Diniego di concessione in sanatoria per un disimpegno coperto

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 5 dicembre 2018, n. 6904.

La massima estrapolata:

E’ legittimo il diniego di concessione edilizia in sanatoria per la creazione, in difformità del titolo edilizio precedentemente concesso, di un disimpegno coperto (nella specie, zona d’ombra su una terrazza di edificio storico) perché realizza un aumento della superficie utile in quanto consente di svolgere attività del proprietario che, prima della sua realizzazione, non era possibile realizzare. L’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 infatti preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico. La superficie utile è tale quando produce volume utile.

Sentenza 5 dicembre 2018, n. 6904

Data udienza 29 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8437 del 2012, proposto da:
An. Im. di Ma. Ro. & Fi. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Er. St. Da., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
Mo. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Er. St. Da., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza (…);
contro
Comune di (omissis), Ufficio Area Politiche Territoriali Sportello Unico per L’Edilizia e Attività Produttiva, in persona del legale rappresentante pro tempore, Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce-Brindisi-Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE – SEZIONE I, n. 1368/2012, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria – vincolo paesaggistico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce-Brindisi-Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per gli appellanti, l’avvocato Er. St. Da. e, per gli appellati costituiti, gli avvocati dello Stato Pa. De Nu. e Fe. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società appellante è proprietaria dell’Immobile (distinto in catasto al fg. (omissis), p.lla (omissis), sub. (omissis)) ricadente in agro del Comune di (omissis) (LE), alla Via (omissis), in area tipizzata dal vigente P.R.G. (omissis).
Il ridetto immobile – di antichissima costruzione e composto da locali al piano terra, da unità abitative al piano primo ed al piano attico, caratterizzato, quest’ultimo, anche dalla presenza di un ampio terrazzo – è stato ristrutturato a seguito del conseguimento di autorizzazione edilizia n. 408 del 19.2.2002 e di concessione edilizia n. 7019 del 24.9.2002 ed ha ottenuto in data 16.4.2007 attestazione di agibilità .
A seguito di sopralluogo effettuato in data 14.4.2008 la P.m. di (omissis) ha contestato alla società appellante l’avvenuta realizzazione, in difformità dai titoli come innanzi conseguiti, delle seguenti opere edilizie:
– “sulla terrazza posta a quota m. 13,30, zona d’ombra costituita da copertura in legno montata su pilastrini e travi in legno della dimensione di m. 4 circa per m. 11 circa, altezza variabile m. 2,20-2,95, con la parte superiore della copertura ricoperta datogli impermeabilizzanti”;
– “muretto parapetto lungo tutto il perimetro della suddetta copertura dell’altezza variabile di m. 1-1,25 circa, realizzato con mattoni cementizi e allo stato rustico”;
– “sulla terrazza posta a quota m. 9,70 zona d’ombra a est dell’edificio verso la Via (omissis) della dimensione di m. 5,50 circa per m. 4,50 circa, altezza variabile m. 2,20 – 2,70 circa, costituita da copertura in legno montata su pilastrini e travi in legno e con la parte superiore ricoperta da tegole ceramiche”;
– “sulla terrazza posta a quota m. 9,15 n. 2 zona d’ombra contigue a ovest dell’edificio verso la Via (omissis) della superficie di m. 5,50 circa per mq 30,61 circa, in adiacenza ai fabbricati esistenti, costituite da copertura in legno montata su pilastrini e travi in legno e con la parte superiore ricoperta da tegole ceramiche”;
– “sulla terrazza posta a quota m. 9,70 ampliamento del vano sottotetto indicato in progetto come deposito della superficie di mq 2,25 circa, al cui interno è alloggiato il vano ascensore mentre la parete ad est risulta attrezzata con cucina componibile”.
Con ordinanza n. 329 del 26.5.2008 il Dirigente dell’Area delle politiche territoriali del Comune di (omissis) intimava la rimozione delle opere come innanzi rilevate, nonché di una scala della larghezza di m. 1.
