Per l’addebito della separazione sono sufficienti le foto

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4899.

La massima estrapolata:

Per l’addebito della separazione sono sufficienti le foto che ritraggono il coniuge con l’amante in atteggiamenti che per comune esperienza inducono a presumere l’esistenza di una relazione coniugale.

Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4899

Data udienza 20 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15944-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7478/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) impugna l’epigrafata sentenza, con la quale la Corte d’Appello ha confermato le statuizione adottate dal giudice di primo grado in ordine alla separazione con addebito pronunciata a carico del medesimo e alla determinazione in Euro 200,00 dell’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’addebitabilita’ della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, pronunciati nei riferiti termini sulla base delle produzioni fotografica ritraenti il ricorrente in pretesi “atteggiamenti intimi con una donna”, ancorche’ il medesimo fosse stato colto solo “vicino” ad una donna in un atteggiamento puramente “amicale”; 2) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne avendo la Corte d’Appello rigettato il gravame sul punto sebbene l’interessata avesse raggiunto i propri obiettivi professionali e godesse di un reddito adeguato.
Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, poiche’, ad onta della denunciata erroneita’ in diritto della decisione impugnata, ad essa si addebita piu’ esattamente un errato apprezzamento in fatto, si prestano come tali ad una preliminare dichiarazione di inammissibilita’.
3. La Corte d’Appello ha invero respinto il duplice motivo di gravame proposto avanti a se’ dal (OMISSIS) osservando, quanto all’addebito della separazione, che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche “sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedelta’ coniugale da parte del marito”, mostrando infatti il (OMISSIS)’ “in un atteggiamento di intimita’ con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”; e, quanto all’assegno di mantenimento, peraltro gia’ ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 708 c.p.c., che “da modesta entita’ del reddito percepito induce a ritenere la sua inadeguatezza al fine di escludere la cessazione dell’obbligo del contributo posto a carico dell’appellante, dovendosi osservare che la retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il conseguimento della piena autosufficienza economica tale da determinare la cessazione dell’obbligo”.
4. In tal modo il decidente del grado ha esternato un compiuto giudizio di fatto rispetto al quale la critica ricorrente assume un’intonazione puramente motivazionale, che non trova sbocco nell’attuale ricorribilita’ per cassazione del vizio di motivazione e rimanda unicamente ad una pretesa rivalutazione delle risultanze di fatto del processo estranea ai compiti di questa Corte.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto il raddoppio del contributo si applichera’ il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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