Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 giugno 2022| n. 20231.

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del “deceptor” – dalle quali desumere che l’altra parte già conosceva o poteva rendersi conto “ictu oculi” dell’inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all’estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell’investitore).

Sentenza|23 giugno 2022| n. 20231. Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Data udienza 31 gennaio 2022. Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Intermediazione finanziaria – Promotore – Appropriazione di somme in custodia – Risarcimento – Querela di falso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20769/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2245/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2022 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha concluso per l’improcedibilita’ del ricorso (v. conclusioni scritte);
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto.

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Milano, con domanda promossa, secondo il rito societario di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2003 (rito poi mutato in corso di causa), (OMISSIS) e (OMISSIS) spa, per sentirvi condannare, in solido, al risarcimento del danno, a titolo di responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale, per essersi il primo, in qualita’ di promotore finanziario, illecitamente appropriato di somma di denaro custodita su “conto deposito ed investimento” intestato al (OMISSIS), disponendo bonifici bancari in favore proprio e di terzi e provvedendo illegalmente alla liquidazione di titoli obbligazionari e azionari, con responsabilita’ della banca per fatto del promotore, nonche’ per sentire annullare per dolo di tutti i negozi giuridici oggetto di firma da parte della madre dell’attore, (OMISSIS), delegata di firma nel rapporto di deposito, con connesse domande ripristinatorie e risarcitorie e chiamata in causa, da parte del convenuto (OMISSIS), dei terzi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), destinatari di alcuni bonifici.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2013, pronunciando in sede di riassunzione del giudizio, a seguito di una prima pronuncia del 2012, dichiarata, in appello, nulla per vizio di forma con rimessione al giudice di primo grado, ex articolo 354 c.p.c., respinse la querela di falso, proposta dall’attore, nel corso del giudizio, e ritenuta ammissibile con provvedimento collegiale del 2009, volta ad accertare il riempimento abusivo sine pactis degli ordini di bonifico, firmati da (OMISSIS), procuratrice del primo, tra il 2005 ed il 2007, dichiarando tuttavia l’invalidita’, per dolo, dei contratti di mandato, alla base dei suddetti ordini di bonifico, e degli ordini di disinvestimento firmati dalla (OMISSIS) nello stesso periodo, con condanna, in solido, dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 14.220.230,54 (di cui Euro 13.047.770,10, per danni correlati alle somme sottratte tramite bonifici dal conto deposito intestato all’attore, ed i residui Euro 1.172.460,44, a titolo di ulteriori danni), nonche’ con condanna dei tre chiamati in causa a manlevare e restituire alla banca convenuta le somme illecitamente trasferite dal conto deposito del (OMISSIS).

