Onlus ed assoggettabilità alla procedura fallimentare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 ottobre 2021| n. 29245.

Onlus ed assoggettabilità alla procedura fallimentare.

E’ assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un’attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all’esito di un accertamento riservato in via esclusiva all’autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l’eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la “diversa previsione di legge” contemplata dal secondo comma dell’articolo 2545 terdecies c.c.

Sentenza|20 ottobre 2021| n. 29245. Onlus ed assoggettabilità alla procedura fallimentare

Data udienza 21 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Onlus – Cooperativa sociale – Fallimento – Assoggettabilità alla procedura fallimentare – Presupposti – Dlgs 460/1997 – Lucro soggettivo e lucro oggettivo – Distinzione – Natura commerciale dell’attività imprenditoriale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 30525/2019 proposto da:
(OMISSIS) Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) Cooperativa Sociale – Onlus, in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alessandria;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1466/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2021 dal consigliere Dr. Vella Paola;
lette le conclusioni scritte, ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. De Matteis Stanislao, il quale “chiede che la Corte rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge”.

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FATTI DI CAUSA

1. Su ricorso della (OMISSIS) s.r.l., societa’ che gestiva strutture sanitarie e socio-assistenziali dedicate alla cura di anziani e disabili e che vantava un credito di oltre settantamila Euro per le retribuzioni corrisposte, quale committente responsabile in solido ex Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, ai dipendenti della Cooperativa sociale – Onlus (OMISSIS), appaltatrice di una serie di servizi all’interno di una di dette strutture, il Tribunale di Alessandria dichiaro’ il fallimento della predetta Cooperativa, ritenendo: 1) che si trattasse di imprenditore commerciale, nonostante il diverso parere del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, Mi.SE), non vincolante; 2) che il semplice avvio (senza apertura) della procedura di liquidazione coatta amministrativa non fosse preclusivo ai sensi dell’articolo 196 L.F. e articolo 2545-terdecies c.c.; 3) che sussistessero tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto che lo stato di insolvenza non era stato nemmeno contestato dalla debitrice.
1.1. Quest’ultima propose due motivi di reclamo ex articolo 18 L.F. contestando: a) la inconciliabilita’, con il fine mutualistico, dello svolgimento dell’attivita’ d’impresa secondo criteri di economicita’, tenuto conto del peculiare regime normativo delle Cooperative sociali Onlus, disciplinate dal Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, che “consente ad esse di perseguire lo scopo sociale mutualistico anche mediante attivita’ tipicamente di contenuto economico svolte a favore di terzi”, assoggettandole in caso di insolvenza alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento; b) la mancata considerazione del parere del Mi.SE, attestante che “dall’esame della documentazione agli atti si evince che l’attivita’ della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all’articolo 2195 c.c. e che pertanto ad essa non si applica la disciplina fallimentare”.

 

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1.2. La Corte d’appello di Torino ha respinto entrambi i motivi, osservando, in particolare: 1) che il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, avendo finalita’ meramente fiscali (con riguardo alle agevolazioni in favore delle Onlus), non puo’ valere a fini civilistici come deroga all’articolo 2545-terdecies c.c. (per cui “le cooperative che svolgono attivita’ commerciale sono soggette anche al fallimento”); 2) che l’articolo 10, comma 10, Decreto Legislativo cit., letto a contrario, attesta che possono considerarsi ONLUS le societa’ cooperative che svolgono attivita’ commerciale; 3) che in base al successivo articolo 12, lo svolgimento delle attivita’ istituzionali con finalita’ di solidarieta’ sociale non puo’ costituire esercizio di attivita’ commerciale solo per le ONLUS aventi forma giuridica diversa dalle societa’ cooperative (associazioni, comitati, fondazioni ecc.), sicche’ il perseguimento di esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale non esclude la natura commerciale della relativa attivita’; 4) che i presupposti civilistici della qualifica di imprenditore commerciale (lucro oggettivo) non sono stati messi in discussione; 5) che non e’ contestato che la cooperativa, oltre ad avere costi per il personale superiori a due milioni di Euro, “ha effettuato operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di rami d’azienda ed ha detenuto partecipazioni sciali in societa’ lucrative”; 6) che il parere del Mi.SE, oltre a non essere vincolante, non contiene motivazioni capaci di inficiare le diverse valutazioni giudiziali.
2. Avverso detta decisione la Cooperativa sociale ONLUS (OMISSIS) ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione.
2.1. La (OMISSIS) s.r.l. e il Fallimento della suddetta Cooperativa hanno resistito con controricorso, la prima chiedendo anche condanna per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
2.2. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, (inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020), chiedendo il rigetto del ricorso.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con un unico motivo, la ricorrente lamenta “violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 e 195 L.F. – articolo 2545 terdecies c.c. – Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10 – Decreto Legislativo n. 220 del 2002” (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. – mancata pronuncia su parte delle censure sollevate” (ex articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto sottoponibili anche a fallimento, e non solo a liquidazione coatta amministrativa (procedura nel caso di specie preventivamente avviata ma non an conclusa), le cooperative sociali – onlus operanti nei settori dell’assistenza socio-assistenziale e sanitaria, peraltro motivando per relationem (e in modo non intelleggibile) alla sentenza di primo grado.
4. Va subito sgombrato il campo dalla censura di nullita’ della sentenza d’appello (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in quanto motivata per relationem alla sentenza di primo grado, con mero richiamo delle argomentazioni del tribunale, senza l’esame di tutte le contestazioni mosse nel reclamo, con conseguente violazione dell’articolo 112 c.p.c..
4.1. In realta’, nel paragrafo 2 della sentenza impugnata la corte d’appello ha integrato il richiamo alle motivazioni del tribunale sulla non vincolativita’ del parere del Mi.SE (secondo motivo di reclamo) con le ulteriori osservazioni esposte nel par. 1 (primo motivo di reclamo).
4.2. Peraltro, l’ampio perimetro entro cui e’ ammissibile una simile tecnica motivazionale e’ stato piu’ volte declinato da questa Corte (v. Cass. Sez. U, 642/2015), nel senso che la sentenza d’appello ben puo’ essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado, alla sola condizione che il giudice del gravame dia sinteticamente conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identita’ delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle gia’ esaminate in primo grado, sicche’ dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, con esclusione dei soli casi nei quali la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 20883/2019; conf. Cass. 28139/2018).
4.3. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte il vizio di omessa pronuncia, rilevante ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., deve concretarsi nel difetto del momento decisorio sui capi della domanda (o sulle eccezioni proposte) che siano autonomamente apprezzabili, non potendosi invece ravvisare nel mancato o insufficiente esame delle argomentazioni svolte dalle parti (Cass. 3388/2005, 18190/2006, 5730/2020), da far valere semmai come vizio di motivazione secondo i canoni del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 459/2021).

 

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4.4. Del resto, anche la mancanza di un’espressa statuizione del giudice di appello su un motivo di impugnazione non integra il vizio di omessa pronuncia allorquando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 15255/2019).
5. Nel merito, il tessuto argomentativo del ricorso e’ incentrato sul fatto che non sussisterebbero “i presupposti di assoggettabilita’ della Cooperativa ricorrente anche alla procedura fallimentare, e cio’ in stretta applicazione delle previsioni dettate specificamente per le cooperative sociali onlus svolgenti attivita’ statutarie istituzionali nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, e della beneficenza, dal Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, commi 1 e 4, (…) applicabile al caso in esame ratione temporis”.
5.1. Cio’ sarebbe altresi’ “rafforzato dalle previsioni contenute nel Decreto Legislativo n. 220 del 2002 che disciplina le competenze e le prerogative degli organi preposti al controllo sull’attivita’ delle cooperative e sul rispetto delle finalita’ mutualistiche” – il cui articolo 4 prevede una periodica “revisione cooperativa” da parte del Mi.SE, finalizzata tra l’altro ad “accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente (…), l’assenza di scopi di lucro dell’ente nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura” – poiche’ nei verbali di verifica della cooperativa ricorrente, relativi agli anni 2016 e 2017, sarebbero “attestati e confermati tutti i caratteri della mutualita’ e della natura non commerciale della societa’”.
5.2. In ultima analisi, la doglianza si appunta sul fatto che i giudici di entrambi i gradi di giudizio avrebbero “sovrapposto i principi dettati dalla S.C. per le cooperative generiche (per le quali possono concorrere attivita’ commerciali e scopo mutualistico) al ben piu’ specifico caso di una cooperativa sociale onlus operante nei settori dell’assistenza socio-assistenziale e sanitaria (…) dove lo svolgimento di tali attivita’ non fa loro perdere il carattere mutualistico (improntato a “finalita’ di solidarieta’ sociale”) e non commerciale”, senza spiegare “quali sarebbero le peculiarita’ specifiche dell’attivita’ svolta da (OMISSIS), tali da provocarne uno iato determinante rispetto al modello tipico delle Cooperative Sociali dettato dall’articolo 10, e da consentire di disapplicare de plano l’atto tipico ministeriale”.
6. La censura e’ infondata.
6.1. La corte d’appello ha fornito una corretta ricostruzione esegetica delle norme (in particolare il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10), vigente ratione temporis, cui la ricorrente mira impropriamente ad attribuire rilevanza civilistica, per escludere la propria fallibilita’, nonostante si tratti chiaramente di una normativa speciale, di carattere fiscale intitolata “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale” (cd. Onlus) – e
peraltro di stretta interpretazione in quanto introduttiva di agevolazioni tributarie (Cass. 9830/2017, 18396/2015) nel cui ambito di applicazione non rientra affatto la disciplina circa la assoggettabilita’ o meno a fallimento degli enti.

 

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6.1.1. Cio’ e’ reso evidente, se mai occorresse, dalla Relazione illustrativa, ove si legge che la disciplina cosi’ introdotta mira allo sviluppo del settore cd. non profit “attraverso un razionale impiego della leva fiscale, cosi’ da consentire allo Stato di effettuare risparmi in diversi comparti di servizi, ora direttamente gestiti, che potrebbero essere efficacemente assicurati da queste realta’ emergenti e non piu’ marginali”.
6.2. In effetti, la qualifica di “ONLUS” e’ una mera categoria fiscale destinata a scomparire con la riforma di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore) – tanto che il relativo acronimo (ora sostituito da “ETS”, ente del terzo settore) veniva semplicemente aggiunto alle varie tipologie di enti (associazioni, fondazioni, societa’ cooperative ecc.) legittimati ad assumere quella ulteriore caratterizzazione per finalita’ fiscali.
6.3. Non rileva quindi, ai fini della decisione, che nel Decreto Legislativo n. 460 del 1997 siano considerate Onlus, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, Decreto Legislativo cit., anche le societa’ cooperative – cosi’ come le associazioni, i comitati, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita’ giuridica – i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita’ in alcuni settori, tra i quali l’assistenza sociale e socio sanitaria e l’assistenza sanitaria (oltre a beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarieta’ internazionale, promozione e tutela della cultura, dell’arte, della natura, dell’ambiente, dei diritti civili); b) l’esclusivo perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale – che, come chiarito al comma 2, sono tali quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (nonche’ componenti collettivita’ estere, limitatamente agli aiuti umanitari) e non nei confronti dei soci, associati, partecipanti e altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, quindi non nei confronti degli stessi produttori, a meno che siano anch’essi soggetti svantaggiati, come si precisa nel comma 3; c) il divieto di svolgere attivita’ diverse (salvo quelle direttamente connesse); d) il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e connesse; f) vincoli nella devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento; g) l’obbligo di redigere bilancio o rendiconto annuale.
6.4. Per le stesse ragioni non e’ decisivo, come vorrebbe la ricorrente, il successivo articolo 10, comma 4 – per cui, “a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita’ di solidarieta’ sociale le attivita’ statutarie istituzionali” svolte in una lunga serie di settori, tra i quali quello della “assistenza sociale e sociosanitaria” – anche perche’ esso non significa che gli enti operanti in quest’ultimo settore siano sempre e comunque Onlus, bensi’ (letteralmente) che in quei casi le attivita’ svolte si considerano inerenti a finalita’ di solidarieta’ sociale anche se non siano rispettati i criteri stabiliti dai precedenti commi 2 e 3.

 

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6.5. Si e’ infatti di fronte a norme descrittive del fenomeno fiscale in vista del quale e’ stata configurata la categoria delle Onlus, come attestato dalle stesse rubriche, prima ancora che dal contenuto, degli articoli della Sezione II (recante “Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale”) successivi all’articolo 10, i quali, oltre ad istituire l'”anagrafe delle ONLUS” e prevedere l’apposita comunicazione da inviare alla “direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze”, quale “condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto” (articolo 11), introducono una lunga serie di esenzioni, agevolazioni e detrazioni fiscali, accanto ad obblighi di carattere contabile e formale (articolo 25) e sanzioni amministrative “a carico dei rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto” (articolo 28).
6.6. Peraltro, nello stesso Decreto Legislativo n. 460 del 1997 vi sono disposizioni che confermano come esso non incida ne’ interferisca sullo statuto delle imprese assoggettabili a fallimento, sottendendo, anzi, che le societa’ cooperative possano assumere la qualifica di Onlus pur svolgendo attivita’ commerciale.
6.6.1. In particolare, l’articolo 10, comma 10 – laddove stabilisce che “Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa’ commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria” – segnala a contrario che la qualifica di Onlus puo’ essere assunta dalle societa’ cooperative commerciali.
6.6.2. Analogamente l’articolo 12 (recante “Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi”), nell’introdurre nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) l’articolo 111-ter – in base al quale “Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale” (comma 1), con la precisazione che “I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla
formazione del reddito imponibile” (comma 2) – testimonia che per le societa’ cooperative, disciplinate nel libro V (piuttosto che nel libro I) del codice civile, lo svolgimento delle attivita’ istituzionali in forza delle quali hanno assunto la qualifica fiscale di Onlus puo’ costituire esercizio di attivita’ commerciale. Detto altrimenti, le societa’ cooperative sono enti che possono svolgere attivita’ commerciale pur essendo Onlus.

