Patrocinio a spese dello Stato e il provvedimento di rigetto dell’istanza

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 dicembre 2018, n. 54830.

La massima estrapolata:

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l’autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui agli artt. 79, comma 3 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che assicurano poteri di accertamento sia al giudice dell’ammissione che a quello dell’opposizione, implicano una presunzione di impossidenza vincibile con l’esercizio di tali poteri.

Sentenza 7 dicembre 2018, n. 54830

Data udienza 10 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/01/2018 del TRIBUNALE di PESARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto di rigetto della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro, fondata sulla scarsa attendibilita’ delle dichiarazioni relative al reddito della moglie, desunta dalla variazione di prospettazione tra la prima e la seconda istanza, e sull’inverosimiglianza della asserita completa assenza di reddito, non accompagnata dalla specificazione delle proprie fonti di sostentamento e dall’indicazione di eventuali erogazioni percepite a titolo non occasionale.
2. (OMISSIS) ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento ed ha dedotto la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 96, non potendo negarsi l’accesso al beneficio in esame in base alla mera inverosimiglianza dell’assenza di reddito, tenuto conto, peraltro, del potere dell’ufficio di sollecitazione alla parte e di accertamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, e articolo 96, comma 2, e del reddito percepito dalla moglie dell’istante, sufficiente al mantenimento di entrambi.
3.La Procura generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso merita accoglimento, atteso che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l’autocertificazione di assenza di reddito e’ di per se’ un potenziale inganno e’ illegittimo, in quanto le disposizioni di cui il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 79, comma 3, e articolo 96, comma 2, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell’ammissione e a quello dell’opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell’istante vincibile con l’esercizio di tali poteri (Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017 Cc. – dep. 07/03/2018, Rv. 272248; v. anche Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018 cc.- dep. 31/07/2018, Rv. 273423, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice puo’ vagliare l’attendibilita’ dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettare l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilita’ di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate – fattispecie in cui la Corte, ritenendo che l’istante avesse assolto all’onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l’esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione).
2.A cio’ si aggiunga che l’individuazione dell’onere di specificare i propri mezzi di sostentamento, da parte dell’istante che si affermi privo di reddito, la cui fonte normativa non e’ stata individuata nel provvedimento impugnato, e’ stato, comunque, assolto nel caso di specie, con l’indicazione dei redditi della moglie, e che i fondati motivi in base a cui puo’ essere respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 96, devono basarsi sulle condizioni reddituali, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita’ economiche eventualmente svolte.
3.In conclusione, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Pesaro.

Avv. Renato D’Isa

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