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2245/2016, depositata in data 7/6/2016, pronunciando sul gravame principale della (OMISSIS) e su quello incidentale del (OMISSIS), nella contumacia degli altri appellati, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, unicamente in punto di mancato ordine, ex articolo 226 c.p.c., – una volta respinta la querela di falso, da ritenersi proposta in via incidentale (in quanto, nell’atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, l’attore si era limitato a “riservarsi” di proporre querela di falso, poi formulata in memoria Decreto Legislativo n. 5 del 2003, ex articolo 6, a seguito della costituzione della banca ed in relazione ai documenti da quest’ultima depositati), per mancata dimostrazione del riempimento abusivo dei moduli di disposizione di bonifico firmati in bianco dalla (OMISSIS), e quindi accertatane la loro genuinita’, – di restituzione alla banca della documentazione e di irrogazione di sanzione pecuniaria al querelante. La Corte territoriale ha respinto un motivo di gravame principale relativo alla violazione del contraddittorio, ex articolo 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri destinatari dei bonifici, escludendo la ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario sia quanto alla pretesa risarcitoria, essendovi una responsabilita’ solidale, sia quanto alla domanda di annullamento delle disposizioni di bonifico, trattandosi di negozi unilaterali, rispetto ai quali il terzo beneficiario e’ estraneo. Inoltre, la Corte d’appello, quanto al merito della invalidita’, per dolo contrattuale, degli atti (in numero di 261) sottoscritti dalla (OMISSIS) tra il 2005 ed il 2007, ha ritenuto che fosse corretta – alla luce dell’istruttoria svolta, con acquisizione degli atti del procedimento penale a carico dell’ (OMISSIS), definito con condanna ex articolo 444 c.p.c., e con testimonianza di (OMISSIS), madre dell’attore e sua procuratrice delegata – sia la valutazione di irrilevanza del giudizio di genuinita’ dei bonifici, per effetto del rigetto della querela di falso, non essendo stato dimostrato che l’ (OMISSIS) avesse fatto firmare alla (OMISSIS) dei fogli in bianco, sia la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, in punto di artifizi e raggiri posti in essere dall’ (OMISSIS) per ottenere dalla (OMISSIS), “disattendendo le istruzioni” del titolare del conto, i documenti giustificativi dei bonifici e delle operazioni di disinvestimento; doveva del pari escludersi, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., una responsabilita’ concorrente nella causazione dell’illecito e del danno del (OMISSIS) (o della sua procuratrice (OMISSIS)), in mancanza di una condotta caratterizzata da anomalia, e doveva confermarsi la responsabilita’ oggettiva, ex articolo 2049 c.c., della banca e l’ammontare del danno liquidato.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 9/6/2016, la (OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione, notificato tra il 7 e il 26/9/2016-16/10/2016, affidato a nove motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso notificato tra il 14 ed il 18/10/2016) e di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (che non svolgono difese). Con nota notificata il 9/11/2016, la ricorrente ha depositato documenti ai sensi dell’articolo 372 c.p.c.. Le parti hanno successivamente depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 28326/2021 la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza. Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’improcedibilita’ del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, degli articoli 70, 71 e 221 c.p.c., per mancata partecipazione del PM nel giudizio di appello, non essendogli stata comunicata la pendenza del giudizio, pur essendone obbligatorio l’intervento, ex articolo 221 c.p.c., comma 3; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 102 c.p.c., in punto di rigetto del motivo di gravame sulla nullita’ del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi beneficiari dei cinquanta ordini di bonifico in contestazione; c) con il terzo motivo, la nullita’ della sentenza impugnata, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato la statuizione di annullamento per dolo delle operazioni poste in essere senza motivazione; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, degli articoli 221 e 295 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto proposta la querela di falso in via incidentale e non principale e per non avere sospeso il giudizio in attesa della definizione di questa con sentenza passata in giudicato, nonche’ l’omesso esame ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato sempre dal contenuto della domanda di falso formulata sin dall’atto di citazione; e) con il quinto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 115 e 221 c.p.c. e articolo 2697 c.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello ritenuta irrilevante la reiezione della querela di falso in relazione alla domanda di annullamento delle cinquanta disposizioni di bonifico; f) con il sesto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 1390 e 1439 c.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere i giudici di appello ritenuto provato il vizio del consenso per dolo, senza avere riguardo alla posizione del (OMISSIS) e senza procedere ad un’indagine specifica e concreta in relazione a ciascuno di tali atti (tutti gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere tra il 2005 ed il 2007); g) con il settimo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 1227 c.c., comma 1, sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello escluso il concorso di colpa del (OMISSIS) e/o della sua delegata; h) con l’ottavo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 1227 c.c., comma 2, sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che gran parte del danno avrebbe potuto essere evitato dal (OMISSIS), con un comportamento conforme all’ordinaria diligenza; i) con il nono motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 115 c.p.c., articoli 2697, 1223 e 2056 c.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere la Corte di merito riconosciuto al (OMISSIS) anche il danno ulteriore nella misura di Euro 1.172.460,44.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

2. Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione per avere la banca, all’atto della costituzione nel presente grado del giudizio, depositato copia autentica della sentenza impugnata priva della relata di notifica.
La ricorrente, in replica, ha prodotto in giudizio copia della relata di notifica della sentenza impugnata, con nota di deposito del 28/10/2016, notificata a tutte le parti, ex articolo 372 c.p.c., in data 31/10/2016, deposito da ritenersi rituale e tempestivo considerato che la notificazione del ricorso per cassazione all’intimato (OMISSIS) (regolarmente citato in appello e rimasto contumace) e’ stata eseguita ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., con richiesta consegnata all’Ufficiale giudiziario il 26/9/2016 e conseguente perfezionamento nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalita’ prescritte dalla norma. Il controricorrente, in memoria del febbraio 2021, replicava che tale deposito, ex articolo 369 c.p.c., era ininfluente ai fini dell’improcedibilita’, essendo stato effettuato nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, non alla effettiva parte sostanziale (esso (OMISSIS)), ma al (OMISSIS) che non e’ parte sostanziale, atteso che il capo n. 5 della statuizione di primo grado (contenente accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla banca anche nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS)) non ha formato oggetto di impugnazione da parte di (OMISSIS), peraltro integralmente vittoriosa sul punto; comunque, neppure rispetto a tale notifica, il deposito sarebbe tempestivo, dovendo essere computato il termine di venti giorni dal 26/9/2016, data di consegna dell’atto all’U.G. ed essendo invece avvenuto solo il 28/10/2016.
3. Preliminarmente, e’ infondata l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

