Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982 n. 203

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 7 maggio 2019, n. 11893.

La massima estrapolata:

Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982 n. 203, è sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderiscono, tenuto conto che la nullità ex art. 45 della l. n. 203 del 1982, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all’art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione.

Ordinanza 7 maggio 2019, n. 11893

Data udienza 11 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16666-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1313/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 22/03/2017, depositata il 31/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 138/12 la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Avellino – pronunciando sulla domanda proposta nel 2011 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) -, per quanto ancora rileva in questa sede, dichiaro’ che il rapporto di affitto inter partes avrebbe avuto scadenza il 16 febbraio 2021 e ordino’ ai resistenti, in solido fra loro, di rilasciare in detta data ai ricorrenti il fondo sito in localita’ (OMISSIS) e censito alle particelle (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), fissando per l’esecuzione il 10 novembre 2010 e regolo’ tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proposero appello (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), i quali contestarono la decisione del primo giudice sotto diversi profili e, in accoglimento dei proposti motivi di gravame, chiesero: a) dichiararsi l’avvenuta cessazione, alla data del 10 novembre 2010 o a quella scadenza come per legge, degli effetti del contratto di affitto tra le parti, relativo al fondo in questione, con condanna dei convenuti o di chi di ragione o dovere all’immediato rilascio del medesimo fondo rustico in favore degli attori, con ogni accessorio e pertinenza; b) condannarsi i convenuti al pagamento della somma di Euro 6.500,00 per la penale maturata dal giorno della scadenza del contratto alla data del deposito del ricorso, oltre al pagamento della penale di Euro 10,00 al giorno fino alla data del rilascio effettivo a seguito e per effetto della pronuncia sul presente giudizio, sempre oltre il pagamento del canone di affitto concordato quale occupazione extracontrattuale, oltre in ogni caso interessi e rivalutazione dalla data di scadenza del contratto; c) in linea del tutto subordinata ed in caso di diversa data di scadenza del contratto, dichiararsi e/o accertarsi la scadenza del rapporto di affitto per l’eventuale diversa data, anche ex L. n. 203 del 1982, con condanna dei convenuti o di chi di ragione, al rilascio per la data accertata o per quella successiva di scadenza dell’annata agraria come per legge; d) in ogni caso condannarsi i convenuti al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio; e) in via istruttoria, ammettersi la prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 2.b), 2.e) e 2.f) delle note allegate al verbale di udienza depositate all’udienza del 24 gennaio 2012 e ribadite nella discussione orale; f) in linea meramente subordinata, rettificarsi la data di esecuzione dello sfratto; g) condannarsi i resistenti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in linea subordinata, compensarsi integralmente le spese del doppio grado di giudizio e revocarsi, in ogni caso, in linea ancora piu’ gradata, il provvedimento di condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore non costituito.
Si costituirono (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali contestarono i motivi di impugnazione; rilevarono la tardivita’ delle richieste istruttorie articolate in primo grado nonche’ dei documenti prodotti in grado di appello e conclusero chiedendo la conferma della sentenza impugnata, la declaratoria di improponibilita’, improcedibilita’, inammissibilita’, nullita’ e tardivita’ dell’appello, la declaratoria di inammissibilita’ e tardivita’ dei mezzi di prova articolati dagli appellanti; in via gradata, chiesero l’ammissione degli appellati alla prova contraria e diretta con il teste indicato dalla controparte e con il teste (OMISSIS) nonche’ l’accoglimento di ogni altra richiesta ed eccezione comunque proposta nel giudizio di primo grado e in memoria di costituzione.
La Corte di appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza 1313/2017, emessa il 22 marzo 2017 e depositata il 31 marzo 2017, accolse l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiaro’ che il rapporto di affittanza agraria di cui al contratto in deroga del 16 febbraio 2006 era scaduto in data 10 novembre 2010 e, per l’effetto, condanno’ i resistenti al rilascio del fondo sito in (OMISSIS) (AV), localita’ (OMISSIS), meglio descritto in ricorso, entro il 10 novembre 2017; condanno’ i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di penale, dell’importo di Euro 6,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del bene, a far data dall’11 novembre 2010 sino al rilascio; condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito e dichiaro’ non ripetibili le spese quanto alle altre appellate, da considerare contumaci in entrambi i gradi del giudizio di merito e che non si erano opposte alle pretese di ricorrenti, esprimendo peraltro (OMISSIS) e (OMISSIS), sia pure irritualmente, la loro intenzione a non opporsi al rilascio del terreno.