Per cancellare la sentenza di non punibilità per particolare tenuità

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 29 ottobre 2019, n. 44118

Massima estrapolata:

Per cancellare la sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, emessa dal giudice di pace, non basta che questo non potrebbe applicare la norma, è necessario che l’imputato le ragioni del pregiudizio e perché aveva diritto ad un’assoluzione piena. Tuttavia proprio in virtù del riconoscimento del 131-bis va esclusa la condanna sulla liquidazione delle spese proposta dalla parte civile.

Sentenza 29 ottobre 2019, n. 44118

Data udienza 10 ottobre 2019.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI E. Mar – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/09/2017 del GIUDICE di PACE di GORIZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MOROSINI Elisabetta Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Gorizia ha assolto (OMISSIS) dal reato di minaccia, commesso ai danni della moglie, perche’ non punibile per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131-bis c.p.; con la medesima pronuncia ha condannato l’imputato, ai sensi dell’articolo 538 c.p.p., al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso la decisione l’imputato, tramite il difensore, propone ricorso immediato per cassazione, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge sul capo relativo alle statuizioni civili, sul rilievo che l’assoluzione ex articolo 131-bis c.p. osta ad una pronuncia di condanna a fini civili.
2.2 Con il secondo lamenta analogo vizio deducendo l’inapplicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace.
3. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.
Per ragioni di razionalita’ espositiva, la trattazione deve muovere dallo scrutinio del secondo motivo.
4. Il motivo e’ generico.
4.1 E’ vero che le Sezioni Unite hanno stabilito che la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587).
Va tuttavia considerato che il proscioglimento “nei casi di particolare tenuita’ del fatto” non e’ avulso dal “microsistema” dettato per giudice di pace, poiche’ trova la sua declinazione procedimentale nella previsione del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34.
E’ pacifico che i presupposti dell’articolo 131-bis c.p. e quelli del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 divergono, posto che, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale la sentenza per particolare tenuita’ del fatto puo’ essere emessa “solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono” (Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, comma 3).
Cosi’ come e’ indiscutibile che, relativamente all’istituto di cui all’articolo 34, la necessaria presenza della persona offesa trova fondamento nella “finalita’ conciliativa”, che rappresenta un tratto tipico del sistema delineato dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000 (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indraccolo, in motivazione). Sistema che presenta caratteri assolutamente peculiari tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario, le quali si innestano in un procedimento connotato, gia’ di per se’, da un’accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravita’, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo (cfr. Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, in motivazione; Corte Cost. ordinanza nn. 50 del 2016, 28 del 2007, 312 e 228 del 2005; sentenza n. 47 del 2014).
E’ del pari certo, pero’, che il proscioglimento per particolare tenuita’ del fatto costituisce un esito previsto dal procedimento dinanzi al giudice di pace.
L’eventuale errore da parte del giudice di pace nel richiamare l’articolo 131-bis c.p. piuttosto che il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 non puo’ essere censurato solo in quanto tale, ma richiede la deduzione di un effettivo pregiudizio da rimuovere per effetto di quella decisione, occorre cioe’, sotto il profilo dell’interesse ad impugnare, un “precipitato” di concretezza, che e’ onere della parte dedurre (Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, P, in motivazione).
4.2 Non puo’ negarsi l’interesse a ricorrere dell’imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex articolo 131-bis c.p. dal giudice di pace, considerato che, ai sensi dell’articolo 651-bis c.p.p., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuita’ del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Giordano, Rv. 273315).
E’ tuttavia necessario, nel rispetto dell’onere di specificita’ dei motivi di impugnazione, che l’imputato esponga quale sia stato in concreto lo svantaggio processuale da rimuovere e dunque indichi le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre il giudice alla pronuncia di una sentenza ampiamente liberatoria.
Nel caso di specie invece il ricorrente non indica alcun elemento concreto attinente alla insussistenza del fatto, alla sua liceita’ o alla non riconducibilita’ all’imputato, limitandosi a deduzioni involgenti l’inapplicabilita’, in astratto, dell’articolo 131-bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace.
5. Il primo motivo e’ fondato.
La declaratoria di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiche’ si puo’ far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’articolo 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all’articolo 131-bis c.p. (Sez. 5, n. 6347 del 06/12/2016, dep. 2017, La Mastra, Rv. 269449).
6. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili, capo che deve essere revocato. Il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile.
La natura del rapporto tra le parti private impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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