Mancanza di qualità promesse del bene venduto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22505.

Mancanza di qualità promesse del bene venduto

In tema di compravendita, qualora la “res tradita” sia completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente ad un genere diverso, ricorre l’ipotesi non della mancanza delle qualità promesse, ma della consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata che, nel confermare anche in sede di gravame il rigetto della domanda di risoluzione di un contratto di fornitura di una turbina proposta dalla ricorrente, aveva ritenuto trattarsi di una vendita priva delle qualità promesse, e non già di una vendita di “aliud pro alio”, con le necessarie conseguenze in termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 cod. civ.)

Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22505. Mancanza di qualità promesse del bene venduto

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Contratto di fornitura – Mancanza di qualità promesse del bene venduto – Risoluzione – Risarcimento del danno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30001/2021 R.G. proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) LTD, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2096/2021 depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI.

Mancanza di qualità promesse del bene venduto

RILEVATO

che il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Venezia, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Treviso. Quest’ultimo aveva rigettato la sua domanda originaria, volta ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura con la (OMISSIS) LTD per mancanza di qualita’ del bene compravenduto (una turbina), oltre al risarcimento dei danni; che la Corte territoriale aveva ritenuto trattarsi di una vendita priva delle qualita’ promesse, e non di una vendita di aliud pro alio, con le necessarie conseguenze in termini di prescrizione e decadenza ex articolo 1495 c.c.;
che (OMISSIS) LTD si e’ costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario;
che entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che il ricorso e’ affidato a tre formali motivi;
che, col primo, il Fallimento invoca la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1453, 1490, 1495 e 1497 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche’ l’omessa ammissione di istanze istruttorie in relazione all’articolo 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4), giacche’ la Corte territoriale avrebbe malamente sussunto la vicenda sotto la norma applicata (articolo 1497 c.c.), non considerando che l’elemento discriminante ed essenziale della negoziazione era la potenza erogata dalla turbina, per la quale l’apparecchiatura era stata acquistata;
che, col secondo, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1965 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), in relazione al contenuto della comunicazione di (OMISSIS) del 5 maggio 2014, nonche’ omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), giacche’ i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto la (OMISSIS) una sorta di intermediaria, latrice di una proposta transattiva, che invece non prevedeva reciproche rinunce;
che non si sarebbe dunque trattato, nella specie, di una proposta transattiva, ma piuttosto della volonta’ unilaterale di riprendersi in carico la turbina difettosa e di restituire il prezzo di vendita gia’ percepito, determinazione poi rimasta senza seguito; che la terza censura e’ volta a contestare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la Corte veneta avrebbe fatto malgoverno dei principi inerenti l’onere probatorio, con particolare riguardo alle obbligazioni poste a carico del venditore, che avrebbe dovuto dimostrare di aver ceduto un bene conforme a quanto stabilito dalle parti o, in via subordinata, la decadenza dalla garanzia in capo all’acquirente;
che il primo motivo e’ infondato;
che, in tema di compravendita, solo qualora la “res tradita” sia completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente a un genere diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti, ricorre l’ipotesi non della mancanza delle qualita’ promesse, ma della consegna di “aliud pro alio”, che da’ luogo a un’ordinaria azione di risoluzione ex articolo 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’articolo 1495 c.c. (Sez. 2, n. 6596 del 5 aprile 2016; Sez. 2, n. 686 del 16 gennaio 2006);
che la Corte d’Appello ha testualmente scritto: “Discutendosi della richiesta di sostituzione di una turbina che secondo la prospettazione attorea non possedeva le qualita’ promesse per le minori prestazioni assicurate (le prestazioni sarebbero inferiori del 50% rispetto a quanto pattuito), risulta applicabile l’articolo 1497 c.c., relativo alla cosa venduta priva delle qualita’ promesse o essenziali all’uso a cui e’ destinata. D’altronde, come osservato dal giudice di primo grado, puo’ presumersi che non sarebbe stato necessario tanto tempo all’acquirente per rendersi conto che la turbina non rispondesse minimamente alle proprie esigenze”;
che il giudice di secondo grado e’ in definitiva pervenuto ad inquadrare la fattispecie come vendita priva delle qualita’ promesse, in esito ad una valutazione dei documenti e delle circostanze di fatto, che appare formalmente plausibile e congrua, ne’ – in base alle univoche circostanze rappresentate – puo’ essere ipotizzato in concreto l’invocato vizio di sussunzione, posto che il dato processuale depone per l’identita’ di genere (turbina) e il Fallimento ricorrente non e’ stato in grado di indicare elementi obiettivi pregnanti che la Corte d’appello avrebbe ignorato nella sua valutazione;
che il secondo motivo e’ inammissibile, posto che la sentenza impugnata ha mostrato di aver valutato, in maniera logica e congrua, le risultanze della mail 5 maggio 2014: non vi e’ alcuna aporia nella considerazione della missiva della (OMISSIS), che intendeva ragionevolmente trovare un punto d’incontro tra le contrapposte esigenze;
che la differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non puo’ tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013);
che anche il terzo motivo e’ inammissibile;
che la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l’esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016);
che la memoria del Fallimento non contiene elementi idonei a modificare l’inquadramento teste’ esposto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
che ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.500,00 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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