Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dall’ausiliario alla vendita

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10060.

La massima estrapolata:

L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dall’ausiliario alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare deve essere notificata al debitore esecutato, in quanto questi è il soggetto che subisce gli effetti giuridici del decreto impugnato, dovendo trovare applicazione il principio per cui il diritto al giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., deve essere soddisfatto con il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del giudizio e dell’ordinanza emessa a seguito di ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario, non notificato all’esecutato).

Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10060

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7925-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., quale mandataria della (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) presso il cui studio a (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesse e dall’Avocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI VELLETRI del 21/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Velletri, con l’ordinanza in epigrafe, ha respinto l’opposizione proposta dall’ (OMISSIS) s.p.a., ai sensi dell’articolo 170 TUSG e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15 nei confronti del decreto con il quale il giudice dell’esecuzione aveva liquidato, in favore dell’avv. (OMISSIS), il compenso maturato quale “ausiliario della vendita” nella procedura esecutiva immobiliare n. 177/2013 R.G..
Il tribunale, intanto, ha ritenuto che il decreto di liquidazione possa ritenersi motivato per relationem avendo il resistente richiesto la liquidazione del compenso per l’attivita’ svolta ai fini della relazione preliminare della procedura esecutiva richiamata “come da tariffa redatta con provvedimento dal G.E.”.
Il tribunale, inoltre, dopo aver evidenziato “dalla tariffa predisposta dal G.E. al fine di assicurare trasparenza ed uniformita’ nelle liquidazioni e’ previsto un compenso a favore del professionista di Euro 1.700,00 ove dall’atto di precetto risulti un credito ricompreso tra Euro 100.001 ed Euro 200.000,00…”, ha rilevato che, nella specie, con il precetto notificato, era stato intimato il pagamento della somma di Euro 156.309,72 ed ha, per l’effetto, ritenuto che le doglianze della ricorrente fossero infondate.
L’ (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria della (OMISSIS) s.p.a., con ricorso notificato il 24/3/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione dell’ordinanza.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso spedito per la notifica il 29/4/2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 168 TUSG, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, ritenendo che il decreto di liquidazione possa essere motivato per relationem, non ha provveduto ad annullare il decreto stesso rilevando, se del caso d’ufficio, che la tariffa predisposta unilateralmente dal G.E. era ed e’ da ritenersi nulla e/o inesistente e/o invalida in quanto redatta in violazione della normativa in vigore, come eccepito a mezzo del primo dei motivi di doglianza esposti nell’opposizione avverso il decreto di liquidazione.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la nullita’ dell’ordinanza impugnata, con riferimento agli articoli 112 e 132 c.p.c. e l’omessa pronuncia sul secondo motivo d’impugnazione, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha pronunciato su due delle tre censure che la stessa aveva articolato nell’opposizione proposta nei confronti del decreto di liquidazione.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione della L. n. 319 del 1980, articolo 4 come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi, e del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha giustificato l’importo dei compensi facendo espresso riferimento alla “tariffa predisposta dal G.E. al fine di assicurare trasparenza ed uniformita’ nelle liquidazioni”, senza, tuttavia, considerare non solo che tale tariffa e’ stata predisposta unilateralmente dallo stesso G.E. con atto del 4/1/2011, sulla cui valenza normativa, pero’, e’ lecito dubitare, facendo riferimento alle tariffe professionali degli avvocati per l’attivita’ stragiudiziale, ma anche che l’attivita’ delegata del consulente, in quanto disciplinata dalla L. n. 319 del 1980, avrebbe dovuto essere liquidata, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci previste dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, facendo ricorso non alla predetta tabella ma al criterio di liquidazione basato sul tempo trascorso.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 179 bis disp. att. c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 313 del 1999, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui, ove si dovesse ritenere che le operazioni delegate rientrino fra i compiti del delegato alla vendita, il tribunale ha liquidato il compenso maturato in difformita’ di quanto previsto dall’articolo 179 bis disp. att. c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 313 del 1999, che vi ha dato attuazione, il quale prevede un compenso graduale per specifiche attivita’ delegate, fra le quali non rientrano quelle oggetto di liquidazione nel decreto impugnato, laddove il decreto impugnato ha previsto un compenso fisso pero’ la sola redazione della relazione preliminare ed una percentuale dell’1,09% pari quasi al massimo (1,25%) dei compensi stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 313 del 1999 per tutte le attivita’ delegate al professionista.
5. La Corte rileva che l’atto con il quale l’ (OMISSIS) s.p.a. ha proposto opposizione, ai sensi degli articoli 170 TUSG e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15 nei confronti del decreto con il quale il G.E. ha liquidato, in favore dell’avv. (OMISSIS), il compenso maturato quale “ausiliario della vendita” nella procedura esecutiva immobiliare n. 177/2013 R.G., non risulta notificato all’esecutato, che pure e’ il soggetto che, in definitiva, sul piano sostanziale, subisce gli effetti giuridici del decreto di liquidazione impugnato, in violazione del principio per cui, nel processo di esecuzione, il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell’articolo 111 Cost., dev’essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette (cfr. Cass. n. 24532 del 2009).
6. La Corte, quindi, dichiara la nullita’ del giudizio di prime cure e dell’ordinanza impugnata e, per l’effetto, decidendo sul ricorso, ne dispone, a norma del comb. disp. dell’articolo 383 c.p.c., u.c. e articolo 354 c.p.c., la cassazione con rinvio al tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: dichiara la nullita’ del giudizio di prime cure e dell’ordinanza impugnata e, decidendo sul ricorso, cassa quest’ultima con rinvio al tribunale di Velletri in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

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