Opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5403.

La massima estrapolata:

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l’omessa notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova di detta notifica incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.

Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5403

Data udienza 4 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17292/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), gia’ rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), e poi per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, (OMISSIS) S.p.A.;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3591 depositata il 16 febbraio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto appello davanti al Tribunale di Roma contro la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro cartella di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione irrogata per violazione del codice della strada.
Secondo il primo giudice l’opposizione, giustificata con la mancata notificazione del verbale di contestazione della violazione, era stata proposta con citazione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., come opposizione all’esecuzione, mentre avrebbe dovuto essere proposta con le forme e i termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, articolo 22.
Il Tribunale di Roma e’ andato in contrario avviso, ritenendo che il difetto di notificazione poteva farsi valere, senza termini di decadenza, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c..
Cio’ posto ha tuttavia rigettato nel merito l’opposizione, ritenendo infondata la ragione di censura proposta dalla ricorrente (illegittimita’ della maggiorazione L. n 689 del 1981, ex articolo 27).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
Roma Capitale e (OMISSIS) sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 c.p., e delle disposizioni della L. n. 689 del 1981, come modificate dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011.
La ricorrente sostiene che, una volta riconosciuta l’ammissibilita’ dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c., per far valere il difetto di notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il ricorso avrebbe dovuto essere, per cio’ solo, accolto.
Infatti Roma Capitale, non costituita nel giudizio, non aveva provato che il verbale era stato notificato.
Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 27, e dell’articolo 203 C.d.S. e segg., in ordine all’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Il primo motivo e’ fondato.
La decisione resa dal Tribunale di Roma in grado d’appello, favorevole a parte ricorrente in ordine all’ammissibilita’ del mezzo prescelto per far valere il difetto di notificazione del verbale, non e’ stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso incidentale.
Consegue da cio’ che la verifica demandata alla Suprema Corte deve svolgersi nel quadro fatto proprio dal tribunale, il quale, una volta riconosciuta l’ammissibilita’ dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c., per far valere il difetto di notificazione del verbale, prima di passare all’esame dei motivi riguardanti il merito, avrebbe dovuto chiedersi se l’Amministrazione avesse data la prova della notificazione del verbale.
“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perche’ il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (Cass. n. 8267/2010).
La sentenza impugnata non e’ evidentemente in linea con tale principio, avendo omesso ogni verifica sulla esistenza della notificazione del verbale di accertamento della infrazione.
E’ assorbito il secondo motivo.
Si impone in relazione al primo motivo la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che la decidera’ in persona di diverso magistrato tenuto conto di quanto sopra detto e regolera’ le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese.

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