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Le intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 414 c.p.c., n. 5, degli articoli 416, 418, 420, 421, 434, 437 c.p.c.; dell’articolo 2697 c.c. in riferimento all’articolo 360, n. 3”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto che, a seguito delle difese della controparte e, in particolare, dell’eccezione di nullita’ dell’accordo in questione per mancanza del secondo rappresentante di categoria, i ricorrenti ben potevano introdurre una nuova prova orale al fine di apprestare un’adeguata e consequenziale difesa a fronte dell’eccezione riconvenzionale dei convenuti, in base a quanto previsto dall’articolo 420 c.p.c., evidenziando pure che l’articolo 421 c.p.c. attribuisce al giudice poteri di ufficio in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova al fine di contemperare il rigoroso sistema di preclusioni dettato per il cd. rito del lavoro e coniugare cosi’ il principio dispositivo con la ricerca della “verita’ reale”.
Ad avviso dei ricorrenti, essendo evidente la violazione dell’articolo 414 c.p.c., n. 5, e dell’articolo 2697 c.c., per non aver i (OMISSIS) articolato il mezzo istruttorio nei modi e nei termini di legge con il ricorso introduttivo, la Corte territoriale non avrebbe potuto sopperire a tale rilevante carenza probatoria ammettendo ex officio la prova testimoniale tardiva ne’, contrariamente a quanto affermato dai giudici dell’appello, sarebbe applicabile nel caso di specie l’articolo 420 c.p.c. laddove prevede l’ammissibilita’ anche di quei mezzi istruttori “che le parti non abbiano potuto proporre prima”, atteso che i (OMISSIS) avrebbero potuto e dovuto articolare, con il ricorso introduttivo, la prova testimoniale al fine di dimostrare che l’unico rappresentante di categoria presente fosse intervenuto per assistere l’affittuario per la stipula del patto in deroga, a nulla rilevando al riguardo l’eccezione di nullita’ sollevata dai resistenti; secondo i ricorrenti, inoltre, nel caso di ritenuta applicabilita’ dell’articolo 420 c.p.c., andrebbe accolta la richiesta di prova contraria e diretta formulata dai (OMISSIS), che non avrebbero potuto formulare tale istanza all’udienza di discussione per l’inaspettata, e tardiva esibizione in quella sede di note scritte ex adverso.
2.1. Il motivo e’ infondato.
La prova in questione, richiesta all’udienza di discussione, ben poteva essere ammessa ex articolo 420 c.p.c., comma 5, e comunque ex articolo 421 c.p.c., comma 2 (v. Cass., 2/10/2009, n. 21124; Cass. 28/03/2018, n. 7694), alla luce delle difese e delle eccezioni dei resistenti, i quali peraltro ben avrebbero potuto in quella medesima sede chiedere la prova diretta e contraria) mentre tale richiesta risulta essere stata tardivamente proposta solo in appello (v. sentenza impugnata p. 8), sicche’ non sussistono le violazioni e le false applicazioni degli articoli richiamati in rubrica, imputate alla Corte di merito dai ricorrenti.
3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, articoli 45 e 58, dell’articolo 1419 c.c. – dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 4”, i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha sostenuto che, a fronte dell’eccezione di nullita’ proposta, occorreva individuare la parte concretamente assistita dal rappresentante dell’organizzazione, trattandosi di una nullita’ di protezione, e ha conseguentemente ammesso la prova testimoniale, a loro avviso tardiva, articolata dai (OMISSIS) e implicitamente non ammessa al Tribunale.
3.1. La questione di diritto che i ricorrenti pongono a questa Corte, con il motivo all’esame, e’ inerente alla necessita’ o meno dell’intervento bilaterale delle organizzazioni professionali di categoria per la validita’ dei patti stipulati in deroga alle disposizioni della L. n. 203 del 1982, ritenendo i predetti che tale L., articolo 45, comma 1, richiederebbe per la validita’ di siffatti accordi che le parti siano assistite entrambe dai rappresentanti delle associazioni professionali cui aderiscono.
3.2. Il motivo va disatteso.
Osserva il Collegio che la questione e’ stata risolta correttamente e del tutto condivisibilmente dalla Corte territoriale che, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimita’, ha ritenuto sufficiente, per la validita’ delle stipulazioni in deroga del tipo di quelle occorse nella specie, la sola assistenza degli affittuari e non anche dei proprietari, con argomentazioni in punto di diritto che questa Corte interamente condivide e fa proprie (Cass., 20/10/2009 n. 22185; Cass. 8/05/2009 n. 20739; arg. ex Cass. 13/07/1993, n. 7745, sia pure quest’ultima con riferimento a normativa diversa).
Peraltro se e’ pur vero che per la validita’ del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla L. n. 203 del 1982, e’ sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre e’ irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest’ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati (Cass. 29/09/2016, n. 19260; Cass. 26/03/2009, n. 7351), tuttavia questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito anche in questa sede, secondo cui la nullita’ della L. 3 maggio 1982, n. 203, ex articolo 45, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui alla stessa L., articolo 58, puo’ essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullita’ di protezione (Cass., ord., 2/08/2016, n. 16105; Cass. 15/05/2013, n. 11763).
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle intimate, non avendo le stesse svolto attivita’ difensiva in questa sede.
6. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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