Opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27715.

L’opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta quando ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in giudicato della sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla causa promossa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal giudice di secondo grado.

Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27715. Opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado

Data udienza 31 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Rapporti tra confinanti – Distane legali – Arretramento delle costruzioni – Presupposti – Articoli 106 e 331 cpc – Contraddittorio – Opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado – Articolo 404 cpc – Litisconsorzio necessario – Articoli 344 e 384 cpc – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 1238 del 2015 – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21369/2016 proposto da:
(OMISSIS) SNC IN PERSONA DEI SUOI LEGALI RAPP.TI PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
COMUNE DI PESARO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 771/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado

FATTI DI CAUSA

La snc (OMISSIS). ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Pesaro, causa per opposizione di terzo, ex articolo 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 600/2002 resa dal medesimo Tribunale, ed all’uopo evoco’ nel giudizio (OMISSIS), la srl (OMISSIS) ed il Comune di Pesaro. Sosteneva la societa’ opponente che il (OMISSIS), quale titolare del fondo confinante, ebbe a proporre lite avverso la srl (OMISSIS) – poi srl (OMISSIS) – chiedendo l’arretramento delle costruzioni erette dalla societa’ edile sul fondo confinante poiche’ non a distanza legale dai confini.
Nel corso del giudizio avanti il Tribunale, previa cancellazione dell’annotazione della lite, parte delle costruzioni erano state vendute dalla srl (OMISSIS) all’odierna societa’ opponente e l’ordine del Tribunale di arretramento delle costruzioni erette dalla srl (OMISSIS), in parte anche sue, pregiudicava il suo diritto.
Pertanto la snc (OMISSIS) evoco’ in giudizio le originarie parti del procedimento concluso con la sentenza esecutiva opposta, nonche’ il Comune di Pesaro, quale soggetto ritenuto litisconsorte necessario poiche’ corresponsabile del danno cagionatogli per aver rilasciato concessione edilizia viziata in ragione del mancato rispetto della distanza legale dal confine.
Il Tribunale pesarese rilevo’ l’inammissibilita’ dell’azione, ex articolo 404 c.p.c., proposta, poiche’ la sentenza opposta, resa nel 2002 dal Tribunale, era stata impugnata avanti la Corte d’Appello di Ancona e da questa confermata, sicche’ la sentenza, eventualmente, da opporre era la decisione d’appello e non piu’ quella di primo grado, nonche’ rilevo’ la carenza di legittimazione dell’Ente locale, non parte del procedimento originario.
Avverso detta decisione la snc (OMISSIS) propose gravame avanti la Core d’Appello di Ancona, che resistendo tutte le altre parti, rigetto’ l’impugnazione, osservando come effettivamente, una volta impugnata la prima sentenza e deciso il gravame, l’unico titolo diveniva la decisione assunta dal Giudice d’appello contro la quale, dunque, era possibile l’opposizione, mentre alcun interesse giuridico sosteneva l’opposizione contro la sentenza di prime cure oramai sostituita da quella d’appello.
Inoltre la Corte dorica rilevava come, correttamente, il Tribunale aveva rilevato la carenza di legittimazione del Comune di Pesaro poiche’ non parte del procedimento concluso con la sentenza oggetto d’opposizione di terzo.
La snc (OMISSIS). ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, illustrato anche con atto denominato controricorso da qualificarsi siccome memoria difensiva.
Il Comune di Pesaro ha resistito con controricorso siccome (OMISSIS), che ha pure depositato nota difensiva.
Ha resistito con controricorso la srl (OMISSIS), societa’ nelle more dichiarata fallita sicche’ e’ intervenuta nel procedimento la curatela fallimentare, che ha pure depositato nota difensiva finale.

Opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla snc (OMISSIS) appare privo di fondamento e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione sviluppato, la societa’ ricorrente denunzia violazione delle norme ex articoli 404, 405, 406 e 354 c.p.c., in quanto il Collegio anconetano, pur in presenza di suo interesse ad agire in opposizione di terzo – nella specie anche revocatoria ex articolo 404 c.p.c., comma 2 – poiche’ un tanto era comunque consentito ai soggetti pregiudicati dalla sentenza opposta ma non parte del procedimento al cui esito fu emessa, tuttavia ha ritenuto la sua carenza d’interesse ad opporre la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 600/02.
Inoltre l’unico suo rimedio di piena tutela del suo diritto era la svolta opposizione poiche’ al momento dell’avvio di detta causa, nel procedimento d’appello promosso contro la sentenza n. 600/02 del Tribunale di Pesaro dalla srl (OMISSIS), era gia’ stata celebrata l’udienza di comparizione, sicche’ l’intervento ex articolo 344 c.p.c., scontava le conseguenti preclusioni ed, inoltre, non avrebbe potuto evocare in causa l’Ente locale, la cui chiamata in causa, richiesta dalla societa’ edile in prime cure ed autorizzata, pero’ non era stata effettuata dalla stessa.
Inoltre, osservava la societa’ ricorrente, e’ insegnamento di legittimita’ che vi puo’ ben esser contemporanea pendenza di impugnazione ordinaria e straordinaria, i cui momenti d’interazione vanno risolti in forza della disciplina sulla sospensione per pregiudizialita’ o della riunione dei procedimenti, se possibile.
Con la seconda ragione di doglianza la societa’ ricorrente deduce violazione delle regole di diritto portate negli articoli 106 e 331 c.p.c., in quanto la Corte dorica ha ritenuto estraneo alla lite l’Ente locale evocato in causa, benche’ lo stesso era da qualificare siccome litisconsorte necessario in relazione alla lite sulla questione di merito introdotta con l’opposizione, stante che ebbe a rilasciare concessione edilizia, evidentemente viziata, se non rispettate le distanze legali, tanto che pure ne fu autorizzata la chiamata in causa nel giudizio originario, non effettuata dalla parte istante.
Il dispositivo della sentenza resa dal Collegio dorico appare conforme a diritto, ma la motivazione con la quale vi perviene va corretta, ex articolo 384 c.p.c.. Difatti e’ affermazione corretta – ed anche parte ricorrente lo riconosce – che la sentenza d’appello, confirmativa di quella impugnata, concorre a formare con la sentenza di primo grado il titolo esecutivo in senso sostanziale, ma, nella specie non e’ corretta l’affermazione che sempre e solo la decisione d’appello puo’ esser oggetto di opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c..
Difatti la lettera del citato articolo consente alla parte l’opposizione avverso la sentenza, che pregiudica i suoi diritti, ” passata in giudicato ovvero esecutiva “, sicche’ anche la sentenza di prime cure, quando esecutiva come nella specie – disponendo l’arretramento dei fabbricati a distanza legale – puo’ essere autonomamente soggetta all’opposizione ex articolo 404 c.p.c., pur in pendenza del giudizio di impugnazione.
Difatti anche la possibilita’ che la prima sentenza possa esser messa, nelle more dell’appello, in esecuzione configura il pericolo per i diritti del terzo estraneo alla lite, ossia la situazione salvaguardata dalla citata norma processuale.
E la pendenza del giudizio di gravame avverso la sentenza oggetto di opposizione non configura ostacolo giuridico – come paiono aver ritenuto i Giudici marchigiani – alla proposizione d’azione ex articolo 404 c.p.c., avverso la prima sentenza, bensi’ gravata, ma esecutiva.
Nemmeno puo’ postularsi che il terzo leso abbia esclusivamente il rimedio dell’intervento in appello ex articolo 344 c.p.c., poiche’ un tanto, per la lettera della legge – articoli 344 e 404 c.p.c. – e’ mera sua facolta’ che, solo se esercitata, preclude il rimedio dell’opposizione ex articolo 404 c.p.c., in quanto il soggetto in tal modo non e’ piu’ terzo rispetto alla decisione impugnata – Cass. sez. 1 n. 12070/13.