In data 30.3.2009, a seguito di sopralluogo effettuato alla presenza dei tecnici del Comune di (omissis), la società ricorrente avanzava istanza (integrata il successivo 17.8.2009), con la quale chiedeva, oltre all’autorizzazione alla demolizione delle coperture in legno e tegole al piano attico e della struttura ombreggiante in legno al piano terrazza, anche, per un verso, l’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 per la scala e le modifiche interne, per altro verso, l’applicazione dell’art. 34 del medesimo D.P.R. 380/01 per il disimpegno coperto e il vano ascensore.
Giusta nota prot. n. 0040702 del 16.9.2009 il Dirigente dell’Area delle politiche territoriali del Comune di (omissis) autorizzava la chiesta demolizione e chiedeva alla Soprintendenza di Lecce parere in ordine alle istanze di accertamento di conformità e di applicazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/01 come innanzi presentate.
Giusta nota prot. n. 0012282 del 23.8.2010 la Soprintendenza di Lecce esprimeva, per un verso, parere favorevole al rilascio di accertamento di conformità per la scala e le modifiche interne, per altro verso, parere contrario all’applicazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/01 per il disimpegno coperto e il vano ascensore che “non rientrano nella casistica prevista dall’art. 167, comma 4 -del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42” in quanto “hanno costituito aumento di superficie e volume”.
In data 18.3.2011 la Società ricorrente presentava all’autorità comunale di (omissis) (che in allegato a nota prot. n. 0019441 del 19.4.2011 del Dirigente dell’Area delle politiche territoriali trasmetteva alla Soprintendenza di Lecce) relazione nella quale attestava l’impossibilità della demolizione del disimpegno coperto e del vano ascensore senza pregiudizio “alla restante parte della copertura e soprattutto all’intero edificio”.
Giusta nota prot. n. 0052873 del 9.11.2011, il Dirigente dell’Area delle politiche territoriali, dando conto del silenzio serbato dalla Soprintendenza di Lecce sulla relazione presentata dalla Società ricorrente in data 18.3.2011, preannunciava il rigetto dell’istanza di applicazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/01 per il disimpegno coperto e il vano ascensore e la demolizione dei medesimi sulla scorta dell’ordinanza n. 329 del 26.5.2008.
Quindi, giusta provvedimento prot. n. 9235 del 12.3.2012, vista la nota con la quale in data 8.11.2011 la Soprintendenza di Lecce aveva confermato il parere reso giusta nota prot. n. 0012282 del 23.8.2010, il Dirigente dell’Area delle politiche territoriali del Comune di (omissis) denegava la “richiesta di compatibilità paesaggistica avanzata… per le opere (disimpegno coperto, ascensore) realizzate abusivamente in (omissis) alla Via (omissis) atteso che le stesse costituendo aumento di superficie coperta e volume non rientrano nella casistica prevista dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/04”.
La società ricorrente proponeva quindi il ricorso n. 843/12 introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al T.A.R. Puglia – Sezione Staccata di Lecce, per l’annullamento dei seguenti atti:
– il provvedimento prot. n. 9235 del 12.3.2012 il Dirigente dell’Area delle politiche territoriali del Comune di (omissis);
– il “provvedimento implicito di rigetto della richiesta di sanatoria in esso -provvedimento prot. n. 9235 del 12.3.2012 a firma del Dirigente dell’Area delle politiche territoriali del Comune di (omissis) – contenuto e di conferma per le opere dichiarate non compatibili dell’ordinanza di demolizione n. 329 del 26.5.2008”;
– la nota prot. n. 0052873 del 9.11.2011 a firma del Dirigente dell’Area delle politiche territoriali del Comune di (omissis);
– i pareri della Soprintendenza di Lecce resi giusta nota prot. n. 0012282 del 23.8.2010 e in data 8.11.2011,
In particolare, lamentava la Società ricorrente:
1. “violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04. Violazione e falsa applicazione degli arti. 146 e 167 del D.Lgs. 42/04. Violazione del principio di irretroattività ex art. 25 Cost.”;
2. “violazione dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/04. Eccesso di potere – Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto”;
3. “incompetenza. Contraddittorietà evidente. Straripamento di potere. Falsa ed erronea valutazione e applicazione dei presupposti di cui all’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/04. Manifesta superficialità “;
4. “eccesso di potere. Difetto evidente di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/90. Falsa ed erronea applicazione dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04. Violazione circolare Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26.6.2009. Violazione e falsa applicazione delle NN.TT.AA. del P.R.G. e del regolamento edilizio del Comune di (omissis)”;
5. “difetto assoluto di istruttoria e di motivazione in relazione all’art. 34 del D.P.R. 380/01. Violazione dello stesso art. 34 del D.P.R. 380/01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”;
6. “eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 36 del D.P.R. 380/01. Illegittimità derivata”.
