Ordine di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. comma 1

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6253.

La massima estrapolata:

Sufficiente a integrare il rispetto dell’ordine di rinnovazione, ex articolo 291 c.p.c., comma 1, la trasmissione dell’originario atto di citazione, in se’ perfetto e completo, unitamente al verbale di causa, comprensivo dell’ordinanza del giudice in cui si disponeva la predetta rinnovazione. Perche’ di rinnovazione possa parlarsi, e’ infatti necessario che nell’atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per cui si procede alla rinnovazione

Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6253

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22316-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti pro tempore della (OMISSIS) SS, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 271/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.



RITENUTO

Che:
1. Con atto di citazione del 19/1/2012 (OMISSIS) e (OMISSIS), personalmente e in qualita’ di legali rappresentanti della (OMISSIS) s.s., convenivano davanti al Tribunale di Brescia i ricorrenti, chiedendo che venisse loro riconosciuto il diritto di prelazione L. n. 817 del 1971, ex articolo 7, comma 2, n. 2, sul fondo rustico di proprieta’ dei convenuti e, per l’effetto, che venisse loro trasferita la proprieta’ di tale fondo.
In data 27/1/2014 il giudice disponeva la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione ex articolo 291 c.p.c. a (OMISSIS), non costituitosi in giudizio.
Ritenendo l’ordine di rinnovazione non eseguito, con ordinanza del 20/6/2014 il Tribunale di Brescia disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., comma 3 e dichiarava l’estinzione del processo.
2. Avverso tale decisione proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che, preliminarmente accertato il corretto adempimento all’ordine di rinnovazione della notificazione, venisse disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado ex articolo 354 c.p.c..
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 271/2017, riteneva adempiuto l’ordine di rinnovazione della notificazione disposto dal giudice istruttore e, per l’effetto, rimetteva la causa al giudice di primo grado.
3. Contro la sentenza ricorrono in cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti pro tempore della (OMISSIS) s.s..
I ricorrenti hanno depositato memoria.



CONSIDERATO

Che:
1. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 291 c.p.c., commi 1 e 3, dell’articolo 307 c.p.c., comma 3, e dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, inesistenza della rinnovazione della notifica della citazione e violazione del termine perentorio ex articolo 291 c.p.c., per avere la Corte di appello di Brescia ritenuto che la notificazione mediante trasmissione dell’originario atto di citazione unitamente ad una parte del verbale di causa sia idonea a soddisfare i requisiti della rinnovazione della notificazione nulla.
2. Il motivo e’ infondato. La Corte di appello di Brescia ha correttamente ritenuto sufficiente a integrare il rispetto dell’ordine di rinnovazione, ex articolo 291 c.p.c., comma 1, la trasmissione dell’originario atto di citazione, in se’ perfetto e completo, unitamente al verbale di causa, comprensivo dell’ordinanza del giudice in cui si disponeva la predetta rinnovazione. Perche’ di rinnovazione possa parlarsi, e’ infatti necessario che nell’atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per cui si procede alla rinnovazione (cfr. Cass., sez. 1, 5/12/1996, n. 10852).
In ogni caso, come rilevato dalla Corte d’appello, nel caso di specie la regolare costituzione del convenuto contumace vale a sanare qualsiasi presunta irregolarita’ della nuova notificazione, comunque tempestivamente compiuta. Come affermato da questa Corte, la costituzione dell’appellato comporta la sanatoria dell’atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass., sez. 1, 10/1/2017, n. 279).
2. Il ricorso va quindi rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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