Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 ottobre 2021| n. 27680.

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale.

Sentenza|12 ottobre 2021| n. 27680. Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Incendio – Contratto di assicurazione – Clausole di limitazione delle conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio – Configurabilità come clausole limitative della responsabilità – Censure di mero fatto – Inammissibilità – Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 4748/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4182/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 13/04/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e la dichiarazione d’inammissibilita’ dei ricorsi incidentali;
rilevato che nessuna delle parti ha chiesto la discussione orale, come previsto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; osserva quanto segue.

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

FATTI DI CAUSA

1) La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4182 del 19/06/2018, nel decidere una complessa controversia, risultante dalla riunione di due cause incardinate entrambe in primo grado dinanzi al Tribunale di Frosinone e aventi ad oggetto le domande risarcitorie e di manleva originate da un incendio causato da un dipendente (tale (OMISSIS), contumace in appello, rimasto intimato) della (OMISSIS) S.r.l., a un capannone della (OMISSIS) S.r.l. – assicurata per incendio da (OMISSIS) S.p.a. – andato completamente distrutto, durante lavori eseguiti da (OMISSIS) s.r.l. – assicurata per responsabilita’ civile da (OMISSIS) S.p.a. – con pannelli prodotti dalla (OMISSIS) S.p.a. ed installati dalla (OMISSIS) S.p.a., ha:
dichiarato inammissibile l’appello del chiamato in causa (OMISSIS); riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la clausola contrattuale contraddistinta dal n. 18 del contratto d’assicurazione contro i danni tra la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) S.r.l., che era stata ritenuta nulla dal primo giudice, attenesse soltanto alla delimitazione dell’oggetto del contratto e, conseguentemente, ha condannato (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l. in solido al risarcimento dei danni liquidati in oltre Euro seicentottantamila (Euro 689.063,99) in favore di (OMISSIS) S.p.a., assicuratrice della (OMISSIS) S.r.l., e di oltre Euro duecentotrentamila (Euro 234.362,15) in favore di (OMISSIS) S.r.l., ed ha ridotto l’ammontare del dovuto da parte della (OMISSIS) S.p.a. alla (OMISSIS) S.r.l., a titolo di manleva, a poco piu’ di Euro centocinquantamila (Euro 154.937,05) e ha, infine, riformato la sentenza di prime cure in punto di spese di lite tra (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., con condanna dell’ (OMISSIS) S.p.a. al pagamento di Euro venticinquemila per il primo grado e di Euro tremilacinquecento per il grado d’appello e le ha compensate tra tutte le altre parti (con riferimento al grado di appello).
2) Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con tre motivi la (OMISSIS) S.r.l..
2.1) La (OMISSIS) S.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale (autonomo).
2.2) La (OMISSIS) S.p.a. resiste con controricorso, pure contenente ricorso incidentale su quattro motivi.
2.3) Resiste la (OMISSIS) S.p.a., con controricorso contenente ricorso incidentale.
2.4) La (OMISSIS) S.r.l. deposita controricorso avverso il ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a. ed ha, altresi’, depositato, ritualmente, memoria, nel termine, di cinque giorni anteriori all’udienza, di cui all’articolo 378 c.p.c..
3) All’esito dell’udienza pubblica del 13 aprile 2021, svoltasi nella modalita’ disciplinata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

 

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

4) Ai fini di una compiuta esposizione delle ragioni della decisione e’ opportuno esaminare preliminarmente i ricorsi della (OMISSIS) S.p.a. e della (OMISSIS) S.p.a., rispetto ai quali si rilevano profili di inammissibilita’.
5) Il controricorso di (OMISSIS) S.p.a. e’ firmato dalla sola avvocatessa (OMISSIS), la quale non risulta iscritta all’albo degli avvocati cassazionisti, o meglio dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come da controllo effettuato sul sito di questa Corte e del Consiglio Nazionale Forense, e non risulta firmato anche dall’avvocato (OMISSIS), che figura pure nella procura in calce al ricorso, su foglio separato, ed e’ l’unico cassazionista tra i due.
In difetto di una tale iscrizione, l’avvocato (OMISSIS) e’ privo dello ius postulandi.
L’onere di allegare il contrario grava sul difensore interessato, che puo’ assolverlo producendo una certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., comma 2, oppure allegandola in una memoria difensiva ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.; in assenza di una tale contraria allegazione ed essendo destinatario unico della procura alle liti, il difensore non iscritto al detto albo non ha il potere di certificate l’autenticita’ della firma del mandante (giurisprudenza costante: da ultimo si veda Cass. n. 02156 del 31/01/2014 Rv. 629423 – 01).
Poiche’ nel ricorso manca la firma anche da parte di altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore, il ricorso e’ nullo (anche in questo caso la giurisprudenza di questa Corte e oramai attestata: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25385 Rv. 651165 – 01).
5.1) Il ricorso incidentale della (OMISSIS) S.p.a. e’, quindi, dichiarato inammissibile, in conseguenza della rilevata nullita’ della procura alle liti in favore dell’avvocato (OMISSIS), in quanto (Cass. n. 15338 del 13/09/2012 Rv. 623807 – 01) ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell’articolo 365 c.p.c., e’ necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all’atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso.
6) Il ricorso, pure esso incidentale, di (OMISSIS) S.p.a. e’ stato notificato in data 22/03/2019.

