Omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 maggio 2021| n. 17402.

L’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che, essendosi verificata nell’ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo.

Sentenza|6 maggio 2021| n. 17402. Omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello

Data udienza 10 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: ESECUZIONE PENALE – ESECUZIONE (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/05/2020 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Roma per la celebrazione del giudizio.

RITENUTO IN FATTO. Omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, nella veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza ex articolo 670 c.p.p. promossa nell’interesse di (OMISSIS) ad oggetto la declaratoria di non esecutivita’ della sentenza emessa, nei suoi confronti, dalla Corte di appello di Roma il 5 marzo 2019, irrevocabile il 21 maggio 2019, con contestuale richiesta di restituzione in termini ex articolo 175 c.p.p..
2. Avverso l’indicata ordinanza, (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che si fonda su un motivo, con cui deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ dall’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179 c.p.p., comma 1. Assume il ricorrente che il giudice dell’esecuzione, pur dando atto dell’omessa notifica dell’avviso per il giudizio di appello al difensore di fiducia, avv. (OMISSIS) del foro di Roma, come da nomina avvenuta all’atto di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 16 luglio 2015 – notifica invece erroneamente effettuata nei confronti del difensore d’ufficio, avv. (OMISSIS) – nondimeno avrebbe ritenuto irrilevante tale omessa notifica, essendo stata garantita la continuita’ del diritto di difesa, stante la presenza del difensore d’ufficio. Ad avviso del ricorrente, la motivazione si porrebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’omessa notifica dell’avviso per l’udienza camerale d’appello al difensore di fiducia determina una nullita’ assoluta, che viola il diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. E’ pacifico che, nella vicenda in esame, il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato non al difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), precedentemente nominato in data 13 novembre 2018 all’atto di esecuzione dell’ordinanza custodiale, ma al difensore d’ufficio, il quale partecipo’ all’udienza del 5 marzo 2019, celebrata davanti alla Corte d’appello, senza nulla eccepire, cosi’ come nessuna eccezione fu sollevata dall’imputato, che pure era presente a quell’udienza.
3. E’ ben vero, come ricordato dal ricorrente e dal Procuratore Generale, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, quando di esso e’ obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, (per tutti, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598-01).
4. E altresi’ vero, pero’ che, come costantemente predicato da questa Corte di legittimita’, in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarita’ formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullita’ eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, nullita’ che devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018 – dep. 16/04/2018, Esposito, Rv. 272604; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013 – dep. 06/02/2014, Amore, Rv. 258765; Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008 – dep. 27/02/2008, Lasco, Rv. 239509).
5. Lo strumento dell’incidente di esecuzione, infatti, non puo’ essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da nullita’ assoluta. Il formarsi del giudicato rende, pertanto, improponibile e irricevibile la deduzione di nullita’ attinenti alla notificazione degli atti del processo di cognizione, le quali, quand’anche sussistenti, non sopravvivono al giudicato stesso, che opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimangono coperte.
D’altra parte, attribuire al giudice dell’esecuzione, dotato di una competenza funzionale limitata, essendo la sua giurisdizione una proiezione ridotta di quella esercitata in sede cognitiva, il potere di accertare e dichiarare nullita’ verificatesi in un momento processuale anteriore alla pronuncia della sentenza definitiva, equivarrebbe a riconoscergli la potesta’ di invalidarla in aperto contrasto con un sistema che, se pure contempla eccezioni al principio di intangibilita’ del giudicato, non consente, pero’, in ogni caso che, attraverso l’intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sulla regolare instaurazione del rapporto processuale nell’ambito del procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo. Una volta, pertanto, che, con la sentenze definitiva, il processo e’ pervenuto al suo stadio conclusivo, le eventuali nullita’ riguardanti atti compiuti nel corso dello stesso devono ritenersi superate.
6. Del tutto coerentemente a questa ricostruzione, si colloca il recente intervento regolativo delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’ (Sez. U, del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, n. 15498), le quali hanno affermato che il condannato con sentenza pronunciata in assenza, che intenda eccepire nullita’ assolute ed insanabili, derivanti dall’omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non puo’ adire il giudice dell’esecuzione per richiedere, ai sensi dell’articolo 670 c.p.p., in relazione a detti vizi, la declaratoria della illegittimita’ del titolo di condanna e la sua non esecutivita’; puo’, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 629-bis c.p.p., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullita’.
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che la richiesta formulata dal condannato perche’ sia dichiarata la non esecutivita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 670 c.p.p., in ragione di nullita’ che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non e’ riqualificabile come richiesta di rescissione dei giudicato, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5.
7. In applicazione dei principi appena richiamati, e’ del tutto evidente che l’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullita’ che avrebbe dovuto essere dedotta con il ricorso di cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello, essendosi verificatasi nell’ambito del giudizio di cognizione, nullita’ che, invece, non riguardando la regolarita’ della formazione del titolo esecutivo, non puo’ essere fatta valere con l’incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 670 c.p.p..
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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