevista dalle tabelle del Tribunale di Roma, la quale era fra il minimo del 15% (pari a Euro 18.154,65) ed il massimo del 45% (pari ad Euro 54.464,56).
Preciso’ al riguardo che la liquidazione del danno biologico con la personalizzazione non poteva essere superiore a Euro 175.497,89 (121.033,33 + 54.464,56), laddove invece con la sentenza era stato riconosciuto l’importo di Euro 200.912,12 (120.912,12 + 80.000,00).
Osservo’ tuttavia che, dovendo trovare applicazione le tabelle del Tribunale di Milano, in base alle quali spettava l’importo di Euro 182.560,50, con previsione di percentuale massima per la personalizzazione pari al 26% (ossia 47.465,73), la percentuale piu’ congrua al danno subito era pari al 13%, per cui spettava l’importo complessivo di Euro 206.293,36, di cui Euro 182.560,50 quale danno biologico e Euro 23.732,86 pari al 13% quale percentuale di personalizzazione, per una differenza di Euro 5.381,24 rispetto all’importo liquidato dal Tribunale.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) LTD. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Personalizzazione del danno biologico e riconoscimento del danno morale

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 138, dell’articolo 2909 c.c., nonche’ assenza assoluta di motivazione. Osserva la parte ricorrente che l’importo di Euro 80.000,00 era stato riconosciuto dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale nelle diverse componenti del danno morale e della personalizzazione, senza superare la percentuale massima tabellare attinente al danno morale, ma sommando alla stessa la liquidazione della personalizzazione, la quale puo’ arrivare fino al 30% del danno biologico ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 138, comma 3. Aggiunge che la Corte d’appello, liquidando la mera percentuale di cui alle tabelle milanesi (peraltro al 50% del valore massimo), ha riconosciuto solo il danno morale e non anche la personalizzazione del danno biologico (pag. 23 del ricorso), voci entrambe spettanti quali autonome componenti del danno non patrimoniale. Osserva ancora che vi era giudicato interno con riferimento alla applicazione delle percentuale massima.
Il motivo e’ inammissibile. La censura muove dal presupposto secondo cui il giudice del merito avrebbe riconosciuto il danno morale, omettendo di provvedere alla liquidazione della personalizzazione. In realta’ il Tribunale aveva considerato l’importo di Euro 80.000,00 quale “personalizzazione” del danno biologico sotto il profilo dei “riflessi soggettivi” di tale danno accertati mediante indagine medico legale. La Corte d’appello ha applicato rispetto all’importo di Euro 182.560,50 per danno biologico la percentuale di aumento pari al 13% corrispondente alla “personalizzazione del danno stesso”. Non vi e’ stato quindi riconoscimento da parte del giudice di appello di un’autonoma voce per danno morale, diversamente da quanto ipotizzato nel motivo di ricorso, ma soltanto applicazione della personalizzazione. La censura, che muove dal presupposto di un riconoscimento del danno morale, e del mancato riconoscimento della personalizzazione, si basa su una ratio decidendi non evincibile dalla motivazione della sentenza, per cui difetta di decisivita’.
Va esclusa infine l’esistenza di un giudicato interno. L’impugnazione avente ad oggetto la spettanza della personalizzazione esclude la ricorrenza di un giudicato interno con riferimento alla percentuale di personalizzazione applicata, come si osserva nel controricorso.
Con il secondo motivo si censura la disposta compensazione delle spese per difetto di motivazione con il riferimento al “risultato raggiunto”.
Il motivo e’ infondato. Il giudice del merito ha disposto la compensazione sulla base del presupposto della parziale soccombenza di entrambi gli appelli.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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