La ricorrente avrebbe dovuto produrre la copia autentica della sentenza con relata di notifica entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 369 c.p.c. (secondo il quale, il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilita’, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione, ed insieme con il ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilita’, per quanto qui interessa, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e’ avvenuta).
Questa Corte (Cass.25070/2010) ha gia’ affermato che “la previsione – di cui dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve”, cosicche’ “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’articolo 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui dell’articolo 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione” (conf. Cass. 7576/2020).
Deve, anzitutto, osservarsi che il presente ricorso per cassazione non puo’ ritenersi procedibile per effetto della c.d. prova di resistenza, non risultando che la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato della ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. 17066/2013, “poiche’ il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestivita’ in relazione al termine di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2”; conf. Cass. 11386/2019): nella specie, a fronte di una sentenza impugnata pubblicata il 7/6/2016, il termine scadeva il 6/9/2016 (martedi’), nel mentre il ricorso per cassazione e’ stato notificato al (OMISSIS) il 7/9/2016 (mercoledi’).
Ne’ la sanzione dell’improcedibilita’ puo’, nella specie, essere esclusa per essere la relata di notifica della decisione impugnata comunque nella disponibilita’ del Giudice, perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. S.U. 10648/2017): il controricorrente ha, anzi, eccepito l’improcedibilita’ del ricorso, a causa della mancata produzione della relata di notifica, e l’acquisizione non e’ stata in concreto effettuata neppure per effetto dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Non rileva, secondo il controricorrente, la produzione tardiva, effettuata da parte della ricorrente con la nota di deposito notificata alla controparte depositata il 28/10/2020, ex articolo 372 c.p.c., in quanto avvenuta, per quanto si dira’ appresso, oltre il termine di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1, di venti giorni dalla notifica del ricorso, sia pure avuto riguardo al momento perfezionativo di quest’ultima e quindi alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, non anche alla sola richiesta di notifica (come invece eccepito dal controricorrente).
Il punto in contestazione e’ pero’ quello della rilevanza ai fini che qui interessano, vale a dire del dies a quo del decorso del termine di venti giorni per il deposito dell’atto mancante, della ultima notificazione del ricorso effettuata all’intimato (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., la cui richiesta e’ stata consegnata all’UG il 26/9/2016 e si e’ quindi perfezionata nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalita’ prescritte dall’articolo 143 c.p.c..
Invero, la ricorrente assume la procedibilita’ del ricorso per avere essa provveduto al deposito della relata di notifica nel termine di legge, decorrente dalla suddetta notifica al (OMISSIS) (perfezionatasi, per l’appunto, il 16/10/2016), non al controricorrente (OMISSIS) (perfezionatasi ben prima, il 7/9/2016).
Ora, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato a piu’ parti, alcune delle quali, sebbene convenute nel giudizio di appello, risultino ormai estranee alla materia del contendere, il deposito in cancelleria del ricorso, previsto a pena di improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., “va eseguito entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notificazione effettuata nei confronti della controparte sostanziale, unica legittimata ed interessata a contraddire, irrilevanti essendo le eventuali successive notifiche nei confronti delle altre parti, sicche’, il termine di ulteriori venti giorni, concesso a tale parte sostanziale per la notificazione del proprio controricorso, ex articolo 370 c.p.c., decorre dalla data dell’avvenuto deposito del n’corso, eseguito rispetto alla notificazione che la riguarda” (Cass. 7194/2016; Cass. 241715/2017).
Nella specie, tuttavia, il (OMISSIS) deve essere ritenuto parte sostanziale nel presente giudizio di legittimita’, non in relazione al primo motivo di impugnazione – con il quale la (OMISSIS) lamenta la nullita’ della sentenza per mancata comunicazione al PM della pendenza del procedimento d’appello rispetto ad un giudizio di falso in quanto l’asserita nullita’ conseguente al mancato intervento del PM riguarda la sola sentenza, ai sensi dell’articolo 158 c.p.c., ma non si estende agli atti anteriori alla sua deliberazione, validamente formatasi senza la partecipazione del PM (Cass. 807/1997; Cass. 22106/2004), ma in relazione al secondo motivo di ricorso, involgente pure error in procedendo, per violazione dell’articolo 102 c.p.c., sul rigetto del motivo di gravame sulla nullita’ del giudizio di primo grado a fronte della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi beneficiari dei cinquanta ordini di bonifico in contestazione, disposti illecitamente dal promotore finanziario di (OMISSIS), (OMISSIS). La Corte d’appello ha respinto tale motivo di gravame, ritenendo insussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario, sia con riguardo alla domanda di danni, essendo invocata una responsabilita’ solidale, sia con riguardo alla domanda di annullamento dei bonifici, trattandosi di negozi giuridici unilaterali (il mandato dal cliente alla banca) e non plurisoggettivi.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Orbene, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari comporta, ex articolo 354 c.p.c., la declaratoria di nullita’ dell’intero processo e la conseguente automatica rimessione della causa al primo giudice, ex articolo 354 c.p.c..
Ne consegue che il vizio dedotto nel secondo motivo, ai fini che qui interessano e che necessariamente prescindono dalla ammissibilita’ o fondatezza della censura, comporta comunque un vizio di nullita’ dell’intero giudizio, idoneo a determinare la remissione al giudice di primo grado, con travolgimento anche della statuizione a carico del (OMISSIS), che quindi e’ parte sostanziale rispetto a tale doglianza. Ne’ rileva, come eccepito dal controricorrente, il richiamo della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non sempre la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari comporta la declaratoria di nullita’ dell’intero processo e la conseguente automatica rimessione della causa al primo giudice, ex articolo 354 c.p.c., laddove cio’ determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalita’ superflue, perche’ non giustificate dalla necessita’ di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 3830/2010, Cass. 2014/2014; Cass. 29843/2017). Trattasi invero di giurisprudenza formatasi, in ambito tributario, in relazione a giudizi che si siano comunque separatamente tenuti e decisi nel merito, in relazione ai soci ed alla societa’.
5. Venendo quindi all’esame dei motivi del ricorso, la prima censura, con la quale si denuncia la nullita’ del giudizio d’appello e della sentenza per violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, articoli 70, 71 e 221 c.p.c., stante la mancata partecipazione del PM in detto grado, non essendogli stata comunicata la pendenza del giudizio, pur essendone obbligatorio l’intervento, ex articolo 221 c.p.c., comma 3, in relazione alla querela di falso proposta, anche se in via incidentale (secondo quanto ritenuto dai giudici di primo e secondo grado), querela respinta nel merito, per mancata dimostrazione della non genuinita’ dei documenti impugnati di falso, e’ inammissibile.
Ora, nella specie, la querela di falso presentata dall’attore, era stata dichiarata ammissibile, in primo grado, con ordinanza collegiale del 2009, e poi respinta nel merito, per mancata dimostrazione, da parte del querelante (OMISSIS), del riempimento abusivc dei moduli di disposizione di bonifico (50, tra il 2005 ed il 2007), firmati in bianco dalla (OMISSIS). Avverso detta statuizione, il (OMISSIS) aveva proposto appello incidentale condizionato, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l’accoglimento della proposta querela di falso.
Tuttavia, come rilevato dal controricorrente, la Corte d’appello ha ritenuto l’irrilevanza, ai fini della decisione della lite, in punto di annullamento per dolo degli atti in contestazione, “dell’esito della querela di falso”.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

