Omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina la loro inutilizzabilità in sede contenziosa

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 8 marzo 2019, n. 6792.

La massima estrapolata:

L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina la loro inutilizzabilità in sede contenziosa per il verificarsi di una omessa esibizione. Il contribuente per essere sanzionato con la perdita della facoltà i produrre i libri e le altre scritture contabili deve essersi sottratto volutamente alla prova in modo da far dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in corso di giudizio.

Ordinanza 8 marzo 2019, n. 6792

Data udienza 20 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6053-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2646/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata 10/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che:
1. Con la sentenza in epigrafe la CTR di Palermo, ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IVA, IRPEF ed IRAP 2005.
2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale (OMISSIS) ha replicato con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:
1. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, articolo 51, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sanzione di inutilizzabilita’ degli atti, documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, conseguiva automaticamente all’inottemperanza all’invito dell’ufficio; ed il contribuente poteva beneficiare della deroga a detta inutilizzabilita’ solo nelle ipotesi di cui al citato D.P.R., articolo 32, comma 5 e cioe’ solo depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri ed i registri non trasmessi in precedenza e dichiarando contestualmente di non avere potuto adempiere alla richiesta dell’ufficio per causa a lui non imputabile; e nella specie le circostanze di fatto allegate dal contribuente non integravano sul piano giuridico la causa non imputabile, di cui parlava la legge.
2. L’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e’ infondato.
3. La norma preclusiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 4, invocata dall’Agenzia, e’ di natura eccezionale e come tale non applicabile oltre ai casi e tempi da essa considerati.
Essa va applicata in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli articoli 24 e 53 Cost., in modo quindi da non comprimere il diritto alla difesa dei contribuenti e da non obbligare gli stessi ad effettuare pagamenti non dovuti (cfr. Cass. n. 453 del 2013; Cass. n. 27069 del 2016; Cass. n. 7011 del 2018).
Il contribuente pertanto, per essere sanzionato con la perdita della facolta’ di produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinita’ di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio.
L’Agenzia avrebbe dovuto pertanto allegare che, nella specie, vi era stata una specifica richiesta dell’ufficio in ordine alla documentazione de qua e che il contribuente ne avesse rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederla o comunque sottraendola al controllo, con uno specifico comportamento elusivo, chiaramente indirizzato a sottrarsi alla prova.
Invero il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, articolo 10 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria; pertanto non e’ solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l’ufficio e’ tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealta’ e della collaborazione.
Va pertanto ritenuto che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l’inutilizzabilita’ della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Agenzia, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 4); il che nella specie non risulta essere avvenuto.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di (OMISSIS) controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *