Pedone che attraversa fuori dalle strisce è una concausa nella produzione dell’evento

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2241.

La massima estrapolata:

Il comportamento del pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce è una concausa nella produzione dell’evento atteso che su di lui grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.

Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2241

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliano – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16928-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), EREDI DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/1/2017 la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. (OMISSIS) ed altri -quali coniuge e figli della defunta sig.ra (OMISSIS) – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Spoleto n. 445/2015, ha rideterminato -nella misura rispettivamente del 60% e del 40%- la concorrente responsabilita’ della defunta (OMISSIS) e del sig. (OMISSIS), conducente dell’autovettura che in Spoleto il 4/8/2008 la prima aveva investito.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 2054 c.c., comma 1 e articolo 1227 c.c., comma 1, in relazione agli articoli 190 e 191 C.d.S., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito non si sia soffermata a descrivere e valutare la condotta di guida del conducente del veicolo investitore con riferimento “non solo alla presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli articoli 190 e 191 C.d.S., pervenendo all’ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%”.
Lamentano non essersi dalla corte di merito affermata la quantomeno prevalente responsabilita’ del conducente dell’autovettura investitrice laddove, “indipendentemente dalla velocita’ del veicolo, la sig.ra (OMISSIS) al momento dell’investimento si trovava in prossimita’ dello attraversamento pedonale… segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente”.
Con il 2 motivo denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamentano l'”assolutamente omessa e comunque insufficiente” motivazione resa dalla corte di merito circa una questione emersa “sia nella perizia del consulente del PM, sia in sede di c.t.u. dell’ing. (OMISSIS)”.
Si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia attribuito alla (OMISSIS) “una corresponsabilita’ prevalente, solo perche’ la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 m dalle strisce pedonali”, non essendo stata viceversa esaminata la “decisiva e rilevante circostanza” che il conducente l’autovettura investitrice, “solo ove avesse osservato l’obbligo di attenzione previsto dagli articoli 190 e 191 C.d.S., poteva tranquillamente evitare l’investimento”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1 motivo, che la’ dove lamentano non avere la corte di merito “assolutamente spiegato l’iter logico seguito per graduare… la misura della responsabilita’ delle parti, valorizzando unicamente la circostanza meramente soggettiva addebitata alla (OMISSIS)… non comparandola con i ben piu’ pesanti addebiti mossi dai consulenti al (OMISSIS)”, i ricorrenti in effetti inammissibilmente richiedono la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore e’ onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Orbene, nell’affermare che “il comportamento assunto nell’occorsi dalla (OMISSIS) e’ comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli”, e che “il Giudice di prime cure, quindi non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo”, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero fatto piena e corretta applicazione.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realta’ sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solidodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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