La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 26471 del 1 ottobre 2025, ha affrontato il delicato tema dell’opponibilità del trust, istituito ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 364 del 1989), nei confronti dei terzi creditori del disponente (colui che istituisce il trust).
La Suprema Corte ha stabilito che l’opponibilità del trust ai terzi creditori non è regolata dalla legge scelta dal disponente ai sensi della Convenzione. Al contrario, tale opponibilità è regolata dalla legge nazionale (italiana). Questo principio si fonda sull’assunto che non è possibile derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità semplicemente mediante una manifestazione di volontà, come pure previsto in linea generale dall’art. 15, lettera e), della Convenzione stessa.
Tra le norme inderogabili a tutela dei creditori, la Cassazione ha ricompreso certamente l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. Ciò significa che, anche in presenza di un trust straniero o regolato da una legge straniera scelta dal disponente, i creditori italiani possono agire con l’azione revocatoria (se ne sussistono i presupposti) per rendere inefficace l’atto di conferimento dei beni in trust e tutelare la propria garanzia patrimoniale
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 ottobre 2025| n. 26471.
Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
Massima: L’opponibilità nei confronti dei terzi creditori del trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma bensì dalla legge nazionale, in quanto non si può derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità mediante una manifestazione della volontà come previsto dall’art. 15, lett. e) della medesima convenzione. Tra le norme a tutela dei creditori, e dunque inderogabili, rientra certamente l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.
Ordinanza|1 ottobre 2025| n. 26471. Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20745/2022 R.G. proposto da:
GE.FI. Srl IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, Sq.Pi., Ma.Mo., Ma.Ar., Ma.Fr., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VI.CA., presso lo studio dell’avvocato LE.PA. che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GU.LU.
– ricorrenti –
Contro
Fu.Gi., elettivamente domiciliato in ROMA, VI.NO., presso lo studio dell’avvocato GI.LU. che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della Corte d’Appello di ROMA n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in persona della dott.ssa LUISA DE RENZIS, la quale ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.
Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
FATTI DI CAUSA
1. Fu.Gi. conveniva innanzi al Tribunale di Tivoli Ma.Mo. e Fi.Pa., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui minori Ma.Ar. e Ma.Fr., per ivi sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. o, in via subordinata, la simulazione assoluta ovvero, in via di ulteriore subordine, la nullità ex art. 1418 e 1343 c.c. dell’atto a rogito notar Ch.Da. del 27 luglio 2011, rep. n. (Omissis) e dell’atto a rogito notar Ch.Da. del 26 settembre 2012, rep. n. (Omissis) con i quali Ma.Mo. aveva costituito il trust, denominato “(Omissis)”, nel quale il medesimo Ma.Mo., quale costituente, aveva la veste di disponente, di trustee e di beneficiario e con cui GE.FI. Srl – il cui capitale sociale apparteneva per l’80 % al Ma.Mo., che ne era stato altresì l’amministratore e che ne era anche liquidatore, come stabilito con delibera del 28 maggio 2012 – aveva costituito il trust denominato “Trust GE.FI.” nel quale erano stati immessi tutti i beni di cui la medesima GE.FI. Srl disponeva.
Fu.Gi. deduceva, a fondamento della propria domanda, di essere creditore di Ma.Mo. della somma di Euro 345.000,00 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo n. (Omissis) emesso anche nei confronti di quest’ultimo il 18 settembre 2009 dal Tribunale di Roma, munito di provvisoria esecutività in forza dell’ordinanza emessa il 27 maggio 2011 nel corso del procedimento di opposizione promosso dal Ma.Mo. Inoltre, sottolineava che, con la medesima ordinanza, il Tribunale aveva altresì ingiunto ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. a Eu.Wi. Srl, di cui Ma.Mo. era amministratore, di pagare immediatamente in suo favore la complessiva somma di Euro 190.000,00, specificando che il Ma.Mo., nonostante i solleciti, non aveva provveduto a ripianare i debiti maturati nei suoi confronti.
Rilevava infine che il Ma.Mo. aveva fatto ricorso allo schema negoziale del trust per perseguire in concreto il risultato di rendere il proprio patrimonio immune alle aggressioni dei creditori.
2. Ma.Mo. si costituiva in giudizio in proprio e quale genitore di Ma.Ar. e Ma.Fr. e contestava l’avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Fu.Gi. e il suo difetto di interesse ad agire in relazione al “trust GE.FI.” costituito da GE.FI. Srl, nei cui confronti il Fu.Gi. non vantava alcuna ragione di credito.
3. Fi.Pa., ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
4. Su ordine del giudice veniva quindi disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di GE.FI. Srl che, nel costituirsi, contestava le domande proposte dal Fu.Gi. nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto.
5. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1923/2016, accoglieva la domanda proposta da Fu.Gi. e dichiarava l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto istitutivo del trust (Omissis) e la nullità l’atto costitutivo del trust GE.FI. del 26 settembre 2012.
3. Ma.Mo., in proprio e quale genitore di Ma.Fr., Ma.Ar., divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, e GE.FI. Srl in liquidazione proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Fi.Pa. veniva dichiarata contumace anche nel giudizio di appello.
4. Fu.Gi. resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
5. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello e confermava la pronuncia del Tribunale. In primo luogo, la Corte territoriale rigettava tutte le eccezioni preliminari sollevate in primo grado e riproposte in appello sia quanto alla genericità della citazione che alla mancanza di interesse ad agire del Fu.Gi. nei confronti di GE.FI. Srl
La Corte d’Appello, per quel che in questa sede rileva, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano riproposta da GE.FI. Srl e affermava che la controversia spettava alla giurisdizione del giudice italiano – e non a quella della Corte del Jersey – considerato che la riserva di giurisdizione inserita nell’atto costitutivo del trust vincola sicuramente il costituente, il gestore e i beneficiari del trust medesimo – anche se non firmatari della clausola – ma non i soggetti che rispetto a questo si pongono in posizione di terzietà, come nel caso di specie, nel quale il Fu.Gi. era certamente terzo e aveva agito per sentir dichiarare nullo l’atto di costituzione del trust. La Corte d’Appello per la affermazione della giurisdizione del giudice italiano richiamava Cass. S.U. n. 7621/19 e Cass. S.U. n. 14041/14.
Quanto alla chiamata in causa di GE.FI., essa poteva essere disposta in primo grado in qualsiasi momento (così Cass. n. 6208/ 13 e Cass. n. 7083/95) ed era sempre rimessa alla discrezionalità del giudice senza possibilità di sindacarne in appello l’esercizio.
Nel merito sussistevano i presupposti dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. in relazione all’atto di costituzione del trust (Omissis) a rogito notar Ch.Da. del 27 luglio 2011 rep. no (Omissis). Viceversa, era inammissibile il motivo con il quale si lamentava l’erroneità della sentenza per aver dichiarato nullo l’atto istitutivo del trust GE.FI. in quanto gli appellanti, dopo aver illustrato i principi generali che regolano l’istituto del trust, si erano limitati esclusivamente a sottolineare di aver istituito tale “fondo” utilizzando la loro autonomia contrattuale, così come previsto dall’art. 1322 c.c. senza in alcun modo contrastare le specifiche e concrete considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione di dichiarare nullo l’atto in questione perché privo ab origine di una causa meritevole di tutela.
5. GE.FI. Srl in liquidazione, Ma.Mo., Ma.Ar. e Ma.Fr. hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando otto motivi.
4. Fu.Gi. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
6. Con ordinanza 10539 del 2025, il collegio della Terza Sezione ha rilevato che con il secondo motivo di ricorso è sollevata una questione di giurisdizione che, in assenza di precedenti specifici, non può essere decisa dalla Sezione e, dunque, ha rimesso, ai sensi dell’art. 374, 1 comma, cod. proc. civ., la causa alle Sezioni Unite.
7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’infondatezza del secondo motivo di ricorso e per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione della L. n. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja 1/7/1985 in relazione agli art. 1418 e 2740 c.c.: – liceità del trust Ge. – Carenza di motivazione (art. 360, comma 1, n. 3 e n.5)”.
2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell’Aja 1/7/1985, degli artt. 1, 9 e 11 L. Jersey, dell’art. 23 del Regolamento Europeo n. 44/2001, in riferimento all’art. 360, 1 comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ.
4. Con il quarto motivo si imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell’art. 107 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 269, 3 comma, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ.;
5. Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 4 cod. proc. civ.;
6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli art. 164 e 156 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 4 cod. proc. civ.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione della L. n. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja 1/7/1985 in relazione agli art. 1901 e 2740 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ.
8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 cod. proc. civ.
9. Preliminarmente deve esaminarsi il secondo motivo di ricorso che ha ad oggetto la questione di giurisdizione per la quale la trattazione del ricorso è stata rimessa alle Sezioni Unite civili.
Secondo i ricorrenti il giudice nazionale non avrebbe giurisdizione per la declaratoria di nullità atti costitutivi di trust regolamentati dalla legge del Jersey, come quelli di cui si discute, e avrebbe fatto erronea applicazione dei principi espressi dalle SS.UU. di questa Corte in particolare con la sentenza n. 14041 del 20 giugno 2014 e con l’ordinanza n.7621 del 18 marzo 2019.
Nel caso di specie vi sarebbe una riserva legale esclusiva a favore dell’Inferior Number of The Royal Court del Jersey dal contenuto precettivo, avente efficacia erga omnes, non sottoponibile alla discrezionalità delle parti.
In sostanza, richiamate analiticamente le norme indicate in rubrica (l. n. 364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell’Aja 1/7/1985, degli artt. 1, 9 e 11 L. Jersey, dell’art. 23 del Regolamento Europeo n. 44/2001), si sarebbe in presenza non di una pattuizione convenzionale della giurisdizione (come nei due casi risolti dalle sentenze richiamate), bensì di una riserva legale esclusiva a favore di una giurisdizione straniera (foro di Jersey – “Inferior Number of The Royal Court”) dal contenuto, pertanto, precettivo, prevista come disciplina di legge e, dunque, avente efficacia erga omnes, non sottoponibile alla discrezionalità delle parti (contrattuali o non).
Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
9.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che può senz’altro ammettersi che una clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un trust, certamente consentita, anche alla luce di quanto dispone il quinto comma dell’art. 23 del regolamento Europeo n. 44 del 2001 (oggi quarto comma dell’art. 25 del regolamento Europeo n. 1215/2012) vincoli, oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust, quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust e al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà e ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile.
In proposito si è affermato il seguente principio di diritto cui deve darsi continuità: La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un “trust” vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del “trust”, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al “trust”, mentre non vincola i soggetti che rispetto al “trust” sono in posizione di terzietà, come l’erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario (Cass. Sez. U., 20/06/2014, n. 14041, Rv. 631196 – 01).
Infatti, ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del citato Regolamento n. 44 del 2001 (oggi comma 3 dell’art. 25 del regolamento Europeo n. 1215/2012): Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.
Dunque, la norma è chiara nel delimitare l’eventuale operatività della clausola di proroga della competenza stabilita nell’atto costitutivo di un trust ai rapporti sorti in tale ambito. Viceversa, con riferimento alle domande volte a far accertare la nullità o l’inefficacia dell’atto di costituzione del trust (e di quelli conseguenti) fondate sul presupposto che quell’atto sarebbe lesivo delle ragioni creditorie, risulta evidente che l’attore è soggetto estraneo al trust. Dunque, al terzo creditore non è opponibile la clausola di proroga della giurisdizione a lui estranea in quanto non sottoscritta, e di conseguenza gli è consentito far valere i propri diritti dinanzi al giudice competente in relazione all’oggetto della controversia e in relazione al domicilio dei convenuti.
Nella presente causa, infatti, sono state convenute in giudizio persone fisiche e giuridiche aventi pacificamente il proprio domicilio in Italia (Ma.Mo., Ma.Fr., Ma.Ar. e GE.FI. Srl) per le quali, dunque, risulta applicabile il criterio generale stabilito dall’art. 2 del medesimo regolamento, che attribuisce la competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto e dall’art. 3 della L. n. 218 del 1995 richiamata nell’allegato 1 del suddetto regolamento secondo cui: La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
Infine, non ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui nella specie non ci si troverebbe in presenza di una clausola convenzionale di proroga della giurisdizione quanto piuttosto di una riserva legale esclusiva a favore di una giurisdizione straniera (foro di Jersey – “Inferior Number of The Royal Court”) dal contenuto, pertanto, precettivo, prevista come disciplina di legge e, dunque, avente efficacia erga omnes, non sottoponibile alla discrezionalità delle parti (contrattuali o non).
Secondo tale tesi, in base alla legge scelta dal disponente che, ai sensi dell’art. 6 della convenzione, disciplina anche la validità oltre che l’interpretazione e gli effetti del trust, l’invalidità del trust potrebbe essere disposta solo da una Corte del Jersey. Infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, sottocomma b), della legge del Jersey denominata “Trusts (Jersey) Law 1984” l’invalidità del Trust è disposta solo quale esito di una dichiarazione della Corte (con il termine Court si intende la “Inferior Number of The Royal Court” di Jersey).
In proposito deve preliminarmente ribadirsi che l’ordinamento giuridico italiano, a seguito della ratifica con la L. n. 364/1989 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja l’1/7/1985, ha senz’altro ammesso e riconosciuto i trusts, anche se meramente interni, nei quali, cioè, mentre l’ubicazione dei beni segregati, la residenza o il domicilio del trustee nonché lo scopo gravitano in Italia, appartiene, per contro, ad un altro ordinamento (in difetto di una disciplina sul punto nell’ordinamento italiano) la legge scelta dal disponente (settlor) per disciplinarne la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione (Cass. n. 34075 del 2024). Tuttavia, anche in questi casi resta ferma l’esigenza “di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispecie negoziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l’applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).
Di conseguenza l’opponibilità ai terzi (creditori del disponente) del trust (e dei relativi effetti giuridici) non può essere regolata dalla legge scelta dal disponente, come pretende il ricorrente, ma è soggetta alla lex fori ovvero nella specie, per quanto si è detto, alla legge italiana.
Infatti, trovano applicazione l’art. 4 della Convenzione dell’Aja secondo cui la Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee, e l’art. 15 della medesima convenzione che fa espressamente salva l’applicazione delle norme imperative (e cioè non suscettibili di essere derogate da una manifestazione di volontà del disponente) individuate dalle “regole di conflitto del foro” (vale a dire le norme interne) che disciplinano, tra l’altro, “il trasferimento di proprietà” (lett. d), “la protezione di creditori in casi di insolvibilità” (lett. e) e “la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede”.
Sul punto deve convenirsi con quanto rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni. L’ufficio di Procura, infatti, ha posto in evidenza come, anche volendo ritenere che l’atto costitutivo del trust nel caso di specie non contenga una vera e propria clausola di proroga della giurisdizione, ma un rinvio alla legge del Jersey quale legge regolatrice, ciò comunque non sarebbe di ostacolo all’applicabilità della legge italiana. Infatti, l’art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 ratificata dalla legge n. 364/1989, con la quale si è dato ingresso nell’ordinamento italiano al trust, quale atto dispositivo di derivazione, precisa che “il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente” ma, al contempo, preserva l’applicabilità della lex fori sia con riguardo alle norme in materia di trasferimento della proprietà (art. 15 lettera d), sia con riguardo alle norme in materia di protezione dei creditori nel caso di insolvenza (art. 15 lettera e).
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: L’opponibilità nei confronti dei terzi creditori del trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla legge nazionale, in quanto non si può derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità mediante una manifestazione della volontà come previsto dall’art. 15, lett. E) della medesima convenzione. Tra le norme a tutela dei creditori, e dunque inderogabili, rientra certamente l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 45 L. Fall. e all’art. 2704 c.c. di recente Cass. Sez. 1, 03/07/2025, n. 18084, Rv. 675225 – 01).
Il secondo motivo deve pertanto essere rigettato con l’affermazione della giurisdizione italiana.
L’esame dei restanti motivi, sopra sinteticamente illustrati, non rientranti nella competenza delle Sezioni Unite, può essere rimessa alla Terza Sezione, competente tabellarmente, ai sensi dell’art. 142 disp. att. cod. proc. civ.
Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rigetta il secondo motivo di ricorso; rimette l’esame dei restanti motivi alla Terza Sezione civile.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria l’1 ottobre 2025.
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