Falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 29 ottobre 2019, n. 43902.

Massima estrapolata:

Commette i reati di falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato il dipendente pubblico che chiede il cambio di residenza presso l’abitazione del genitore bisognoso di assistenza, al solo fine di ottenere il congedo straordinario biennale retribuito, in assenza di una effettiva coabitazione e senza prestargli la dovuta assistenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. PACILLI Giuseppina A. R – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARINELLI Felicetta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania (in data 27/3/2018) con cui e’ stata confermata quella del G.I.P. del Tribunale di Siracusa che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all’articolo 483 c.p., comma 2, (capo n. 3 della rubrica) e articolo 81 cpv. c.p., articolo 640 c.p., comma 2, (capo n. 4 della rubrica).
1.1. Con il primo motivo deduce “l’erronea applicazione dell’articolo 191 c.p.p. e la mancanza di motivazione sul punto”.
In particolare, la censura attiene all’utilizzabilita’ del verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri in data 21 luglio 2013, allorche’ il ricorrente rivestiva gia’ la qualita’ di indagato e, dunque, senza l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 244 c.p.p., nonche’ all’omessa motivazione ad opera della Corte territoriale della relativa censura mossa con i motivi di appello.
1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, avendo i giudici di merito proceduto ad una valutazione parcellizzata delle risultanze processuali. Cosi’ si era erroneamente riferito il termine “tuguri”, utilizzato dal padre del ricorrente nel corso delle dichiarazioni rilasciate al difensore per riferire ove avrebbe dormito il figlio, alla camera da letto ove l’imputato avrebbe dormito, mentre l’espressione doveva ricondursi a due piccoli vani ubicati nei pressi del bruciatore, avendo al contrario il dichiarante precisato che il figlio dormiva in una stanza grande. Le stesse risultanze di cui all’accertamento dei Carabinieri riportate nella nota del 28/5/2012 davano atto di una piu’ che significativa presenza del ricorrente presso l’abitazione del padre; inoltre, quanto alla rilevanza delle riprese degli ingressi e delle uscite del ricorrente dall’abitazione del padre, non si era tenuto conto che la casa disponeva di due ingressi differenti; non si era poi tenuto conto delle dichiarazioni difensive rilasciate dai genitori del ricorrente, i quali avevano concordemente riferito sulla presenza di questi nell’abitazione e sulle attivita’ da costui svolte, cosi’ rendendo non decisiva, ai fini dell’esclusione della convivenza, la circostanza che l’imputato dormisse in una stanza posta al piano terra dello stesso immobile con la porta di collegamento chiusa.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’errata applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 483 e 640 c.p., sul rilievo che il concetto di convivenza non puo’ essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione, con la conseguenza che l’accertata stabile frequentazione del ricorrente con il genitore portatore di handicap ai fini di assistenza – asseverata dallo stesso giudice del merito esclude i delitti contestati.
1.4. Con memoria in data 14/9/2019 il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile per essere manifestamente infondato.
2.1. Quanto al primo motivo, dalla sentenza di primo grado (sulla necessaria “saldatura” tra la motivazione della sentenza di appello con quella di primo grado, vedi ex multis Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Rv. 23618) risulta che l’accesso al (OMISSIS) – la cui porta di ingresso era aperta e consentiva di vedere dall’esterno – fu espressamente consentito dal ricorrente alla P.G. che ivi si era portata per un sopralluogo. Pertanto, l’esito di tale accertamento va ricondotto alla categoria della attivita’ investigativa atipica, pienamente utilizzabile in sede di giudizio abbreviato, e non a quella dell’ispezione dei luoghi per cui debbono osservarsi le formalita’ di cui all’articolo 244 c.p.p.. La doglianza deve, quindi, intendersi implicitamente rigettata, non essendo il giudice del gravame tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/20120, Rv. 254107).
2.2. Quanto al secondo motivo, trattasi di censure di merito: difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e piu’ favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicita’, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si e’ pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilita’ dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si e’ fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie costituite dall’esito dei diversificati e plurimi accertamenti di P.G. che hanno consentito di delineare un quadro certo delle evenienze poste a fondamento dell’accusa. Tutto cio’ preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimita’ (Sez. Un. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
2.3. Quanto al terzo motivo sulla sussistenza dei reati va osservato quanto segue: a) il contenuto delle videoriprese e l’accesso effettuato dalla P.G. il 19.7.2013 presso il civico di via (OMISSIS), danno conto dell’assenza di abituale dimora da parte del ricorrente nel civico di via (OMISSIS) ove chiese il cambio di abitazione (trattandosi dello stesso comune anagrafico). La circostanza che il ricorrente, in ipotesi (evenienza comunque esclusa dal giudice del merito in forza degli accertamenti anche in loco compiuti dalla P.G.), potesse dimorare in altro stabile contiguo (sito in via (OMISSIS)), non esclude la sussistenza del reato poiche’ il presupposto della loro oggettiva diversita’ rende obiettivamente falsa la dichiarazione resa all’ufficiale dell’anagrafe relativa al trasferimento della “residenza” al (OMISSIS). Risulta pertanto integrato il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico contestato; b) l’assolvimento da parte dell’imputato, seppur per periodi orari limitati, di compiti di ausilio al proprio genitore portatore di handicap, non vale ad escludere il delitto di truffa contestato, in quanto nel caso di specie – per come precisato anche nella sentenza di primo grado (vedi pag. 6) – il ricorrente non era beneficiario di permessi, ma di un congedo straordinario stabilmente retribuito (che si traduce nella possibilita’ di non lavorare per quasi due anni percependo ugualmente lo stipendio) che ha requisiti piu’ stringenti, implicando, al di la’ del requisito di un’effettiva coabitazione, soprattutto una costante dedizione al parente bisognoso che, peraltro, nel caso di specie, non veniva assicurata dal ricorrente, in ragione della natura sporadica dell’assistenza, anche alla luce dei servizi prestati da una badante.
3. L’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilita’ di dichiarare le cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione del delitto di falso ideologico in atto pubblico intervenuta nelle more del procedimento di legittimita’ (vedi Sez. 2, n. 28848 dell’8/05/2013, Rv. 256463; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 e Sez. 3, n. 45958 del 27/6/2017, Rv. 271795).
3.1. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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