In effetti, il giudizio di falso, definito, peraltro, in senso del tutto favorevole alla banca intermediaria, non ha avuto alcun rilievo sul decisum, che ha riguardato l’annullamento per dolo delle disposizioni di bonifico e di disinvestimento-investimento di titoli.
La ricorrente, pertanto, per un verso, e’ priva di interesse ad impugnare la decisione sulla querela di falso in se’ considerata, dato che sulla relativa questione non e’ soccombente; per altro verso, la stessa neppure puo’ impugnare altre statuizioni della sentenza di appello derivanti dalla decisione della querela, atteso che, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, la decisione di annullamento per dolo delle disposizioni di bonifico e’ del tutto indipendente dalla decisione sulla querela di falso.
6. Il secondo motivo, pure implicante error in procedendo, per violazione dell’articolo 102 c.p.c., in relazione al rigetto da parte della Corte di merito del motivo di gravame concernente la nullita’ del giudizio di primo grado e della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi beneficiari (quali indicati nell’atto introduttivo del giudizio) dei cinquanta ordini di bonifico sottoscritti, tra il 2005 ed il 2007, dalla signora (OMISSIS), in qualita’ di procuratrice del (OMISSIS), ed impugnati da quest’ultimo sia mediante la proposizione della querela di falso sia con domanda di annullamento per vizio del consenso, e’ infondato.
Invero, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, in relazione alla domanda di annullamento dei bonifici firmati dalla (OMISSIS) in favore di terzi (non formando piu’ oggetto di doglianza, in questa sede, la statuizione della Corte di merito sulla insussistenza di litisconsorzio necessario in relazione all’altra azione risarcitoria), deve escludersi un litisconsorzio necessario rispetto ai suddetti terzi beneficiari, in quanto tali ordini di bonifico trovavano la loro fonte giuridica nel contratto di conto corrente intervenuto esclusivamente tra il (OMISSIS) e la Banca e costituivano un’esecuzione d’incarico dato dal correntista – o dal suo procuratore – alla Banca, ex articolo 1856 c.c., in quanto il cd. servizio di cassa, regolato appunto da detta norma, importa, a carico della banca, l’obbligo di compiere gli atti giuridici per conto del cliente e rientra nella figura del mandato senza rappresentanza. L’ordine di pagamento si perfeziona tra la banca e l’ordinante, mentre ad esso e’ estraneo il beneficiario, che e’ terzo rispetto a detto ordine.
L’ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca (ordine che trae la sua fonte dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l’istituto di credito, e costituisce un’esecuzione di incarico conferito ex articolo 1856 c.c.) ha quindi natura di negozio giuridico unilaterale, vincolante per la banca in qualita’ di mandataria (Cass. 22596/2004; Cass. 23864/2008; Cass. 10545/2015).
Ne deriva che, rispetto all’azione di annullamento per vizio del consenso/nullita’ per falso dell’ordine di bonifico, il terzo beneficiario non assume la veste di litisconsorte necessario.
7. Il terzo motivo, recante vizio di motivazione apparente, in violazione dell’articolo 132 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato l’annullamento di tutti gli atti dispositivi del patrimonio del (OMISSIS) sulla base della generica adesione alle conclusioni del giudice di primo grado, e’ infondato.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 22232/2016) ha chiarito che “la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepitile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture”.
Ora, la Corte d’appello non si e’ limitata ad una acritica adesione alla motivazione del giudice di primo grado, ma ha ritenuto anche di modificarne, in alcuni punti, la motivazione, avendo ritenuto che, alla luce della complessiva istruttoria, emergesse l’illecito posto in essere dal promotore per avere egli “disatteso le istruzioni del (OMISSIS), ponendo in essere dei raggiri nei confronti della sua procuratrice”.
Peraltro, le Sezioni Unite (Cass. 642/2015) hanno chiarito che “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non e’ nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puo’ ritenersi, di per se’, sintomatica di un difetto d’imparzialita’ del giudice, al quale non e’ imposta l’originalita’ ne’ dei contenuti ne’ delle modalita’ espositive, tanto piu’ che la validita’ degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.
In relazione alla sentenza d’appello che operi richiami alla motivazione della pronuncia di primo grado, si e’ poi affermato che “non e’ nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo.
In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado” (Cass. 16504/2019).