Il T.A.R. Puglia – Lecce -Sez. I ha respinto il ricorso n. 843/12.
In particolare, in relazione al IV motivo di ricorso ha ritenuto che la realizzazione di un disimpegno coperto determinasse un ampliamento delle potenzialità proprie dell’immobile in esame, consentendo al proprietario tutta una serie di attività – es. installazione di tavoli all’aperto; creazione di aree sosta; aree pic-nic, ecc. – altrimenti precluse. Per tali ragioni, correttamente l’amministrazione ha escluso la compatibilità paesaggistica, venendo in rilievo un’ipotesi tipica di aumento di superfici, e versandosi pertanto al di fuori delle ipotesi eccettuate di cui all’art. 167 co. 4, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Per quel che attiene al vano ascensore, sarebbe bensì vero che: “integra la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi – quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore – di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa” (Cass. Civ, II, 3.2.2011, n. 2566. In termini confermativi, C.d.S, IV, 4.5.2010, n. 2565).
Senonché, la natura di vano tecnico del locale destinato ad alloggiare l’ascensore andrebbe affermata unicamente in rapporto ad esigenze di tipo edilizio, ma sarebbe del tutto fuorviante se rapportata ad esigenze di tutela del paesaggio, come invece accade nel caso di specie. In siffatta ipotesi, invero, sarebbe evidente che la creazione di un vano prima inesistente altera l’originaria volumetria, determinando una conformazione paesaggistica del tutto diversa da quella originaria. Pertanto, del tutto legittimamente l’amministrazione avrebbe ritenuto la sussistenza di un aumento di volumetria nell’opera in esame. La qual cosa impedirebbe la formulazione di un parere positivo di compatibilità paesaggistica, a ciò ostando il divieto di cui all’art. 167, co. 4 cit.
In ordine al V motivo di ricorso ha esposto, invece, che “non diversamente da quanto sopra chiarito, rileva il Collegio che le valutazioni che l’amministrazione deve compiere in punto di compatibilità dell’opera abusiva con il paesaggio sono del tutto differenti da quelle che il ricorrente pretende di richiamare nel caso in esame. Invero, vengono qui in rilievo non già esigenze di tipo edilizio, connesse all’uso e governo del territorio, ma questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni culturali. Per tali ragioni, unica motivazione che il legislatore impone all’amministrazione ai fini della sanatoria dell’abuso in esame è quella che attiene alla positiva ricorrenza delle eccezioni di cui all’art. 167 co. 4 cod. Urbani. E poiché tale motivazione è senz’altro presente nel caso di specie, avendo l’amministrazione puntualmente escluso la sanabilità delle opere in esame, in quanto comportanti aumento dell’originaria volumetria, è evidente che, anche sotto tale profilo, l’impugnato provvedimento si sottrae alle censure mosse in parte qua dalla società ricorrente”.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame la An. Im. di Ma. Ro. & Fi. S.a.s., formulando tre motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Lecce, Brindisi e Taranto.
In corso di causa l’appellante ha ceduto l’immobile alla Mo. S.r.l., per cui anche quest’ultima si è costituita in giudizio.
