Opposizione stato passivo e procedimenti che seguono il rito del lavoro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19481.

Opposizione stato passivo e procedimenti che seguono il rito del lavoro

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo in cui sia costituita la procedura si applica il principio di non contestazione che, quando riguardi l’accertamento di pretese retributive di cui il ricorrente abbia fornito propri conteggi, opera distintamente, risultando irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito, alla luce della sentenza prodotta dalla ricorrente circa l’an della spettanza di retribuzioni da determinarsi in separato giudizio, avrebbe dovuto dare rilievo al contegno di non contestazione che la curatela aveva osservato rispetto a conteggi sindacali prodotti dall’istante, escludendo che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga).

Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19481. Opposizione stato passivo e procedimenti che seguono il rito del lavoro

Data udienza 22 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave Fallimento – Opposizione stato passivo – Procedimenti che seguono il rito del lavoro – Principio di non contestazione – Riferimento ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito domandato – Distinzione tra la componente fattuale e quella normativa – Artt. 61. 115 e 191 cpc, 2697 cc e 99 comma 7 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Marcialis, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 31/3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. Alberto Pazzi.

Opposizione stato passivo e procedimenti che seguono il rito del lavoro

RILEVATO IN FATTO

che:
1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di (OMISSIS) s.p.a. non ammetteva al passivo il credito retributivo vantato da (OMISSIS), ritenendo che l’istanza non fosse supportata da titolo e prova idonei.
2. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato in data 31 marzo 2016, rigettava l’opposizione proposta dalla (OMISSIS).
Rilevava, in particolare, l’opponente si era limitata a produrre, a suffragio delle proprie richieste, una sentenza del giudice del lavoro che aveva acclarato l’esistenza, fra la (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15 giugno 1999, condannando il datore di lavoro al pagamento in favore della dipendente “della retribuzione globale di fatto, da determinarsi in separato giudizio, a far data dalla notifica del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e detratto l’aliunde perceptum”. Rimaneva cosi’ determinato non l’ammontare di quanto dovuto alla dipendente, ma il criterio di liquidazione, che tuttavia risultava impossibile da applicare, in mancanza della produzione sia della relata di notifica dell’atto introduttivo del procedimento dinanzi al giudice del lavoro, sia del contratto collettivo di lavoro, sia delle buste paga ricevute nel periodo compreso tra la notifica del ricorso e il dicembre 2007, epoca in cui Alitalia aveva provveduto a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondere la retribuzione effettivamente dovuta.
Peraltro, se alla prima di tali carenze probatorie si sarebbe potuto supplire tramite il riferimento alla successiva pronuncia giudiziale, era impossibile porre rimedio – a giudizio del collegio di merito – alle ulteriori mancanze, in particolare attraverso l’utilizzo dei conteggi sindacali, essendo gli stessi privi di qualsivoglia valenza probatoria, e l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio, che non poteva essere utilizzata dalla parte per fornire la prova dei propri assunti.
3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso (OMISSIS) prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
4.1 II primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale ha ritenuto di disattendere l’opposizione in quanto non era stata prodotta la copia notificata del ricorso al giudice del lavoro al fine di dimostrare la data di messa in mora del medesimo.
Il collegio dell’opposizione, a seguito dell’acquisizione agli atti del verbale della prima udienza tenutasi nella causa di lavoro, avrebbe pero’ potuto individuare la presumibile data di notifica del ricorso introduttivo della lite attraverso tale documento, alla luce del disposto dell’articolo 415 c.p.c., comma 5, o comunque doveva considerare la data in cui l’udienza era stata celebrata.
I giudici di merito, quanto meno, dovevano tenere conto della data della pronunzia della sentenza ai fini dell’individuazione dell’epoca di messa in mora del datore di lavoro.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 61, 115 e 191 c.p.c., articolo 2697 c.c., e L. Fall., articolo 99, comma 7, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti: il Tribunale ha reputato che i conteggi sindacali prodotti dalla lavoratrice fossero privi di qualsiasi valenza probatoria.
La valutazione – in tesi di parte ricorrente – non e’ corretta, in quanto gli stessi non erano stati contestati dalla procedura, sicche’, essendo pacifico l’an debeatur, un simile contegno rendeva indiscutibile anche il quantum debeatur.
I conteggi, inoltre, erano il frutto di puntuali calcoli dell’associazione sindacale di categoria, in applicazione del c.c.n.l. degli assistenti di volo, e risultavano perfettamente lineari ed intellegibili.
Per di piu’, il collegio di merito, nel momento in cui ha escluso l’utilizzabilita’ dei conteggi, doveva procedere all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile.
4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli articoli 1218 e 2697 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale ha attribuito l’onere della produzione delle buste paga per il periodo ricompreso fra la notifica del ricorso di lavoro e il dicembre 2007 alla lavoratrice opponente, malgrado costei non avesse mai avuto la disponibilita’ delle stesse.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati, nei termini che si vanno a illustrare.
