Personale docente assunto con contratto a tempo parziale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7320.

La massima estrapolata:

Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), del CCNL del 1995, 27, comma 3, lett. a), del CCNL del 2003, e 29, comma 3, lett. a), del CCNL del 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di “part time” verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.

Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7320

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici e’ domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 288/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/02/2014 R.G.N. 4/2012.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. la Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’appello di (OMISSIS), docente a tempo indeterminato con contratto di lavoro part time, avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'(OMISSIS), del Convitto Nazionale di (OMISSIS), volto ad ottenere l’accertamento del diritto a prestare le attivita’ funzionali all’insegnamento nelle sole giornate di attivita’ lavorativa previste dal contratto individuale di lavoro, con conseguente divieto al rettore dell’Istituto di richiedere quelle prestazioni in giorni esclusi dall’orario a tempo parziale;
2. la ricorrente aveva domandato anche l’accertamento della natura vessatoria, ritorsiva e mobbizzante della condotta tenuta dal Dirigente scolastico Prof. (OMISSIS) e l’adozione nei confronti di quest’ultima dell’ordine di cessare immediatamente dalle condotte censurate;
3. la Corte territoriale, respinti i motivi di appello relativi alla legittimazione passiva del Convitto Nazionale, esclusa dal Tribunale, ed all’ammissibilita’ dell’intervento volontario spiegato dalla (OMISSIS), ha ritenuto infondata la pretesa dell’appellante di svolgere le attivita’ funzionali all’insegnamento negli stessi giorni stabiliti per l’attivita’ di docenza;
4. sulla base della disciplina dettata dagli articoli 40 e 42 del CCNL 1995 per il personale del comparto della scuola nonche’ dall’ordinanza ministeriale 23 luglio 1997 n. 446, il giudice d’appello ha evidenziato che per le attivita’ funzionali all’insegnamento, eccettuati i consigli di classe, il docente a tempo parziale e’ equiparato a quello full time sicche’, come quest’ultimo, non puo’ rifiutarsi di partecipare alle attivita’ collegiali nel giorno lasciato libero dall’attivita’ didattica;
5. la Corte territoriale ha conseguentemente escluso che i richiami del dirigente scolastico e le iniziative disciplinari fossero indice di un atteggiamento vessatorio o ostile del superiore gerarchico, perche’, al contrario, costituivano doveroso esercizio dei poteri organizzativi propri del dirigente, il quale era tenuto a contemperare le esigenze dell’istituto e di servizio con quelle dei singoli docenti, attribuendo prevalenza, in caso di inconciliabilita’, alle prime;
6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi, ai quali hanno resistito con tempestivo contro ricorso (OMISSIS), il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per l'(OMISSIS) ed il Convitto Nazionale di (OMISSIS);
7. in data 16.6.2016 si e’ costituito per la ricorrente nuovo difensore, il quale ha depositato memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, denuncia “violazione o falsa applicazione dell’articolo 26, comma 4, articoli 27 e 36 CCNL Comparto Scuola del 24 luglio 2003, nonche’ dell’articolo 28, comma 4, articoli 29 e 39 c.c.n.l. Comparto Scuola del 29 novembre 2007”;
1.1. sostiene, in sintesi, la ricorrente che la normativa contrattuale deve essere interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, recepiti dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui nel rapporto di lavoro a tempo parziale la distribuzione predeterminata dell’orario lavorativo e’ essenziale, in quanto finalizzata a consentire al prestatore la libera disponibilita’ del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall’attivita’ lavorativa, e ad assicurare allo stesso la possibilita’ di ricercare altre occupazioni, con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale;
1.2. cio’ premesso la ricorrente sostiene che il contratto collettivo, nella parte in cui per gli istituti normativi non espressamente disciplinati rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, deve essere interpretato coerentemente con la richiamata “compatibilita’” e, quindi, in modo da garantire la necessaria predeterminazione temporale della prestazione, con la conseguenza che l’obbligo di prestare le attivita’ funzionali all’insegnamento puo’ essere imposto al docente a tempo parziale solo qualora dette attivita’ ricadano nei giorni indicati nel contratto individuale;