 

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

 

L’ultima notifica del ricorso principale, effettuata da (OMISSIS) S.r.l. alla (OMISSIS) S.p.a. risaliva al 08/02/2019.
Il ricorso dell’ (OMISSIS) S.p.a. e’ pertanto, inammissibile in quanto notificato oltre quaranta giorni dall’ultima notifica del ricorso principale, come affermato da questa Corte in pronunce oramai risalenti, il cui orientamento si intende confermare (Cass. n. 11602 del 02/08/2002 Rv. 556569 – 01; Cass. n. 2516 del 09/02/2016 Rv. 638617 – 01): “Il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalita’ non puo’ considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilita’ e’ condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu’ venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale”.
6.1) Il ricorso incidentale della (OMISSIS) S.p.a. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
7) Deve, quindi, procedersi all’esame dei ricorsi della (OMISSIS) S.r.l., da considerarsi principale, e della (OMISSIS) S.r.l..
8) I motivi del ricorso (OMISSIS) S.r.l censurano come segue la sentenza d’appello.
8.1) Il primo mezzo muove censure di nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa motivazione in ordine alla specifica valutazione del contenuto delle clausole del contratto di polizza n. 21970018 (cod. prodotto 1363) sub articolo 18 lettera C) punti 2 e 5, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta.
8.2) Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articoli 1362, 1363 e 1370 c.c., in ordine alla interpretazione dei contratti, nonche’ dell’articolo 1341 c.c., comma 2, per la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole contrattuali vessatorie.
8.3) Il terzo e ultimo motivo dell’impugnazione della (OMISSIS) S.r.l. afferma nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per ultrapetizione, con riferimento alla omessa considerazione della rinuncia agli atti del giudizio di appello intercorsa tra (OMISSIS) S.p.a. ed (OMISSIS) S.p.a. nonche’ per omessa pronuncia in ordine alla condanna di (OMISSIS) S.p.a. a manlevare (OMISSIS) S.r.l. per gli esborsi in favore di (OMISSIS) S.r.l..
8.4) I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.
8.4.1) Essi sono inammissibili: la (OMISSIS) S.r.l. non aveva stipulato alcun contratto di assicurazione con la (OMISSIS) S.p.a., che viceversa assicurava la (OMISSIS) S.r.l..
8.4.2) La sentenza del giudice dell’appello territoriale ha coerentemente, sebbene concisamente, motivato sul punto, in ordine all’impugnazione di merito svolta dall’ (OMISSIS) S.p.a., affermando che nel contratto di assicurazione sono da considerarsi clausole limitative della responsabilita’, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono pertanto soggette a specifica approvazione scritta – le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia in quanto specificano il rischio garantito.

 

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

 

A sostegno della propria motivazione la Corte territoriale ha, altresi’, richiamato giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 08235 del 07/04/2010 Rv. 612447 – 01).
In ordine al profilo relativo all’interesse ed alla legittimazione della (OMISSIS) S.r.l. deve rilevarsi che, come gia’ prospettato, (OMISSIS) S.p.a. non e’ l’assicuratrice della (OMISSIS) S.r.l., bensi’ della (OMISSIS) S.r.l. e in carenza di azione diretta, come nell’ambito della disciplina della responsabilita’ civile auto, la prospettazione relativa alla nullita’ della clausola da parte del terzo danneggiato non e’ ammissibile (Cass. n. 26019 del 05/12/2011 Rv. 620319 – 01 e n. 08885 del 14/04/2010 Rv. 613078 – 01; Cass. n. 00925 del 17/01/2017 Rv. 642699 – 01 richiamata da parte ricorrente e’ inconferente rispetto al caso di specie, in quanto si limita a qualificare la posizione dell’assicuratore in ordine alle spese).
8.4.3) Con riferimento alla censura relativa alla violazione delle norme sull’interpretazione, deve premettersi che l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed e’ insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimita’ avere ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti, bensi’ solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte: Cass. n. 07597 del 31/03/2006 Rv. 587980 – 01; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016);
– pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimita’ (Cass. n. 17168 del 09/10/2012 Rv. 624346 – 01; Cass. n. 05595 del 11/03/2014 Rv. 630563 – 01; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016);
– di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007 Rv. 595003 – 01; Cass. n. 19044 del 03/09/2010 Rv. 614628 – 01).
Nel ricorso all’esame la censura e’ volta a fare valere una diversa interpretazione, ma non supera la preclusione derivante dai limiti sopra richiamati, che in questa sede il Collegio ritiene di ribadire.