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

8. Il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione degli articoli 221 e 295 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto proposta la querela di falso “in via incidentale” e non “in via principale” (con conseguente improponibilita’ delle altre domande avanzate, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, nel precedente n. 13190/2006, secondo cui “nel giudizio di querela di falso instaurato in via principale, che, nel caso di accoglimento della domanda, e’ destinato a chiudersi con un accertamento che spiega efficacia erga omnes, e’ esclusa la proposizione di altre domande, anche se dipendenti dalla domanda di accertamento della falsita’ del documento”) e per non avere sospeso il giudizio in attesa della definizione di questa con sentenza passata in giudicato, nonche’ l’omesso esame ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato sempre dal contenuto della domanda di falso formulata sin dall’atto di citazione, e’ inammissibile, quanto al vizio motivazionale, per insussistenza del necessario omesso esame di un fatto decisivo, essendo dedotta una questione giuridica, ed infondato, quanto alla violazione di legge.
Ora, il giudice di merito, interpretando il contenuto degli atti processali, ha, argomentatamente, qualificato la querela di falso come incidentale in quanto non formulata sin dall’atto di citazione (sulla base di un esame del contenuto e delle relative conclusioni dell’atto, da cui si evinceva che l’attore aveva soltanto espresso una riserva di separata o successiva querela di falso, in attesa della presa di posizione sui documenti disconosciuti da parte della banca, una volta costituitasi) ma solo con successiva memoria Decreto Legislativo n. 5 del 2003, ex articolo 6, con la quale e’ stata prodotta procura speciale al difensore per la proposizione della querela di falso.
Qualora la querela di falso venga proposta, in via incidentale, davanti al tribunale, la priorita’ logica della decisione sulla falsita’, rispetto alla definizione della causa, non impone la sospensione di questa, che e’ necessaria nella diversa ipotesi in cui la competenza sulla querela spetti ad un giudice diverso da quello davanti al quale e’ presentata (Cass. 3980/1988).
9. Il quinto motivo e’ inammissibile.
Con esso, la ricorrente lamenta sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 115 e 221 c.p.c. e articolo 2697 c.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello ritenuta irrilevante la reiezione della querela di falso in relazione alla domanda di annullamento delle cinquanta disposizioni di bonifico ai fini della decisione di merito.
Ora, non ricorrono le contestate violazioni di legge, dell’articolo 115 c.p.c. (che dispone che il giudice non possa porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa, al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, Cass. SU 20867/2030; Cass. 4699/2018) e dell’articolo 2697 c.c. (la cui violazione si configura laddove il giudice attribuisca l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, Cass. 26769/2018).

