Opposizione a decreto penale di condanna

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 26 giugno 2019, n. 28025.

La massima estrapolata:

L’opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo di impugnazione, e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli articoli 582 e 583 del Cpp, tra cui la presentazione per mezzo incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso il referente temporale per valutare la tempestività dell’opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto.

Sentenza 26 giugno 2019, n. 28025

Data udienza 19 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. APRILE Erco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato da:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/03/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Lignola Ferdinando, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma dichiarava la inammissibilita’ per tardivita’ dell’opposizione presentata ai sensi dell’articolo 461 c.p.p. da (OMISSIS) contro il decreto penale emesso nei suoi riguardi da parte di quel medesimo Giudice.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore avv. (OMISSIS), il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il G.i.p. del Tribunale di Parma erroneamente dichiarato la inammissibilita’ di un atto di opposizione presentato tempestivamente, in quanto trasmesso con raccomandata inviata da un ufficio postale entro i quindici giorni previsti dall’articolo 461 codice di rito, comma 1.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto. Assodato in fatto che il considerato atto di opposizione a decreto penale venne effettivamente inviato per posta raccomandata il (OMISSIS), entro il quindicesimo giorno decorrente dalla data di notificazione del decreto penale all’imputato, e considerato che l’ordinanza di inammissibilita’ oggi in esame e’ sostanzialmente immotivata sicche’ deve immaginarsi che il Giudice per le indagini preliminari ebbe a pronunciarla ritenendo l’opposizione tardiva perche’ giunta nel suo ufficio oltre quel termine di legge, va osservato come la censura in diritto denunciata dal ricorrente sia fondata: ed infatti, e’ espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ il principio secondo il quale l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestivita’ dell’opposizione e’ dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto (cosi’, da ultimo, Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302; conf. Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv. 248876; Sez. 1, n. 1990 del 12/03/1997, Dominici, Rv. 208129; Sez. 3, n. 762 del 09/03/1994, Frau, Rv. 197614).
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Parma per l’ulteriore corso del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Parma, ufficio g.i.p., per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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