1.3. aggiunge che a norma del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 2, comma 2, il datore di lavoro e’ tenuto ad indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e l’esatta collocazione temporale dell’orario, sicche’ detta disciplina prevale sulle clausole del contratto collettivo incompatibili con la stessa;
2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, si addebita alla Corte territoriale di avere interpretato le disposizioni contrattuali richiamate nella rubrica del primo motivo in violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli articoli 1362 e 1363 c.c., avendo sminuito il tenore letterale della clausola di rinvio, assolutamente chiara nel subordinare l’applicazione della disciplina dettata per i docenti a tempo pieno alla compatibilita’ nonche’ alla necessita’ di tener conto della ridotta durata della prestazione;
2.1. aggiunge la ricorrente che anche l’ordinanza ministeriale, nella parte in cui prevede che restino fermi gli obblighi di lavoro previsti dall’articolo 40, e articolo 42, commi 2 e 3, del CCNL 1995, deve essere interpretata alla luce del criterio di compatibilita’ imposto dalle parti collettive, giacche’ il CCNL richiama l’atto unilaterale del Ministro competente solo in relazione ai criteri e alle modalita’ per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e non rinvia a quest’ultimo per la disciplina dei tempi e modi di svolgimento delle attivita’ funzionali all’insegnamento;
3. il terzo motivo denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 4, “nullita’ della sentenza o del procedimento per violazione dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 111 Cost., comma 6”, perche’ la Corte territoriale, nell’individuare nell’articolo 39, comma 8, del CCNL 2007 una “vera e propria norma di chiusura”, ostativa all’accoglimento della domanda, senza, pero’, interpretare la disposizione in parola e senza interrogarsi sui riflessi del principio di “compatibilita’”, avrebbe compiuto un salto logico, finendo per rendere la motivazione intrinsecamente contraddittoria se non apparente;
4. i motivi, che in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica possono essere esaminati unitariamente, sono infondati, perche’ la Corte territoriale ha correttamente ricostruito ed interpretato il quadro normativo e contrattuale, alla luce del quale deve essere decisa la questione qui controversa;
5. occorre premettere che, qualora le doglianze svolte riguardino l’interpretazione di contratti collettivi nazionali di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, questa Corte e’ abilitata alla diretta lettura dell’intero testo contrattuale, anche nelle parti non investite dalle censure del ricorso, essendo ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimita’ che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 40, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 5, la Corte di Cassazione puo’ procedere alla diretta interpretazione delle clausole contrattuali (Cass. 14.10.2009 n. 21796);
6. la disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola, dettata dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL 4.8.1995, considera le peculiarita’ proprie della funzione docente che e’ volta a “promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalita’ e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici…” (articolo 38 CCNL 1995) e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perche’ e’ a livello collegiale che i docenti “elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento”(articolo 38, comma 5);
7. gli obblighi di lavoro, pertanto, non si esauriscono nell’attivita’ di insegnamento, (disciplinata, quanto all’orario e per quel che qui rileva, dall’articolo 41 CCNL 4.8.1995, articolo 24 CCNL 26.5.1999, 26 CCNL 24.7.2003 nonche’ dall’articolo 28 del CCNL 29.11.2007) bensi’ si estendono a tutte le attivita’ funzionali rispetto alla prima, che comprendono “programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi” (articolo 42 CCNL 1995, articolo 24 CCNL 1999, articolo 27 CCNL 2003, articolo 29 CCNL 2007);
8. non a caso, quindi, le parti collettive, nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attivita’ funzionali all’insegnamento in individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) e collegiali, ricomprendendo in queste ultime a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, b) la partecipazione alle attivita’ collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue, c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (articolo 42, comma 3, CCNL 1995, articolo 24 CCNL 1999, articolo 27 CCNL 2003, articolo 29 CCNL 2007);
