L’art. 32 comma 4 L. n. 183/2010 prevede l’applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 10 aprile 2019, n. 10044.

La massima estrapolata:

L’art. 32 comma 4 L. n. 183/2010 prevede l’applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c., delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art.6 L. n. 604\66, allorquando venga impugnata la suddetta cessione, ma non nel caso in cui la si persegua.

Sentenza 10 aprile 2019, n. 10044

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6551/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), MARSALA (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (poi (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1235/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/12/201 r.g.n. 1086/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1728/15 il Tribunale di Palermo dichiaro’ che tra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. intercorse un rapporto di somministrazione lavoro a tempo determinato illegittimo, con condanna della societa’ a riammetterli in servizio ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno un’indennita’ omnicomprensiva pari a nove mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Inoltre il Giudice, disposta la conversione dei rapporti di lavoro subordinato in contratti a tempo indeterminato, ritenne attuato, in forza della cessione di azienda intervenuta nel novembre 2012 tra detta Societa’ e la (OMISSIS), il passaggio dei lavoratori alle dipendenze di quest’ultima ex articolo 2112 c.c..
Avverso tale decisione ha proposto appello la (OMISSIS) chiedendone la riforma.
Per il rigetto del gravame ha resistito in giudizio il lavoratore.
La societa’ (OMISSIS), nelle more fallita, rimaneva contumace.
Con sentenza depositata il 29.12.17, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame e rigettava l’originaria domanda dei lavoratori, ritenendo intervenuta la decadenza delle domande della L. n. 183 del 2010, ex articolo 32, comma 4, lettera c).
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori, affidato a dieci motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la (OMISSIS) con controricorso, mentre il Fallimento (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e articolo 111 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile alla fattispecie la decadenza di cui al citato articolo 32.
2) Con secondo motivo denunciano la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale di cui all’articolo 32, comma 4, lettera c), a fronte della diversa eccezione formulata dalla (OMISSIS) s.p.a. concernente l’asserita decadenza dei ricorrenti dal diritto di far valere la sussistenza di un trasferimento d’azienda fra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a..
3) Con terzo motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), articolo 2112 c.c. e articolo 14 preleggi, per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale sopra indicata a contratti non piu’ in corso di esecuzione al momento del trasferimento di azienda.
4) Con quarto motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e articolo 14 preleggi, nonche’ della Direttiva 2001/23 UE (articolo 360 c.p.c., n. 3).
5) Con quinto motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), articolo 2935 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la fattispecie decadenziale decorra prima di una sentenza che previamente ricostituisca il rapporto di lavoro del terzo ceduto alle dipendenze del cedente.
6) Con sesto motivo denunciano ancora la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), anche sotto il profilo di costituzionalita’ della norma cosi’ come interpretata dalla corte di merito.
7) Con settimo motivo denunciano ancora la violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale Sicilia n. 11 del 2010, articolo 20, comma 6, per non avere la Corte di Appello riconosciuto il trasferimento del rapporto di lavoro del ricorrente alte dipendenze della (OMISSIS) in base alla suddetta norma regionale.
8) Con ottavo e nono motivo denunciano la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e articolo 2969 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale di cui alla L. n. 183 del 2010, ridetto articolo 32.
9) Con decimo motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L.R.S. n. 11 del 2010, articolo 20, comma 6, articoli 12 e 14 preleggi per non avere la Corte d’appello riconosciuto il loro rapporto di lavoro con la (OMISSIS) in base alla citata normativa regionale.
8.- I primi tre motivi, che per ragione di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati ed assorbono l’intero ricorso, avendo la sentenza impugnata esplicitamente fondato la sua decisione sull’intervenuta decadenza ex articolo 32 cit..
La L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 6 (novellato) si applicano anche: (…) “c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento”.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per avere ritenuto inapplicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato articolo 32, comma 4, lettera C, prevista per l’ipotesi in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., ritenendo fondata l’eccezione di decadenza, con assorbimento delle altre ragioni di gravame, non condividendo la tesi del Tribunale che ritenne l’inoperativita’ della predetta decadenza nell’odierno giudizio sul presupposto che “il lavoratore non intende affatto impugnare la cessione del proprio contratto di lavoro a un terzo, bensi’ al contrario far accertare l’intervenuta cessione di detto contratto”, ritenendo invece estensibile la decadenza in questione anche alle ipotesi in cui si verifichi un trasferimento d’azienda, allo scopo di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.
Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando per tabulas che gli appellati, dopo il trasferimento d’azienda fra (OMISSIS) e la (OMISSIS), intervenuto in data 1.11.2012, avevano atteso quasi due anni prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di costituzione del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del trasferimento, entro cui i lavoratori avrebbe dovuto manifestare alla (OMISSIS) la volonta’ di far valere nei suoi confronti la cessione dei contratti di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c..
9.- La tesi seguita dalla sentenza impugnata e’ erronea.
Ed invero la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex articolo 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro gia’ verificata dal 1.11.12, sicche’ non vi era alcuna necessita’, ne’ onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione gia’ avvenuta ope legis, sicche’ e’ evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex articolo 2112 c.c., debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’articolo 32, comma 4, lettera c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente (OMISSIS), essi dedussero “l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’articolo 2112 c.c., al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente ( (OMISSIS)), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso” (pag. 7 controricorso). Del resto la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, prevede l’applicabilita’ anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’articolo 6 (novellato) L. n. 604 del 1966, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex articolo 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si’ e’ attenuta a tale principio decidendo l’intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonche’ per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

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