Nella specie, inoltre, risulta dato pacifico, perche’ affermato nella sentenza impugnata e riferito dal ricorrente nella descrizione del procedimento in corso, che l’opposizione di terzo, avverso la sentenza n. 600/02 del Tribunale di Pesaro, venne proposta dalla snc (OMISSIS) quando ancora pendente – s’era svolta l’udienza di comparizione – il giudizio di gravame avanti la Corte dorica in relazione alla medesima sentenza.
E siffatta situazione risulta ben possibile stante l’autonomia del procedimento di opposizione di terzo rispetto a quello d’appello avverso la medesima sentenza, posto che – come visto dianzi – l’opposizione, ex articolo 404 c.p.c., e’ possibile anche contro le sentenze esecutive non passate in giudicato e che il terzo leso nel suo diritto non ha come unico rimedio l’intervento, ex articolo 344 c.p.c., nel giudizio d’appello, quando pendente – Cass. SU n. 1238/15.
La questione posta in causa, ossia la contemporanea pendenza del giudizio ex articolo 404 c.p.c. e del procedimento d’appello avverso la medesima sentenza di primo grado e le reciproche interferenze – come insegna in linea generale Cass. sez. 2 n. 15353/10, trova componimento, non gia’ mediante intervento sui procedimenti, ossia escludendo la possibilita’ di scelta tra i modi offerti dall’ordinamento processuale per la difesa del proprio diritto leso, bensi’ in dipendenza degli effetti dei rispettivi autonomi provvedimenti definitivi con riguardo decisivo al tempo della loro adozione.
Pertanto la trattazione dei due giudizi procedera’ autonomamente senza reciproche interferenze, ma l’intervento del giudicato sulla decisione d’appello avverso la sentenza opposta prima della decisione definitiva nel giudizio d’opposizione, ex articolo 404 c.p.c., comporta la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’azione ex articolo 404 c.p.c., avviata avverso la medesima sentenza di prime cure – Cass. sez. 2 n. 18130/20 – poiche’ la stessa oramai e’ sostituita da quella d’appello passata in giudicato, che sola potra’ esser oggetto di opposizione di terzo, siccome stabilito dalla Corte dorica.
Ovviamente il passaggio in giudicato della sentenza, resa nel procedimento ex articolo 404 c.p.c., esplichera’ i medesimi effetti dianzi illustrati sul procedimento d’impugnazione ordinaria della medesima sentenza di prime cure quando ancora in corso, poiche’ la sentenza impugnata superata dalla nuova decisione di merito sulla medesima questione.
Di conseguenza va fissata la seguente regola di diritto ” puo’ esser proposta opposizione di terzo, ex articolo 404 c.p.c., avverso sentenza di primo grado esecutiva anche pendente il giudizio di impugnazione ordinaria, ma il passaggio in giudicato della sentenza d’appello afferente la medesima decisione di prime cure comporta la sopravvenuta carenza d’interesse alla promossa causa ex articolo 404 c.p.c., poiche’ la sentenza opponibile diviene quella resa dal Giudice d’appello”.
La seconda ragione di doglianza afferente la statuizione relativa alla posizione del Comune di Pesaro rimane assorbita indirettamente, poiche’ collegata all’azione d’opposizione di terzo divenuta inammissibile, come rettamente rilevato dai Giudici del merito.
Nel regolare le spese di questo giudizio di legittimita’ – causa avviata ante 2006 – reputa la Corte concorrano giusti motivi per compensarle tra la societa’ ricorrente, il (OMISSIS) e la srl (OMISSIS), oggi suo fallimento, parti del giudizio presupposto.
Mentre la societa’ ricorrente – soccombente – va condannata a rifondere al Comune di Pesaro, non parte del giudizio presupposto in cui fu emessa la sentenza opposta, le spese di questo giudizio di legittimita’ tassate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Concorrono in capo alla societa’ ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato pari a quello versato, ove dovuto, all’atto dell’iscrizione a ruolo della lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente a rifondere al Comune di Pesaro le spese di questo giudizio di legittimita’, tassate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, mentre compensa le spese di questa lite con relazione alle altre parti processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della societa’ ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

 

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