 

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione

 

8.5) Il terzo motivo e’ del pari inammissibile, ma per diversa ragione: con esso la (OMISSIS) S.r.l. va falere un vizio della sentenza che concerne i rapporti tra diverse (da se’) parti processuali, ossia tra la (OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) S.p.a., in quanto parti rinuncianti agli atti del giudizio di appello. Non si vede, invero, quale sia l’interesse, in punto di utilita’ giuridica, dell’impugnazione della (OMISSIS) S.r.l..
Altrettanto e’ ad affermarsi con riferimento all’ulteriore censura contenuta nel terzo mezzo, relativa alla mancata pronuncia (di condanna) sulla manleva di (OMISSIS) S.p.a. in favore di (OMISSIS) S.r.l.:
trattasi di capo della decisione relativo a parti diverse dall’impugnante e rispetto al quale non e’ evidenziata un’utilita’, diretta o riflessa che potrebbe derivare alla (OMISSIS) S.r.l. dall’accoglimento del motivo.
8.6) Il ricorso, principale, di (OMISSIS) S.r.l., nel rilievo dell’inammissibilita’ di tutti e tre i motivi sui quali e’ articolato va, quindi, dichiarato inammissibile.
9) Il ricorso incidentale di (OMISSIS) S.r.l. e’ composto da due motivi.
9.1) Il primo di essi deduce: in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1341, 1362, 1363 e 1370 c.c., nonche’ dell’articolo 1341 c.c., comma 2.
9.2) Il secondo mezzo deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’articolo 132 c.p.c., nullita’ della sentenza per omessa valutazione delle clausole del contratto.
9.3) I motivi suddetti sono pressocche’ speculari ai primi due motivi del ricorso (OMISSIS) S.r.l. e pertanto, sebbene la (OMISSIS) S.r.l. abbia stipulato il contratto di assicurazione con (OMISSIS) S.p.a. e ne sia parte direttamente interessata a farne rilevare la nullita’, il primo mezzo e’ inammissibile, in quanto la violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale non appare adeguatamente prospettata, poiche’ la motivazione della Corte territoriale ha preso in adeguata considerazione il testo contrattuale di riferimento e, in ogni caso, deve, anche con riferimento a questo motivo, ribadirsi quanto sopra scritto con riferimento al pressoche’ identico motivo di ricorso della (OMISSIS) S.r.l. (punto 8.4.3) con riferimento all’impugnazione avente ad oggetto l’applicazione delle norme d’interpretazione del contratto.
9.4) Il secondo mezzo e’ infondato, in quanto, come sopra evidenziato per il ricorso principale della (OMISSIS) S.r.l., la motivazione sul punto della Corte territoriale e’ espressa a pag. 5., laddove affermato che: “Il limite quantitativo di esposizione apposto alla copertura assicurativa deve ritenersi una mera specificazione del rischio assicurato, come tale non assoggettato alle prescrizioni delle clausole vessatorie”.
9.5) Il ricorso incidentale della (OMISSIS) S.r.l. deve, pertanto, essere rigettato.
10) In conclusione, la decisione compendiata nel dispositivo e’ cosi’ articolata: il ricorso principale della (OMISSIS) S.r.l. e’ dichiarato inammissibile come pure l’incidentale (OMISSIS) S.r.l. e l’incidentale (OMISSIS) S.p.a.; il ricorso incidentale (OMISSIS) S.r.l. e’ rigettato.
11) In considerazione della reciproca soccombenza, per ragioni di merito o di rito, che investe tutte le parti di questa fase, si reputa equo disporre compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimita’.
12) La statuizione di rigetto e comunque di inammissibilita’, sia del ricorso principale che dei ricorsi incidentali, comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente a quello per il ricorso e per i controricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U. sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e i ricorsi incidentali di (OMISSIS) S.p.a., di (OMISSIS) S.p.a. e rigetta il ricorso di (OMISSIS) S.r.l.;
compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e delle controricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso e rispettivamente per i controricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *