Opere extra contratto e congruità prezzi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 novembre 2021| n. 33083.

Opere extra contratto e congruità prezzi.

Nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori, l’entita’ dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell’articolo 1657 c.c., non costituendo la specificazione del prezzo dell’appalto elemento essenziale dell’accordo tra le parti

Con le memorie di cui all’articolo 378 del Cpc, destinate esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.

Ordinanza|10 novembre 2021| n. 33083. Opere extra contratto e congruità prezzi

Data udienza 1 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Fattura insoluta – Pagamento – Scrittura privata – Disconoscimento – Opere extra contratto – Congruità prezzi – Carenza probatoria – Determinazione del corrispettivo – Carenza motivazionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25067 – 2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (titolare dell’impresa individuale ” (OMISSIS)”), elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS) che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 658/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 luglio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Opere extra contratto e congruità prezzi

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex articolo 633 c.p.c. (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, adiva il Tribunale di Bergamo.
Esponeva che aveva eseguito lavori su incarico e nell’interesse di (OMISSIS); che era rimasta insoluta la fattura n. 5/2014 dell’importo di Euro 18.984,18.
Esponeva che aveva eseguito lavori fuori capitolato del pari su incarico e nell’interesse del (OMISSIS); che era rimasta insoluta la fattura n. 3/2014 dell’importo di Euro 16.925,00.
Chiedeva ingiungersi a (OMISSIS) il pagamento del complessivo importo di Euro 35.909,18, oltre interessi e spese.
2. Con decreto n. 3794/2014 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.
3. (OMISSIS) proponeva opposizione.
Deduceva che l’avversa pretesa era stata integralmente saldata.
Disconosceva altresi’ le sottoscrizioni figuranti a suo nome nel testo del contratto di appalto nonche’ il testo del capitolato d’appalto allegato ex adverso, siccome il capitolato esplicante effetti tra le parti era quello in suo possesso, ove era prevista l’esecuzione delle opere impiantistiche, opere risultate inficiate da vizi e difformita’.
Deduceva inoltre che le opere extra contratto afferivano a lavori non provati e comunque il relativo corrispettivo risultava esorbitante.
Deduceva infine che, onde rimediare ai vizi inficianti le opere eseguite, era stato costretto a domandare un a.t.p. nonche’ a farsi carico di un esborso di Euro 5.203,00 ai fini della loro eliminazione.
Chiedeva revocarsi l’opposta ingiunzione e, in via riconvenzionale, pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore e condannarsi controparte al risarcimento del danno.
4. Si costituiva (OMISSIS).

 

Opere extra contratto e congruità prezzi

Instava per il rigetto dell’opposizione.
5. (OMISSIS) aderiva all’eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo, pregiudizialmente sollevata dall’opponente, ed attendeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Monza – ritenuto competente – reiterando la richiesta di condanna della controparte al pagamento dell’importo di cui all’ingiunzione.
(OMISSIS) ribadiva le sue difese.
6. Espletata la c.t.u., assunta la prova per testimoni, con sentenza n. 951/2018 il Tribunale di Monza condannava l’iniziale opponente a pagare all’iniziale opposto la somma di Euro 3.791,99, oltre interessi; poneva a carico dell’opponente le spese di c.t.u. e compensava fino a concorrenza dei 3/4 le spese di lite, condannando l’opponente a rimborsare all’opposto il residuo 1/4.
7. Proponeva appello (OMISSIS).
Resisteva (OMISSIS).
8. Con sentenza n. 658/2020 la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte, pur a prescindere dalla palese divergenza tra le sottoscrizioni a nome di (OMISSIS) figuranti sul capitolato d’appalto e quelle sicuramente di pugno dell’appellato apposte sulle contabili di pagamento, che l’istanza di verificazione della sottoscrizione a nome dell’appellato figurante sul capitolato d’appalto era inammissibile, siccome l’appellante aveva prodotto il capitolato in semplice copia fotostatica.
Evidenziava poi che correttamente il tribunale aveva opinato, a conferma dell’assunto per cui le opere da eseguire non fossero quelle di cui al capitolato prodotto dall’appaltatore – appellante, per l’inattendibilita’ del teste (OMISSIS).
Evidenziava ancora che effettivamente la lettura delle difese dell’appellante deponeva nel senso che il tema dei costi sostenuti dal committente per eliminare taluni difetti non era “stato minimamente affrontato ne’ nel corso dell’a.t.p. ne’ in comparsa di risposta” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8), cosicche’ il primo giudice aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, allorche’ aveva riconosciuto al (OMISSIS) un controcredito risarcitorio di Euro 5.203,00.

 

Opere extra contratto e congruità prezzi

Evidenziava infine, in relazione alle opere extra contratto, che, in assenza degli opportuni dati di riferimento, il ricorso all’ausilio di un c.t.u. avrebbe avuto valenza suppletiva.
9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
10. Il relatore ha formulato ex articolo 375, n. 5), c.p.c. proposta di manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorso e di manifesta fondatezza del quarto motivo di ricorso. Sono pervenute memorie
11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in relazione al combinato disposto degli articoli 115 e 216 c.p.c..
Deduce che ha errato la corte di merito allorche’ ha reputato inammissibile l’istanza di verificazione delle sottoscrizioni a nome del (OMISSIS) risultanti sulla copia fotostatica del capitolato da egli ricorrente prodotta, copia ove non sono contemplati i lavori impiantistici in ordine ai quali gli e’ stata ascritta la responsabilita’ risarcitoria.
Deduce che nella specie e’ fuor di contestazione la conformita’ della copia all’originale.
12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in relazione al combinato disposto degli articoli 2729 c.c. e 116 c.p.c..
Deduce che, qualora si dimostrasse – attraverso il riscontro della riferibilita’ al committente dell’elenco delle opere di cui al capitolato da egli ricorrente prodotto – che ha provveduto unicamente alla realizzazione delle opere murarie necessarie ai fini della realizzazione degli impianti, perderebbe ogni rilievo la valutazione presuntiva sulla cui scorta la corte distrettuale ha inteso confermare il primo dictum, nella parte in cui gli era stata ascritta la responsabilita’ per i vizi all’impianto idrotermosanitario.
Deduce che in tal guisa assumerebbe una diversa valenza pur la deposizione del geometra (OMISSIS), direttore dei lavori.

 

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13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in relazione all’articolo 115, comma 1, e all’articolo 116 c.p.c.
Deduce che ha errato la corte territoriale, allorche’ ha confermato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che i costi sostenuti dal (OMISSIS) – indicati in Euro 5.203,00 – onde porre rimedio ai pretesi vizi, non fossero stati oggetto di contestazione.
Deduce che al riguardo la corte milanese ha vagliato in maniera superficiale gli atti di causa; che d’altronde i vizi asseritamente non contestati sono stati oggetto di accertamento da parte dei consulenti d’ufficio, siccome in discussione tra le parti.
14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1657 e 2697 c.c.
Deduce che ha errato la corte lombarda, allorche’ ha respinto la pretesa creditoria correlata alle opere extra contratto eseguite.
Deduce che, siccome la carenza probatoria attiene alla congruita’ dei prezzi esposti, i giudici di merito, nel quadro dell’articolo 1657 c.c., avrebbero dovuto comunque far luogo d’ufficio alla determinazione del corrispettivo.
15. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben puo’ essere reiterata in questa sede.
Il primo motivo di ricorso e’ propriamente inammissibile; il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono privi di fondamento e da respingere; il quarto motivo di ricorso, viceversa, e’ fondato e da accogliere.
16. Con precipuo riferimento al primo motivo si rappresenta che la corte d’appello ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’; il motivo e’ dunque inammissibile propriamente ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
17. Piu’ esattamente va ribadito l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale il disconoscimento, ai sensi dell’articolo 215 c.p.c., comma 2, dell’autenticita’ della sottoscrizione di una scrittura privata senz’altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica, da un lato, comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione; dall’altro, detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (articolo 2719 c.c.), implica anche la contestazione dell’esistenza dell’originale (cfr. Cass. 27.7.2000, n. 9869; Cass. 4.4.1997, n. 2911; piu’ di recente Cass. 14.5.2004, n. 9202; Cass. (ord.) 27.3.2014, n. 7267; Cass. 19.12.2019, n. 33769).

 

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18. Per altro verso, non osta alla piena operativita’ nella specie del surriferito insegnamento il rilievo, dal ricorrente svolto in memoria (cfr. pag. 2), secondo cui parte controricorrente, “richiesta piu’ volte in giudizio (…) di produrre l’originale del documento disconosciuto (…), non ha mai preso posizione al riguardo, lasciando totalmente impregiudicata la questione relativa all’esistenza di altro capitolato, in originale (…)”.
In verita’, (OMISSIS) ha chiesto in appello pronunciarsi ordine di esibizione a carico di (OMISSIS) dell’originale del contratto d’appalto prodotto in copia (cfr. sentenza d’appello, pag. 2).
Al riguardo il secondo giudice nulla ha statuito.
E tuttavia questo Giudice del diritto spiega che il provvedimento di cui all’articolo 210 c.p.c. e’ espressione di una facolta’ discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non e’ tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non puo’, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass. 2.2.2006, n. 2262; Cass. sez. lav. 25.10.2013, n. 24188).
19. Al contempo, il ricorrente di certo non puo’ dolersi per il mancato vaglio degli elementi di prova da cui i giudici di merito avrebbero potuto trarre la corrispondenza della copia all’originale (cfr. memoria ricorrente, pag. 3).
20. Con precipuo riferimento al secondo motivo, non puo’ non darsi atto che alla luce della stessa prospettazione del ricorrente “il motivo di censura discende dalla doglianza esposta al numero precedente” (cosi’ ricorso, pag. 13, “giacche’ – (si soggiunge) – l’efficacia della presunzione sull’imputabilita’ dei danni relativi all’impianto idoro-termo-sanitario (…), e’ direttamente connessa, secondo l’argomentare della Corte d’appello, alla ritenuta inutilizzabilita’ del computo metrico prodotto dall’appellante”).
In tal guisa, evidentemente, l’inammissibilita’ del primo mezzo di impugnazione si riverbera sul secondo mezzo e ne segna, inevitabilmente, la sorte, nel senso ossia che, preclusa la possibilita’ di riscontrare le opere appaltate – recte, l’estraneita’ degli impianti alle opere appaltate – alla stregua del capitolato allegato in copia dall’appaltatore, ne segue, inesorabile, il rigetto del secondo motivo.
21. In ogni caso, l’asserito “erroneo apprezzamento del principio della prova presuntiva semplice” (cosi’ ricorso, pag. 13) afferisce, in fondo, al giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso.
In questi termini non puo’ che darsi atto delle seguenti circostanze.
Al riguardo opera senz’altro la preclusione, applicabile ratione temporis, di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum; il giudizio d’appello ha avuto inizio nel 2018).
Al riguardo, in pari tempo, e’ da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” rilevanti nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.
In particolare, la Corte di Milano ha puntualizzato che il tribunale aveva dato atto che “gli stessi testi dell’appellante, presenti in cantiere durante lo svolgimento dei lavori, non sono stati in grado di indicare quale altra impresa si fosse occupata delle opere impiantistiche o avesse potuto maneggiare materiali edili oltre alla ditta dell’appellante” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 8 – 9).
22. In ogni caso, ineccepibile e congruo e’ pur il giudizio di inattendibilita’ del geometra (OMISSIS), sentito come teste in quanto progettista e direttore dei lavori.
Indubbiamente, la valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilita’ dei testimoni si sottrae al controllo di legittimita’, allorche’ sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (cfr. Cass. 24.5.2013, n. 12988).
In questi termini, ed anche a prescindere dalla preclusione di cui all’u.c. dell’articolo 348 ter c.p.c., la corte milanese ha esaustivamente e congruamente rimarcato che, sebbene il geometra (OMISSIS) avesse avuto l’incarico di direttore dei lavori, non era “stato in grado di riferire quale impresa si era occupata degli impianti” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6), il che accreditava senz’altro il giudizio di inattendibilita’ del teste.
23. Con precipuo riferimento al terzo motivo, si premette che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, e’ funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. (ord.) 28.10.2019, n. 27490).
Su tale scorta non possono che formularsi i seguenti rilievi.
Per un verso, pur in parte qua opera la preclusione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5.
Per altro verso, la Corte d’Appello di Milano ha puntualizzato che “l’a.t.p., promosso in epoca successiva, si occupa solo di verificare i vizi non eliminati e non tocca minimamente il tema dei costi gia’ sostenuti” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8); che “anche nella comparsa di risposta si affronta la tematica dei vizi, facendo riferimento all’a.t.p., e nulla si dice sui costi gia’ sostenuti” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8).
Ebbene, si tratta di passaggi motivazionali che vanno esenti da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale”.
24. Con precipuo riferimento al quarto motivo, si impongono le seguenti preliminari precisazioni.
I rilievi svolti dal controricorrente in memoria (alle pagg. 1 – 4) circa la formazione del giudicato “interno” in ordine alle opere extra contratto, giudicato “interno” correlato alla mancata formulazione in proposito di uno specifico motivo d’appello, non rinvengono alcun riflesso nel controricorso, in particolare alle pagine 8 e 9 (cfr. par. IV, parte in diritto).
Analogamente, non rinvengono alcun riflesso nel controricorso, in particolare alle pagine 8 e 9, i rilievi svolti dal controricorrente in memoria (alle pagg. 5 – 8) secondo i quali unicamente per talune opere extra contratto sarebbe in discussione la loro remunerazione.
Dei surriferiti rilievi risulta percio’, senza dubbio, preclusa la disamina.
Depone in tal senso l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, nel giudizio civile di legittimita’, con le memorie di cui all’articolo 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni gia’ compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non e’ possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facolta’ di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).
25. Per altro verso, alla luce del passaggio motivazionale dell’impugnato dictum merce’ il quale la corte di merito ha esaminato la doglianza da ultimo veicolata dal quarto motivo d’appello (“infine l’appellante lamenta l’erroneita’ del mancato riconoscimento del corrispettivo per opere extra contratto”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 8) – passaggio motivazionale segnato nell’incipit dall’inciso “quanto infine alle opere extra contratto” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 10) – e’ indubitabile il riferimento della corte distrettuale tout court a tutte le opere extra contratto, senza alcuna differenziazione (del resto, la corte di seconde cure ha dato atto, altresi’, che “la contestazione sollevata dal committente e richiamata dal giudice nella sentenza impugnata e’ riferita a tutte le opere”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 10).
26. Estraneo al perimetro delle argomentazioni svolte in controricorso e’ anche il rilievo secondo cui “il c.t.u. non ha rinvenuto la benche’ minima traccia di opere extra contrattuali eseguite dalla ditta (OMISSIS)” (cosi’ memoria del controricorrente, pag. 9).
Difatti, in in controricorso (OMISSIS) ha prospettato essenzialmente l’impossibilita’ per i giudici di merito di far luogo alla determinazione del corrispettivo, “senza conoscere quantomeno i costi del materiale utilizzato e le ore lavorate, nonche’ le tariffe vigenti in loco” (cosi’ controricorso, pag. 8), siccome “nessun criterio contrattuale di determinazione del prezzo e’ stato concordato tra le parti” (cosi’ controricorso, pag. 9).
27. In questo quadro, a fronte del riscontro operato dalla corte territoriale a tenor del quale, limitatamente alle opere extra contratto, “non e’ in discussione l’accordo ma solo la remunerazione” (cfr. sentenza d’appello, pag. 10), risultano inevitabili i seguenti postulati.
Da un canto, inevitabile e’ la reiterazione dell’insegnamento di questo Giudice del diritto, secondo cui, nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori, l’entita’ dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell’articolo 1657 c.c., non costituendo la specificazione del prezzo dell’appalto elemento essenziale dell’accordo tra le parti (cfr. Cass. 15.9.2014, n. 19413; Cass. 30.9.2016, n. 19594).
D’altro canto, inevitabile e’ il ricorso, pur in difetto di prova della conformita’ del corrispettivo alle tariffe in vigore, pur in difetto di specificazione delle ore lavorate e di mancata giustificazione dei costi del materiale sanitario indicati nel consuntivo del 4.10.2013, all’ausilio di un c.t.u. ai fini della determinazione del corrispettivo delle opere extra contratto.
28. In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 658 dei 22.1/27.2.2020 della Corte d’Appello di Milano va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovra’ uniformare in sede di rinvio – puo’ farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 19413/2014 e n. 19594/2016 dapprima citati.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
29. In dipendenza del (parziale) accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.
P.Q.M.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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