Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2022| n. 6870.
Opposizione allo stato passivo e crediti da rapporto di agenzia.
In tema di opposizione allo stato passivo, deve essere rigettata la domanda diretta al conseguimento dei crediti maturati nel corso del rapporto di agenzia a titolo di indennità suppletiva di clientela, quando non sussistono i presupposti normativamente previsti, posto che tale indennità – pur avendo come base di calcolo l’ammontare globale delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto – non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi piuttosto come un compenso indennitario volto a ristorare l’agente del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell’ambito del rapporto di agenzia.
Ordinanza|2 marzo 2022| n. 6870. Opposizione allo stato passivo e crediti da rapporto di agenzia
Data udienza 2 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24883/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., e (OMISSIS) s.n.c., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giusta procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO, del 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2021 dal Cons. Dott. Paola Vella.
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS) S.r.l. ha proposto domanda tardiva L. Fall., ex articolo 101, di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. dei crediti maturati nel corso del rapporto di agenzia instaurato nel 2007 e risolto nel 2013 dal preponente in bonis, a titolo di indennita’ sostituiva del preavviso ex articolo 11 Accordo Economico AEC Commercio (per Euro 9.045,20) e indennita’ sostituiva di clientela ex articolo 13 AEC (per Euro 38.527,70); ed ha successivamente proposto opposizione allo stato passivo contro l’esclusione da parte del giudice delegato della seconda voce, “in quanto non fondata e comprovata nel merito, tenuto conto, in particolare, che si e’ ridotto in maniera rilevante il fatturato generato dalla societa’ istante a favore della societa’ fallita e che la societa’ istante non ha procurato nuovi clienti al preponente, ne’ sviluppati gli affari con i clienti esistenti (articolo 1751 c.c.), come non sussistono gli altri presupposti previsti dalla normativa”.
1.1. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione perche’, a prescindere dalla questione della tempestivita’ del ricorso (depositato telematicamente quando ancora questa modalita’ non era stata attivata a Bolzano), ha ritenuto “ragione piu’ liquida” la mancata produzione e mancata richiesta di acquisizione del contratto collettivo (non acquisibile d’ufficio ex articolo 421 c.p.c., trattandosi di procedimento nel quale non e’ applicabile il rito del lavoro) con conseguente manifesta infondatezza del ricorso per mancanza di supporto probatorio, in relazione alla fonte negoziale del credito.
1.2. Avverso la decisione del tribunale hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.n.c., quest’ultima quale originaria titolare del rapporto di agenzia instaurato con la (OMISSIS) nel 1993, che nel 2007 l’aveva “trasferito” alla nuova societa’ (OMISSIS) s.r.l. (a pag. 1 del ricorso si afferma che entrambe le societa’ avevano proposto opposizione allo stato passivo, per quanto la seconda non figuri nel decreto impugnato).
2. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo denunzia la violazione dell’articolo 113 c.p.c. e dell’articolo 3 Cost. (articolo 360 c.p.c., n. 3) nonche’ l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), in quanto, essendo il contratto di agenzia “principalmente regolato dalla citata direttiva comunitaria oltre che dalle norme contenute nel codice civile agli articoli 1742/1753 e dagli accordi economici collettivi la cui mancata produzione e’ stata causa del rigetto della domanda”, il tribunale avrebbe comunque “dovuto valutare l’esistenza dei presupposti previsti dall’articolo 1751 c.c., ai fini della liquidazione dell’indennita’ spettante all’agente in forza dei principi comunitari”.
2.2. Il secondo mezzo lamenta “violazione degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) – violazione dell’articolo 2729 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, risultando l’applicabilita’ al caso di specie dell’AEC del 16.02.2009 (quale fatto “ignoto”) dal fatto “noto” che “alle societa’ ricorrenti e’ stata liquidata la indennita’ di mancato preavviso prevista dall’articolo 10 del citato AEC”; pertanto, “accertata l’applicabilita’ al caso di specie dell’AEC, il giudice di merito avrebbe dovuto, altresi’, verificare l’esistenza dei presupposti per la liquidazione dell’indennita’ spettante alle ricorrenti anche in assenza della sua produzione potendo determinarne l’importo anche attraverso l’ausilio di una consulenza tecnica”.
2.3. Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria n. 86/653/CEE, dell’articolo 113 c.p.c. – violazione degli articoli 3 e 36 Cost. – violazione degli articoli 11, 12 AEC 16.02.2009 (articolo 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto avrebbe “errato il giudice di merito nel ritenere di non avere il potere d’ufficio di acquisire l’AEC una volta raggiunta la prova della sua applicabilita’ al caso di specie”.
3. Le censure non possono trovare accoglimento.
3.1. Il primo motivo non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, avendo la stessa parte ricorrente affermato, a pag. 4 del ricorso, che con la domanda tardiva di ammissione al passivo erano stati allegati i conteggi in applicazione delle “percentuali di calcolo previste dall’AEC vigente per la determinazione dell’indennita’ richiesta e che la stessa, non essendo legata ai criteri di cui all’articolo 1751 c.c., spetta indipendentemente da un incremento di clientela o di fatturato”, sicche’ l’AEC costituiva effettivamente un elemento necessario ai fini della prova del credito vantato. In effetti, l’AEC 16 febbraio 2009 (integrato in data 10 marzo 2010) ha previsto specifici criteri per la determinazione dell’indennita’ di risoluzione del rapporto e per l’indennita’ suppletiva di clientela per cui, tenuto conto della derogabilita’ delle disposizioni dettate dall’articolo 1751 c.c., da parte della contrattazione individuale e collettiva solo a vantaggio dell’agente (Cass. 10659/2000, 11402/2000) e dell’impronta meritocratica assunta dall’indennita’ suppletiva di clientela, con la previsione di un tetto massimo, si e’ resa imprescindibile la correlazione con le disposizioni degli accordi collettivi (v. Cass. 26534/2014).
3.2. Analogo profilo di inammissibilita’ inficia il secondo motivo, tutto incentrato sull’applicabilita’ del relativo AEC (anche) ai fini dell’indennita’ sostituiva della clientela, in realta’ mai messa in discussione dal tribunale, che anzi ha fondato il rigetto dell’opposizione proprio sulla sua mancata produzione da parte dell’opponente.
3.3. Il terzo mezzo e’ infondato, poiche’ dagli atti di causa risulta che il ricorrente aveva prodotto in sede di verifica solo i conteggi sviluppati sulla base dell’AEC del 16.02.2009, il quale andava prodotto nel rispetto dei termini previsti dal rito speciale applicabile, segnatamente dalla L. Fall., articolo 99.
3.4. D’altro canto, questa Corte ha piu’ volte osservato che l’indennita’ in questione, pur avendo come base di calcolo l’ammontare globale delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto, non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi piuttosto come un compenso indennitario volto a ristorare l’agente del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell’ambito del rapporto di agenzia (Cass. 18692/2017, 8295/2012, 19508/2009, 23455/2004) ed il giudice delegato, nella decisione che ha dato avvio al giudizio per cui e’ causa, aveva anche chiaramente affermato l’insussistenza dei relativi presupposti.
4. Segue il rigetto senza condanna alle spese, in assenza di difese dell’intimato.
5. Ricorrono invece i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (Cass. Sez. U., 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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