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Nella specie, la Corte di merito ha deciso sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, rilevando che il rigetto della querela di falso, con conseguente genuinita’ dei documenti impugnati di falso (i cinquanta ordini di bonifico), non essendo stato dimostrato che vi fosse stato un abusivo riempimento da parte dell’ (OMISSIS) di moduli firmati in bianco (avendo, in particolare, la testimone (OMISSIS) affermato di avere sottoscritto solo moduli gia’ compilati), non era di ostacolo all’annullamento dei bonifici (oltre che degli ordini di disinvestimento non oggetto della querela di falso) per vizio del consenso, carpito, con artifizi e raggiri, dall’ (OMISSIS).
Peraltro, a contrario, si e’ affermato che il giudice del merito della causa principale, in caso anche di accertamento della falsita’ di documento, all’esito del giudizio incidentale di falso, di cui si presuppone la rilevanza nel giudizio, puo’ accogliere la domanda della parte, che si e’ avvalsa del medesimo, sulla base delle complessive risultanze processuali e senza attribuire valore di prova legale al documento dichiarato falso (Cass. 26149/2006).
Il ricorrente, nella sostanza, denuncia, invece, un’erronea valutazione da parte della Corte d’appello delle risultanze istruttorie.
10. Il sesto motivo, con il quale si lamenta sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 1390 e 1439 c.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere i giudici di appello ritenuto provato il vizio del consenso per dolo, senza avere riguardo alla posizione del (OMISSIS) e senza procedere ad un’indagine specifica e concreta in relazione a ciascuno di tali atti (tutti gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere tra il 2005 ed il 2007, un totale di 261 operazioni), e’ infondato.
Il vizio del consenso, ex articolo 1439 c.c., e’ stato ritenuto dimostrato attraverso il complessivo esame delle risultanze processuali (in primis, gli atti del procedimento penale a carico dell’ (OMISSIS)): da essi emergeva che il promotore, con raggiri ed artifizi, prima aveva ottenuto dal (OMISSIS) (il quale, lontano dall’Italia, aveva delegato all’anziana madre, classe 1925, sua procuratrice, il compito di gestire il proprio conto deposito), via e-mail o telefonicamente, l’autorizzazione a disinvestimenti ed investimenti, poi contattava la (OMISSIS), rassicurandola circa la pre-autorizzazione del figlio, consegnandole “una serie di documenti impilati l’uno sull’altro, che comprendevano disinvestimenti voluti e non voluti e moduli di bonifici”. La condotta rientrava in un complessivo piano attuato dall’ (OMISSIS) di distrazione delle somme in danno del (OMISSIS), approfittandosi della piena fiducia che in lui riponevano la (OMISSIS) ed il (OMISSIS); ne’ risultavano evidenti irregolarita’ o anomalie nel comportamento della procuratrice o del titolare del conto.
Questa Corte ha ritenuto che “a norma dell’articolo 1439 c.c., il dolo e’ causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volonta’ del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realta’, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’articolo 1429 c.c.” (Cass. 20792/2004; Cass. 12424/2006; Cass. 12982/2015), cosicche’ a produrre l’annullamento del contratto non e’ sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della contropari:e e, quindi, sul consenso di quest’ultima.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

Sempre questa Corte ha chiarito che “in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualita’ e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacche’ l’affidamento non puo’ ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (Cass. 20792/2004; Cass. 1585/2017). In particolare, ricorre il “dolus malus” “solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza” Cass. 14628/21309).
Gli artifici ed i raggiri posti in essere da un contraente – idonei in concreto a trarre in inganno la controparte – non cessano, tuttavia, di essere causa di invalidazione del negozio solo perche’ il deceptus avrebbe potuto espletare una certa attivita’ di verifica e di controllo per sventare l’errore (Cass. n. 9227/1991).
Ma la valutazione della idoneita’ di tale comportamento a coartare la volonta’ del “deceptus” e’ riservata al giudice del merito, il quale e’ tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova e’ a carico del “deceptor” – dalle quali desumere che l’altra parte gia’ conosceva o poteva rendersi conto all’evidenza dell’inganno perpetrato nei suoi confronti (Cass. 16004/2014).
Ora la ricorrente (OMISSIS), nel motivo, essenzialmente lamenta l’obiettiva inidoneita’ di dichiarazioni mendaci, quelle del promotore, ad ingannare un soggetto che poteva avvedersi della effettiva rappresentazione della realta’ attraverso la lettura di quanto era scritto.
Tuttavia, la Corte d’appello, in merito all’idoneita’, in concreto, ad ingannare dei mezzi fraudolenti posti in essere dall’ (OMISSIS), ha affermato che il piano strategico posto in essere quest’ultimo per distrarre il patrimonio del (OMISSIS) era consistito in raggiri a danno del titolare del conto (che veniva rassicurato circa l’effettuazione di disinvestimenti ed investimenti solo perche’ autorizzati dal medesimo via e-mail o telefonicamente) e della sua delegata (la quale veniva rassicurata circa la pre-autorizzazione delle operazioni da parte del figlio), e in artifizi (atteso che la (OMISSIS) veniva chiamata dall’ (OMISSIS) solo quando essa era stata tranquillizzata “dal via libera del figlio” e le venivano sottoposti per la firma “una serie di documenti impilati l’uno sull’altro, che comprendevano disinvestimenti voluti e non voluti e moduli di bonifici”), cosi’ da creare una situazione apparente del tutto diversa da quella effettiva. La condotta, come emergeva dagli atti penali e dalle risultanze testimoniali, si era ripetuta per tutti gli atti negoziali oggetto di causa. Il (OMISSIS), cliente di (OMISSIS), dal 2002, aveva riposto piena fiducia nel promotore della banca, con il quale sino al 2005 non aveva avuto alcun problema; inoltre, gli estratti-conto risultavano messi a disposizione della banca ma “ritirati” dalla (OMISSIS), con modalita’ di sottoscrizione dei relativi moduli del tutto affini a quelle sopradescritte.
Trattasi di motivazione puntuale e analitica, non sindacabile.
11. I motivi settimo e ottavo, attinenti al danno, ai profili di cui all’articolo 1227 c.c., sono inammissibili.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

La banca, con riguardo alla condotta tenuta dal (OMISSIS) e dalla sua delegata, sovrappone, nelle predette censure, il piano dell’interruzione del nesso di causalita’, ai fini dell’esclusione di una propria responsabilita’ quale intermediaria per fatto illecito del promotore finanziario dipendente, a quello del concorso del fatto colposo del cliente danneggiato (e della sua delegata), rilevando che la condotta di “macroscopica negligenza” tenuta dal cliente e dalla sua delegata (considerati la reiterazione delle condotte, il valore complessivo delle operazioni, la preparazione in materia finanziaria del cliente, l’omissione di qualunque controllo degli estratti-conto in un arco di tre anni, sia pure attraverso richieste di esame della documentazione proveniente dalla banca, la mancata verifica, da parte della delegata, del contenuto dei moduli che le venivano sottoposti per la firma) puo’ essere ritenuta concausa del danno subito dall’investitore in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre, o addirittura escludere, il risarcimento dovuto.
Ora, questa Corte ha affermato che “gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalita’ necessaria all’esercizio delle mansioni, ma la responsabilita’ dell’intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari e’ esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. 28634/2020). La responsabilita’ dell’intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari e’ esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cosi’, tra le pronunce massimate sul punto: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 24 luglio 2009, n. 17393; sul punto cfr., in motivazione, Cass. 7 aprile 2006, n. 8229).
In generale, poi, e’ stata esclusa la responsabilita’ civile per danni quando vi sia l’interruzione del nesso causale quale effetto del comportamento dello stesso danneggiato, vale a dire quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento dannoso, si’ da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell’autore dell’illecito (cfr. Cass. n. 19180/2018; Cass. n. 18094/2005; Cass. n. 15704/2002); quando, invece, il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalita’ tra il fatto del terzo e l’evento dannoso, ma abbia solo “concorso” alla produzione di quest’ultimo, trova applicazione l’articolo 1227 c.c., comma 1, il quale afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a se’ medesimo non puo’ essere posto a carico dell’autore della causa concorrente (cfr. Cass. n. 17152/2002). Tali principi, enunciati con riguardo al comportamento del danneggiato “sopravvenuto” alla commissione del fatto illecito, sono stati ritenuti applicabili anche al comportamento coevo o anteriore, purche’ legato da nesso eziologico con l’evento dannoso, essendosi affermato che il fatto colposo, cui fa riferimento l’articolo 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell’evento (cfr. Cass. n. 5677/2006). Si e’ affermato che costituisce fonte di responsabilita’ non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti “l’esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunita’, si ponga al di sopra della soglia della normalita’, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all’evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale” (cfr. Cass. n. 31540/2018; Cass. n. 11698/2014). La lettera dell’articolo 1227 c.c., comma 1, subordinando la riduzione del risarcimento alla riconducibilita’ del danno a un “fatto colposo” del danneggiato, si riferisce ad un comportamento che si ponga comunque in contrasto con una regola di condotta (Cass. SU 9769/2020).
Ai fini, poi, dell’applicabilita’ della disciplina prevista dall’articolo 1227 c.c., comma 2, che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, si e’ affermato che l’accertamento dei presupposti per l’applicabilita’ integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimita’ se assistita da motivazione congrua (Cass. 2063/2004; Cass. 24665/2006; Cass. SU 12348/2007).
Nella specie, ad avviso della Corte di merito, non si potevano evincere comportamenti anomali del (OMISSIS) o della sua delegata, dovendosi escludere la ricorrenza dell’ipotesi di fattiva acquiescenza del titolare del conto o della sua procuratrice in assenza di evidenza di comportamenti devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore. Di conseguenza, non si poteva ritenere l’estraneita’ della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