All’udienza del 29 novembre 2018, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L’appellante espone che il Giudice di prime cure ha rigettato il IV ed il V motivo di ricorso – con i quali la Società ricorrente rilevava che la Soprintendenza di Lecce ed il Dirigente dell’Area delle politiche territoriali del Comune di (omissis) avrebbero, per un verso, erroneamente ritenuto che il disimpegno coperto ed il vano ascensore determinassero incremento di volume e superficie esistenti, per altro verso, omesso di motivare le determinazioni assunte in punto di comprovata impossibilità della demolizione del disimpegno coperto e del vano ascensore senza pregiudizio “alla restante parte della copertura e soprattutto all’intero edificio” – in quanto:
a. “la realizzazione di un disimpegno coperto determina un ampliamento delle potenzialità proprie dell’immobile” e, pertanto, costituisce “un’ipotesi tipica di aumento di superfici”;
b. “la natura di vano tecnico del locale destinato ad alloggiare va affermata unicamente in rapporto ad esigenze di tipo edilizio, ma è del tutto fuorviante se rapportata ad esigenze di tutela del paesaggio”;
c. “vengono… in rilievo non già esigenze di tipo edilizio, ma questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni culturali”, di talché “unica motivazione che il legislatore impone all’Amministrazione ai fini della sanatoria dell’abuso è quella che attiene alla positiva ricorrenza delle eccezioni di cui all’art. 167, comma 4…”.
Ciò premesso, l’appellante afferma l’erroneità della sentenza, per i seguenti motivi:
1.1. Quanto alle affermazioni sub a).
Per quanto di interesse, l’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/04 espressamente prevede che “l’Autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica… nei seguenti casi: a. per i lavori… che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente esistenti”.
L’utilizzo nella ridetta previsione normativa del verbo “creare” riferito alle superfici utili o ai volumi realizzati ex novo o in eccedenza rispetto a quelli esistenti dà contezza del dato formale cui è riconnessa la possibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica da ritenersi ammissibile nei soli casi in cui, per l’appunto, si creino superfici o volumi inesistenti o, comunque, in eccedenza rispetto all’esistente.
Di contro, il legislatore non ha evidentemente inteso escludere l’accertamento di compatibilità paesaggistica in riferimento a superfici o volumi esistenti che, per effetto dei lavori realizzati sine titulo, acquisiscano una funzione (o possibilità di impiego) ulteriore e diversa rispetto a quella originaria.
Laddove, diversamente opinando, si attribuirebbe alla ridetta previsione normativa un significato che, oltre a non trovare conforto nel dettato letterale della stessa, appare nemmanco conforme all’obiettivo del legislatore che è, all’evidenza, quello di penalizzare i soli interventi la cui “portata concreta” sia tale da arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati.
Da tanto palesandosi l’ingiustizia della sentenza gravata nella parte in cui riconnette l’impossibilità dell’accertamento della compatibilità paesaggistica richiesto per il disimpegno coperto non già alla creazione (invero inesistente) di nuove superfici utili o nuovi volumi, bensì all’acquisizione da parte delle superfici utili e dei volumi esistenti di una funzione (o possibilità di impiego) ulteriore e diversa rispetto a quella originaria.
1.2. Il motivo di appello è infondato.
Ebbene la motivazione del T.A.R. sopra riprodotta non sembra affatto ingiusta, ma anzi rispettosa del contenuto normativo, segnatamente l’art. 167 n. 4, lett. a) c.b.c., a mente del quale “L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; …”
Nel caso in esame, è stato a ragione ritenuto che il disimpegno coperto determina un ampliamento delle potenzialità proprie dell’immobile in esame, consentendo al proprietario tutta una serie di attività – es. installazione di tavoli all’aperto; creazione di aree sosta; aree pic-nic, ecc. – altrimenti precluse.
In tali affermazioni, invero, non si rinviene alcuna illogicità, in quanto è coerente sostenere che la creazione di un disimpegno coperto realizzi un aumento della superficie utile, dal momento che è esso consente di svolgere attività che, prima della sua creazione, non era possibile realizzare.
Pur potendosi, senz’altro, ritenere che il disimpegno coperto non ha realizzato, tecnicamente, un volume ulteriore, è indubbio, tuttavia, che lo stesso ha però costituito una “superficie utile” per eventuali ed ulteriori attività del proprietario, appositamente esclusa dal n. 4 dell’art. 167, D.Lgs. n. 42/2004.
La superficie utile è tale quando produce volume utile.
Ed, allora, non può non ricordarsi quanto di recente affermato da questa Sezione, secondo cui:
“Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume e, per altro verso, l’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico” (da ultimo, Cons. Stato VI sez. 19/09/2018 n. 5463).