9. la disciplina del tempo parziale, dettata dall’articolo 46 del CCNL 4.8.1995, poi ripreso dall’articolo 36 del CCNL 24.7.2003 e dall’articolo 39 del CCNL 29.11.2007, risente delle peculiarita’ proprie della funzione docente, perche’ le parti collettive, dopo avere rimesso al Ministero la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la costituzione dei rapporti part time nonche’ “della durata minima della prestazione lavorativa”, da verificare con le organizzazioni sindacali in apposito incontro, ribadita la distinzione fra tempo parziale orizzontale, tempo parziale verticale e tempo parziale misto, quanto alle attivita’ diverse dall’insegnamento in senso stretto hanno stabilito che “il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e’ escluso dalle attivita’ aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo” ed hanno significativamente aggiunto che “nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita’ del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”;
10. a sua volta l’ordinanza ministeriale del 23 luglio 1997, da ritenersi parte integrante della disciplina contrattuale che alla stessa rinvia, all’articolo 7, dopo avere dettato numerose prescrizioni, tutte finalizzate a rendere il lavoro a tempo parziale compatibile con le esigenze didattiche, prevede al comma 7 che “le ore relative alle attivita’ funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui all’articolo 40, e articolo 42, commi 2 e 3 del CCNL. Per quanto attiene alle attivita’ di cui all’articolo 42, comma 3, lettera b) il tetto delle quaranta ore annue andra’ determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito”;
11. il provvedimento ministeriale, intervenuto a pieno titolo a disciplinare la materia perche’ allo stesso le parti collettive hanno rinviato per la determinazione dei criteri e delle modalita’ di costituzione del rapporto nonche’ della durata minima della prestazione, e’ assolutamente chiaro nel prevedere che il docente part time e’ tenuto ad assicurare le attivita’ funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attivita’ collegiali, solo quella prevista dall’articolo 42, comma 3, lettera b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, e’ soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito;
12. la ratio della disciplina si coglie agevolmente considerando che la riduzione dell’attivita’ di insegnamento si puo’ riflettere sulle attivita’ funzionali individuali e su quelle collegiali di cui alla lettera b) del richiamato comma 3, ma non su quelle di cui alla lettera a), in quanto l’apporto che il docente a tempo parziale e’ chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest’ultimo assegnati, e’ del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non puo’ subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato;
13. la pretesa della ricorrente di svolgere le attivita’ collegiali nei soli giorni indicati nel contratto per l’attivita’ di insegnamento non ha, quindi, giuridico fondamento, sia perche’ smentita all’evidenza dall’ordinanza, sulla base della quale la trasformazione del contratto individuale e’ stata domandata ed ottenuta, sia perche’ l’esegesi dell’articolo 42 sulla quale la stessa riposa porterebbe alla paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di piu’ docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale, evenienza, questa, evidentemente apprezzata dalle organizzazioni sindacali e dal Ministero nel dettare la disciplina del rapporto;
14. le parti collettive, pertanto, dopo avere escluso la compatibilita’ del part time con le sole attivita’ aggiuntive di carattere continuativo, attraverso il richiamo agli istituti normativi e contrattuali previsti per i docenti a tempo pieno, operato pur apprezzando le peculiarita’ del rapporto e la ridotta durata della prestazione, hanno voluto esprimere un giudizio di compatibilita’ da esse stesse effettuato, e non imporre, come preteso dalla ricorrente, al singolo dirigente scolastico una diversa modulazione degli obblighi ispirata al principio della compatibilita’;
15. detta valutazione, in relazione al tema qui in discussione, si giustifica, oltre che per la necessaria prevalenza delle esigenze d’istituto, anche considerando che l’obbligo di partecipare all’attivita’ degli organi collegiali, con modalita’ temporali eguali per tutti i docenti, in quanto decisamente contenuto, non e’ certo tale da snaturare il rapporto a tempo parziale;
15. conforta l’esegesi della clausola contrattuale fatta propria dal Collegio la circostanza che la disciplina pattizia sia rimasta immutata pur dopo l’emanazione dell’ordinanza ministeriale del 1997, inequivoca nell’imporre al docente a tempo parziale l’adempimento degli obblighi di cui al piu’ volte richiamato articolo 42, comma 3, lettera a e c;
