Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4448.

La massima estrapolata:

Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella specie, l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641, comma 1, c.p.c., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4448

Data udienza 13 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 8553/’15) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
– controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 485/2014, depositata il 18 agosto 2014 (non notificata);
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per il ricorrente, e (OMISSIS) (per delega), nell’interesse della controricorrente.

RILEVATO IN FATTO

L’ (OMISSIS) s.r.l. notificava in data 2 agosto 2010 al sig. (OMISSIS) il decreto ingiuntivo n. 70/2010 emesso dal Giudice di pace di Strambino. Il predetto ingiunto proponeva opposizione avverso il citato decreto monitorio con atto di citazione notificato all’anzidetta Impresa il 18 novembre 2010. L’adito Giudice di pace, con sentenza n. 53/2012, previo rigetto dell’eccezione pregiudiziale di tardivita’ della formulata opposizione, accoglieva quest’ultima revocando l’impugnato decreto ingiuntivo.
Interposto appello da parte dell’ (OMISSIS) s.r.l. e nella costituzione dell’appellato, il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 485/2014 (depositata il 18 agosto 2014), accoglieva il gravame e, ravvisata la fondatezza del motivo relativo alla prospettata tardivita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’inammissibilita’ dell’opposizione stessa, confermando il decreto ingiuntivo emesso a carico del (OMISSIS), regolando le spese del doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza finale.
A sostegno dell’adottata decisione il giudice di appello, esclusa l’applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 650 c.p.c., rilevava che il (OMISSIS) aveva avuto piena conoscenza del decreto ingiuntivo in data 2 agosto 2010, pur potendo esaminare il fascicolo (contenente soltanto la fattura commerciale e la documentazione bancaria inerente all’assegno insoluto poste a fondamento del ricorso monitorio, gia’ conosciute dall’ingiunto per effetto di una pregressa comunicazione stragiudiziale) solo nella successiva data del 7 ottobre 2010 (in cui era stato restituito alla cancelleria dall’Agenzia delle entrate, alla quale era stato trasmesso erroneamente), ragion per cui avrebbe potuto – in relazione alla prima indicata data – proporre opposizione entro il prescritto termine di 40 giorni, ovvero entro il 25 ottobre 2010, senza che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini previsto dall’articolo 153 c.p.c., comma 2, che, peraltro, il (OMISSIS) non aveva nemmeno invocato.
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il (OMISSIS), al quale ha resistito con controricorso l’ (OMISSIS) s.r.l..
In un primo momento, per la trattazione e la definizione del ricorso si optava per l’adozione delle forme di cui al procedimento previsto dall’articolo 380-bis c.p.c. ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunita’ di rimetterne la discussione alla pubblica udienza dinanzi a questa Sezione, fissata per la data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, – la nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’articolo 650 c.p.c..
In particolare, con tale motivo la difesa del (OMISSIS) ha inteso contestare la legittimita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui con essa il Tribunale di Ivrea ha ritenuto intempestiva l’opposizione pur avendo potuto esso ricorrente esaminare – e, quindi, averne completa conoscenza – il relativo fascicolo inviato per errore all’Agenzia delle Entrate, solo in data 7 ottobre 2010, cosi’ violando l’esercizio del pieno diritto di difesa dello stesso quale ingiunto, non essendo sufficiente a tale scopo la sola conoscenza del decreto ingiuntivo notificato, ragion per cui l’opposizione formulata con la richiesta della notificazione dell’atto di citazione in data 16 novembre (computando come “dies a quo” del termine previsto dall’articolo 641 c.p.c., comma 1, il citato 7 ottobre 2010) avrebbe dovuto ritenersi tempestiva. A tal fine – prosegue la difesa del ricorrente – non poteva essere riconosciuta alcuna rilevanza alla pregressa comunicazione, avvenuta in sede stragiudiziale, ad esso ricorrente della fattura commerciale e dei documenti bancari che erano stati poi posti, quale prova scritta, a fondamento del ricorso monitorio.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – un ulteriore vizio riconducibile alla nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’articolo 153 c.p.c., comma 2.
A tal riguardo la difesa del ricorrente ha prospettato l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui era stata ritenuta non formulata l’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., nel mentre essa era stata gia’ avanzata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, senza che tuttavia venisse valutata dal giudice di appello, non risultando espressamente prevista dalla legge alcuna decadenza per la sua proposizione ne’ alcuna preclusione con riferimento ai vari gradi di giudizio.
3. Rileva il collegio che il primo motivo e’ fondato per le ragioni che seguono avuto riguardo alla denunciata nullita’ del procedimento e della conseguente sentenza, unitamente alla dedotta errata applicazione dell’articolo 650 c.p.c. (nel mentre deve escludersi la sussistenza del dedotto vizio ricondotto al novellato n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., non risultando, invero omesso l’esame di alcun fatto decisivo per il giudizio).
Osserva, in primo luogo, il collegio che lo svolgimento della vicenda processuale e’ pacifica in fatto, nel senso che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla (OMISSIS) s.r.l. era stato notificato al (OMISSIS) il 2 agosto 2010 ma che il relativo fascicolo monitorio era stato inviato per errore all’Agenzia delle Entrate ed era stato restituito alla cancelleria del giudice di pace il 7 ottobre 2010, data dalla quale l’odierno ricorrente (allora ingiunto) ritenne che dovesse decorrere il termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione e che, se applicabile, avrebbe dovuto comportare l’ammissibilita’ dell’opposizione stessa siccome da considerarsi tempestiva.
Cio’ premesso, l’articolo 650 c.p.c. – nel prevedere la forma di opposizione speciale a decreto ingiuntivo c.d. tardiva – ricollega la sua ammissibilita’ alla sussistenza dei casi di irregolarita’ della notificazione del decreto o alla ricorrenza delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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