1.3. Quanto alle affermazioni sub b).
Espone l’appellante che il Giudice di prime cure non nega (ed anzi riconosce) che il vano ascensore è un vano tecnico.
Di contro, il Giudice di prime cure esclude la possibilità di estendere alle valutazioni da effettuarsi ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica di un manufatto costituente vano tecnico la “regola” (valevole dal punto di vista edilizio) per cui il medesimo vano tecnico non deve essere computato ai fini della verifica del rispetto dei limiti di superficie e volume eventualmente posti dalla normativa di riferimento.
1.4 Il motivo di appello è infondato.
La riferita opzione interpretativa, se a prima vista potrebbe risultare compatibile con quanto stabilito dal Ministero per i beni e le attività culturali nella circolare n. 33 del 26.6.2009 in ordine all’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, secondo cui per “”volumi” si intendequalsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”, certamente non tiene conto della più recente giurisprudenza della Sezione, secondo cui: “va ancora una volta evidenziata la perfetta sovrapponibilità, negli ambiti di rispettiva competenza, delle norme di tutela paesistica e di quelle edilizie….Infatti – anche a volere ammettere che, in assenza di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, i volumi tecnici siano irrilevanti sotto il profilo edilizio – ad analoga conclusione non può invece pervenirsi dal punto di vista paesistico, rispetto al quale, come noto, rilevano anche siffatti volumi” (cfr., ex plurimis, Cons.St., sez. VI, sentenze 03/01/2018 n. 32, 02/07/2015 n. 3289). Nella sentenza n. 3289/2015 cit. si afferma oltretutto che “Come ha più volte osservato questo Consiglio di Stato (per tutte, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4079), il vigente art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura (anche ‘interratà ): il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Tale preclusione, all’evidenza, vale tanto più laddove, come nella fattispecie in esame, i nuovi volumi siano del tutto esterni. Del resto, avvalora questa conclusione la stessa lettera della norma in discorso che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”: non è quindi consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcune, escluse”.
1.5. Quanto alle affermazioni sub c).
Espone l’appellante che tutte le considerazioni svolte al precedente punto depongono nel senso della ingiustizia della sentenza gravata nella parte all’esame.
Ed invero, proprio la circostanza (innanzi rilevata) per la quale alcuna norma prevede che possano effettuarsi disparità di valutazione (dal punto di vista edilizio e dal punto di vista paesaggistico) rispetto ad opere che, nella loro consistenza, sono suscettibili di unitaria considerazione, induce ad escludere la possibilità che, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/01, assuma alcun rilievo paesaggistico la valutazione della singola opera di interesse, formulata in termini di impossibilità di demolirla senza pregiudizio della parte realizzata in conformità .
E ciò vieppiù ove si consideri che, laddove non sia possibile procedere a demolizione della singola opera di interesse senza pregiudizio della parte realizzata in conformità, nel senso della ammissibilità di una sanatoria anche paesaggistica dell’abuso depongono evidenti ragioni di proporzionalità dell’azione amministrativa che condurrebbe, senza alcuna ragione reale, a sanzionare l’opera realizzata sine titulo imponendo al privato proprietario un sacrificio (in termini di rinuncia a quanto regolarmente realizzato) che non appare commisurato (ed anzi appare smisurato) rispetto al pregiudizio (anche paesaggistico) se del caso arrecato.
1.6. Anche questo motivo è infondato
Nella specie, invero, vengono in rilievo non già esigenze di tipo edilizio, connesse all’uso e governo del territorio, ma questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni culturali che, per quanto detto nei nn. che precedono, appaiono sensibilmente prevalenti. Per tale ragione, l’unica motivazione che il legislatore impone all’Amministrazione ai fini della sanatoria dell’abuso è quella che attiene alla positiva ricorrenza delle eccezioni di cui all’art. 167 D.lgs. n. 42/2004, che l’Amministrazione ha puntualmente escluso, negando la sanabilità delle opere in esame, in quanto consistenti in un rilevante aumento dell’originaria volumetria con gli innegabili riflessi sul paesaggio di cui s’è detto.
2. Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata integralmente.
3. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
4. Il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello rimane definitivamente a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello rimane definitivamente a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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