Per escludere la qualificabilità del fatto come di lieve entità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 marzo 2021| n. 9523.

Non è sufficiente, per escludere la qualificabilità del fatto come di lieve entità (articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309), la valorizzazione degli argomenti basati sulla reiterazione degli episodi di cessione di droga e sul preteso inserimento di tali condotte in una «consolidata rete di contatti» con fornitori e consumatori. Infatti, per un verso, la mera reiterazione degli episodi di spaccio costituisce situazione in sé del tutto compatibile con la possibilità che ciascuno di quegli episodi, singolarmente considerato, rientri nell’ambito di applicabilità dell’articolo 73, comma 5, cit., come del resto risulta indirettamente confermato dalla presenza nell’ordinamento dell’articolo 74, comma 6, dello stesso Dpr (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti per fatti di lieve entità) che quella reiterazione logicamente presuppone. Mentre, per altro verso, anche il riferimento alla rete di contatti non offre in sé elementi decisivi per escludere che tale rete afferisca comunque a fatti di lieve entità, dovendosi considerare, invece, altri fattori, quali l’entità dei valori ponderali delle sostanze cedute agli acquirenti nonché l’ammontare degli importi monetari movimentati dal traffico illecito.

Sentenza|10 marzo 2021| n. 9523

Data udienza 1 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Reati in materia di stupefacenti – Rete di contatti tra fornitori e consumatori – Causa di non punibilità – Tenuità del fatto – Non è esclusa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), n. (OMISSIS);
2. (OMISSIS), n. (OMISSIS);
3. (OMISSIS), n. (OMISSIS);
4. (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 637/19 della Corte di appello di Potenza del 27/09/2019;
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato le condanne pronunciate in primo grado nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine a plurimi reati (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73) di traffico di stupefacenti (capi 14, 15, 16, 17, 18, 20 per (OMISSIS); capi 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35 per (OMISSIS); capi 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 per (OMISSIS); capi 22, 23, 24, 25 per (OMISSIS)):
a) rideterminando e riducendo le pene inflitte dal primo giudice nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019;
b) rideterminando e riducendo le pene inflitte anche nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in accoglimento del concordato da essi concluso con il Procuratore generale distrettuale ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p..
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, che hanno articolato i motivi di seguito sinteticamente esposti ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Ricorso di (OMISSIS).
Violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, e carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova della responsabilita’ riguardo alle ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti in favore di (OMISSIS) (capo 17), (OMISSIS) (capo 18) e (OMISSIS) (capo 20) nonche’ omessa risposta alle deduzioni difensive su detti capi della sentenza.
Violazione di legge ed insufficiente valutazione giuridica dei fatti in contestazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
Difetto di motivazione, ridotta a formule di stile e ai limiti della mera apparenza, quanto alla determinazione della pena e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
2.2. Ricorso di (OMISSIS).
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancata verifica circa la legalita’ della pena inflitta ai sensi dell’articolo 599 bis c.p.p..
Inosservanza di legge processuale quanto alla violazione dell’articolo 129 c.p.p., e alla mancata valutazione dell’esistenza di cause di proscioglimento.
2.3. Ricorso di (OMISSIS).
Violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 129 c.p.p., in relazione alla mancata valutazione dell’esistenza di cause di proscioglimento.
2.4. Ricorso di (OMISSIS).
Violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, riguardo alle dichiarazioni accusatorie del coimputato (OMISSIS).
Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entita’.
Carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati nei termini di cui in motivazione, mentre i ricorsi degli altri ricorrenti sono inammissibili.
2. Alla doglianza formulata con l’atto di gravame dai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) circa la mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per i reati di traffico di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, la Corte di appello ha opposto due argomenti:
a) la reiterazione degli episodi di cessione di sostanze stupefacenti e la relativa tipologia (cocaina) costituiscono elementi idonei ad escludere la configurabilita’ di una fattispecie di lieve entita’ riconducibile alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, comma 5, articolo 73 (pagg. 17 e 19);
b) le reiterate condotte di spaccio ascritte al (OMISSIS) e al (OMISSIS) si inseriscono in una rete consolidata di contatti con fornitori e consumatori (pag. 21 sentenza primo grado) che ne denotano l’oggettiva gravita’ (pagg. 17 e 19 sent.).
Il Collegio osserva, tuttavia, che trattasi di argomenti di per se’ insufficienti ad escludere la ricorrenza di fatti di lieve entita’, atteso che la mera reiterazione degli episodi di cessione di sostanze droganti costituisce situazione in se’ del tutto compatibile con la possibilita’ che ciascuno di quegli episodi, singolarmente considerato, rientri nell’ambito di applicabilita’ dell’articolo 73, comma 5 cit., come del resto risulta indirettamente confermato dalla presenza nell’ordinamento dell’articolo 74, comma 6, stesso Decreto (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti per fatti di lieve entita’) che quella reiterazione logicamente presuppone.
Quanto all’inserimento delle condotte contestate in una “consolidata rete di contatti con fornitori e consumatori”, il dato non offre in se’ elementi decisivi per escludere che tale rete afferisca comunque a fatti di lieve entita’, dovendosi invece considerare altri fattori quali l’entita’ dei valori ponderali delle sostanze cedute agli acquirenti nonche’ l’ammontare degli importi monetari movimentati dal traffico illecito che nel caso in esame risultano completamente pretermessi.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti dei citati ricorrenti, con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto.
I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) risultano inammissibili con riferimento agli altri motivi di censura.
Premessa la perfetta sovrapponibilita’ delle relative impugnazioni, con un primo motivo i ricorrenti si limitano a contestare l’esito decisorio del giudizio e quindi la ribadita affermazione di responsabilita’ in ordine ai reati rispettivamente in addebito, svolgendo argomenti tipici del giudizio di merito ed estranei a quello di legittimita’.
Risultano, infine, assorbiti dalla natura della pronuncia quelli riguardanti sotto vari profili il trattamento sanzionatorio, suscettibile di revisione all’esito del futuro giudizio di rinvio sulla corretta qualificazione giuridica delle condotte.
3. Vanno, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno in sede di appello raggiunto un concordato sulla pena con il pubblico ministero, successivamente ratificato dalla Corte territoriale.
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla L. n. 103 del 2017, il ricorso ordinario per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 599 bis c.p.p., risulta, infatti, inammissibile, ferma restando la possibilita’ di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all’articolo 625 bis c.p.p., e la Corte di cassazione ne dichiara l’inammissibilita’ con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 5 bis, seconda parte.
I ricorsi di tali ricorrenti vanno, pertanto, dichiarati inammissibili e gli stessi condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si reputa equo determinare nella misura di Euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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