16. non si ravvisa il denunciato contrasto della disposizione contrattuale, cosi’ interpretata, con la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 61 del 2000, sia perche’ l’articolo 1, prevede espressamente che i contratti collettivi possano determinare condizioni e modalita’ della prestazione lavorativa, anche tenendo conto della specificita’ di “figure o livelli professionali”, sia perche’ si puo’ configurare una variazione della collocazione temporale della prestazione solo qualora si verifichi una divergenza con le previsioni contrattuali, non ravvisabile nella fattispecie in quanto il regolamento dettato dal contratto collettivo e dall’ordinanza ministeriale, che integra a pieno titolo quello individuale, e’ chiaro nel prevedere l’obbligo, anche per il docente part time, di rendere le attivita’ funzionali con le stesse modalita’ previste per i docenti a tempo pieno, con la conseguenza che la predeterminazione dei giorni nei quali deve essere collocata la prestazione lavorativa resta limitata all’attivita’ di insegnamento e non si estende a quelle funzionali;
17. si tratta, come gia’ detto, di una disciplina che tiene conto della specificita’ della funzione docente e che, quanto alla dimensione collegiale, deve necessariamente privilegiare le esigenze proprie del servizio scolastico, perche’, diversamente, si finirebbe per rendere il rapporto a tempo parziale incompatibile con la funzione medesima;
18. a detto assorbente rilievo si deve aggiungere per completezza che la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa non e’ impedita al datore di lavoro dal richiamato Decreto Legislativo n. 61 del 2000, che, nella versione originaria e nel testo modificato al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, prevede che il potere possa essere esercitato nel rispetto delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e purche’ sia dato al lavoratore un preavviso;
19. e’ utile rammentare al riguardo che, sia pure in altro contesto e ad altri fini, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia hanno evidenziato che la disciplina del part time deve realizzare il giusto contemperamento fra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori sicche’ se, da un lato, la flessibilita’ deve essere incentivata, impedendo forme di discriminazione, dall’altro rilevano “esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione” (Corte Cost. n. 224/2013 e Corte UE 15.10.2014 in causa C- 221/2013 Mascellani Ministero della Giustizia);
20. nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., la ricorrente ha sostenuto che nel contratto individuale non sarebbe stata inserita la clausola di flessibilita’, indispensabile per consentire al datore la variazione della collocazione temporale della prestazione;
21. il rilievo, oltre che inammissibile perche’ prospetta una questione non affrontata nel ricorso, nel quale, tra l’altro, non e’ riportato il contenuto delle pattuizioni contrattuali, non tiene conto delle peculiarita’ proprie del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, la cui disciplina e’ dettata dal contratto collettivo che vincola il datore di lavoro pubblico, impedendo allo stesso di riservare al dipendente un trattamento diverso da quello previsto dalla contrattazione, anche se di miglior favore (Cass. S.U. n. 21744/2009);
22. in via conclusiva la sentenza impugnata, lungi dall’essere affetta dalla nullita’ denunciata con il terzo motivo, ha fondato il rigetto dell’appello su una corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano il rapporto a tempo parziale del personale docente della scuola e deciso la controversia in conformita’ al principio di diritto che di seguito si enuncia: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, articolo 46, 24.7.2003, articolo 36, e 29.11.2007, articolo 39, nonche’ dall’O.M. 23.7.1997, articolo 7, ha l’obbligo di svolgere le attivita’ funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’articolo 42, comma 3, lettera a) CCNL 1995, articolo 27, comma 3, lettera a) CCNL 2003, articolo 29, comma 3, lettera a) CCNL 2007, con le stesse modalita’ previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, e’ tenuto a partecipare all’attivita’ collegiale anche se la convocazione e’ disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”;
21. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate nella misura indicata in dispositivo;
22. sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate quanto a (OMISSIS) in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge e quanto agli altri controricorrenti in complessivi Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

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