La Corte territoriale ha quindi, in particolare, escluso un concorso di colpa del cliente (OMISSIS), ex articolo 1227 c.c., comma 1, per il fatto di essersi allontanato dall’Italia e di avere delegato la propria madre a gestire il proprio conto, previa propria autorizzazione, atteso che il promotore finanziario, sul quale egli riponeva piena fiducia, gli aveva rappresentato una situazione apparente del tutto diversa da quella effettiva, cosicche’ egli non era mai venuto a conoscenza di alcuna irregolarita’ (e non essendo peraltro concepibile che “chi sia in colpa sia nel contempo incolpevolmente affidato”, secondo quanto affermato da questa Corte, cfr. Cass. 5677/2006), ovvero per il fatto di non avere controllato gli estratti conto ufficiali, considerato che lo stesso (OMISSIS) aveva affermato, in sede di costituzione in giudizio, che “nonostante l’apparenza” la corrispondenza bancaria non era stata mai prelevata dal (OMISSIS), dalla madre o dal commercialista di famiglia, e che non era stato contestato che il cliente avesse scelto di domiciliare la propria corrispondenza bancaria presso l’istituto di credito. Quanto alla procuratrice, gli artifizi e raggiri gia’ descritti erano stati causa determinante ed esclusiva dell’evento dannoso.
La Corte d’appello ha poi rilevato che non erano state neppure allegate condotte del danneggiato (o della sua delegata) che, ove attivate, secondo l’obbligo generale di buona fede e secondo l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, essendo state dalla banca individuate solo condotte anteriori al verificarsi del danno nella sua interezza.
Trattasi di indagine di fatto che, in quanto sorretta da motivazione del tutto conforme ai principi di diritto gia’ espressi’ nella materia, risulta insindacabile in questa sede di legittimita’.
In ordine, infine, alla questione dell’omessa richiesta degli estratti-conto da parte del titolare del conto, per un triennio (pagg. 47-48 del ricorso, ove si sottolinea che la sola lettura dell’estratto-conto relativo al trimestre gennaio/marzo 2005, da cui emergeva l’esecuzione di due bonifici, in favore di terzi, dell’importo complessivo di Euro 722.500,00, avrebbe consentito al (OMISSIS) di “arrestare immediatamente l’indebita fuoriuscita di ulteriori somme”), la ricorrente non indica dove, nel merito, essa aveva dedotto tale specifica censura di negligenza, implicante sempre un accertamento in fatto.
12. Il nono motivo, attinente al quantum liquidato a titolo di danni ulteriori, e’ inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto che il quantum liquidato per mancato guadagno e lucro cessante, corrispondente alla domanda formulata in citazione (Euro 1.172.460,44), fosse stato solo genericamente contestato dall’intermediario.
Orbene, considerato che la causa era stata proposta secondo il c.d. rito societario di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2003, la convenuta era tenuta, in comparsa di costituzione e risposta, a prendere specifica posizione sui fatti esposti dall’attore a fondamento della domanda, il che non risulta – e comunque non viene dedotto nel ricorso – sia stato fatto.
Peraltro, questa Corte ha chiarito che “il convenuto, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., e’ tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessita’ di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (Cass. 26908/2020; Cass. 19896/2015).
13. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

 

Per il dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 30.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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