5.1 Il collegio dell’opposizione, nel dare atto dell’avvenuta produzione di una sentenza del giudice del lavoro che dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro perfezionato fra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., ha riconosciuto, nella sostanza, che risultasse dimostrato il diritto della lavoratrice a veder ammesso al passivo della procedura il suo credito, da computarsi tenendo conto della retribuzione globale di fatto maturata a decorrere dalla data di deposito del ricorso al netto dell’aliunde perceptum.
Il thema decidendi era costituito, quindi, non dall’an debeatur, ma dalla determinazione del quantum debeatur da ammettere al passivo.
A questo proposito l’opponente ha prodotto appositi conteggi sindacali, che pero’ – a dire del collegio di merito – non giovavano a tal fine, essendo privi di “qualsivoglia valenza probatoria” (pag. 5).
5.2 La consolidata giurisprudenza lavoristica di questa Corte ritiene che nei procedimenti che seguono il rito del lavoro il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, imponga la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che e’ irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (si vedano in questo senso, ex multis e da ultimo, Cass. 20998/2019 e Cass. 5949/2018).
A questo proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 761/2002) hanno avuto modo di precisare che le operazioni di determinazione del quantum in cui consistono i conteggi hanno un contenuto variabile e complesso, frequentemente comprensivo sia di una maggiore specificazione dei fatti costitutivi e del petitum, sia di un’elaborazione contabile che puo’ essere di ampiezza e complessita’ assai differenziata, non solo in relazione al numero dei dati coinvolti, ma anche e principalmente per effetto del contenuto di regole giuridiche, legali o contrattuali, alle quali l’elaborazione da’ concreta applicazione.
Sicche’ la non contestazione rileva diversamente a seconda dell’aspetto dell’elaborazione contabile cui risulta concretamente riferibile: se concerne l’interpretazione data alla disciplina legale o contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un ambito di sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, che non puo’ risultare condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti.
La non contestazione assume, invece, rilevanza laddove riguardi i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica.
5.3 Le regole sopra descritte trovano applicazione anche nell’ambito del giudizio di opposizione stato passivo.
Infatti, il principio di non contestazione previsto dall’articolo 115 c.p.c., (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 14), sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignita’ di regola generale, trova applicazione anche in questo procedimento, nel caso in cui la procedura abbia preso parte al giudizio; cio’ in quanto la mancata contestazione – quale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova – opera in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilita’ del diritto medesimo, che non compete al curatore (Cass. 11047/2015).
5.4 Di conseguenza, nell’ambito di un giudizio di opposizione in cui risultava gia’ accertata, per effetto della statuizione adottata dal giudice del lavoro, l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si trattava di determinare l’importo delle somme dovute alla dipendente, il collegio di merito, piuttosto che negare qualsivoglia valenza probatoria ai conteggi sindacali prodotti, doveva verificare i termini e la specificita’ delle contestazioni sollevate dalla procedura concorsuale rispetto alla quantificazione portata dai conteggi, facendo applicazione del principio secondo cui – come detto – e’ irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo.
Il collegio di merito poi, nel caso in cui avesse constatato l’esistenza di un contegno processuale di non contestazione riferito anche all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione portata dai conteggi, non per questo avrebbe potuto disattendere in toto le loro risultanze, dovendo invece procedere alla cognizione di tale disciplina oppure, ove la stessa fosse risultata impossibile da compiere, ad escludere la rilevanza dei conteggi per la sola parte correlata a un problema interpretativo di regole contrattuali o legali, con salvezza della residua porzione.
5.5 Ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del credito retributivo della (OMISSIS) occorreva poi tenere conto della documentazione ritualmente prodotta dall’opponente, verificandone il contenuto onde individuare l’epoca di decorrenza dell’obbligo retributivo che era stato addossato alla datrice di lavoro a seguito della declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro. Verifica che lo stesso collegio di merito ha ammesso di poter effettuare utilmente, quanto meno “utilizzando, come dies a quo per il computo della retribuzione, la data della successiva pronunzia giudiziale” (pag. 5).
5.6 Va escluso, infine, che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga. In vero, il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto, quale fatto estintivo o modificativo del diritto azionato, costituisce l’oggetto di una specifica eccezione del convenuto, volta a far dichiarare l’estinzione del diritto azionato o la sua modificazione, sul quale incombe il relativo onere probatorio, in applicazione della regola stabilita dall’articolo 2697 c.c., comma 2.
Spettava quindi alla procedura, quale soggetto processuale che eccepiva che il diritto di controparte si fosse parzialmente estinto a seguito della corresponsione di alcune mensilita’ retributive, dimostrare i fatti su cui una simile eccezione si fondava, attraverso la produzione delle buste paga e dei documenti comprovanti l’effettivo versamento della retribuzione dovuta.
6. Il provvedimento impugnato andra’ dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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