 

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6.6.3. Infine, la clausola di compatibilita’ contenuta nell’articolo 26, per cui “Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto”, lascia intendere che non a tutti gli enti muniti della qualifica di Onlus possono applicarsi le disposizioni dettate per gli enti non commerciali dalla Sezione I (intitolata “Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto”), potendo evidentemente sussistere ragioni di incompatibilita’ rispetto a quelli che, come appunto le societa’ cooperativa, svolgano attivita’ commerciale.
6.7. Per concludere su questo aspetto, e al tempo stesso passare all’esame delle restanti argomentazioni, e’ importante sottolineare la distinzione tra i concetti di lucro soggettivo e lucro oggettivo, poiche’ solo il primo – ma non il secondo – e’ incompatibile sia con la qualifica di Onlus (stante il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto: v. Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 1, lettera d)) che con la causa delle societa’ cooperative, caratterizzate (oltre che dal capitale variabile) dallo scopo mutualistico (articolo 2511 c.c.), a differenza dell’ordinario contratto di societa’, la cui causa e’ integrata proprio dallo scopo di dividere gli utili prodotti (articolo 2247 c.c.).
6.7.1. Ed e’ questa la ragione per cui possono assumere la qualifica di Onlus le imprese commerciali costituite in forma di cooperativa, in quanto caratterizzate dal perseguimento del lucro in senso solo oggettivo (che pero’ le rende soggette al pagamento delle imposte sui proventi prodotti dall’attivita’ svolta, ex Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 12), mentre non possono esserlo le societa’ lucrative, in quanto perseguono, appunto, il lucro soggettivo.

 

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6.8. D’altro canto, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di rilevare come lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non sia piu’ in netta discontinuita’ ideologica con il codice di commercio – un elemento essenziale per il riconoscimento della qualita’ di imprenditore commerciale, sussistendo attivita’ di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicita’ della gestione, intesa come proporzionalita’ tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. 22955/2020, 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneita’ dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l’attivita’ sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. Sez. U, 3353/1994; Cass. 22955/2020, 14250/2016, 16435/2003), senza che rilevi, invece, il fine altruistico in ipotesi perseguito (Cass. 17399/2011,
16612/2008, 9589/1993), poiche’ esso, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell’ente, non pregiudica l’imprenditorialita’ dei servizi resi, restando giuridicamente irrilevante, al pari dello scopo di lucro soggettivo e di qualsiasi altro movente che induca l’imprenditore ad esercitare la sua attivita’ (Cass. 6835/2014, 17399/2011, 16612/2008).
6.9. E poiche’ il requisito del cd. lucro oggettivo non e’ inconciliabile con il fine mutualistico, ben potendo sussistere anche in una societa’ cooperativa che operi nei confronti dei propri soli soci, appare evidente che anche tale societa’, ove svolga attivita’ commerciale, puo’ essere assoggettata a fallimento in caso di insolvenza, in applicazione dell’articolo 2545-terdecies c.c. (Cass. 25478/2019, 9567/2017, 14250/2016, 6835/2014) che, nel prevederne espressamente la fallibilita’, riconosce implicitamente che le societa’ cooperative possono svolgere attivita’ commerciale (Cass. 7061/1994).
7. Esclusa, dunque, ogni rilevanza della qualifica di Onlus – per la portata meramente fiscale delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 460 del 1997 – non resta che proseguire la disamina del thema decidendum applicando la normativa generale sui presupposti di fallibilita’ delle imprese commerciali ex articolo 2195 c.c..
7.1. A tal fine va nuovamente sgombrato il campo dall’obiezione mossa alla valutazione del giudice d’appello circa la non vincolativita’ del parere del Mi.SE (e di tutti i correlati verbali di verifica richiamati in ricorso) essendo indiscutibile – come giustamente rilevato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta – che l’accertamento sulla natura dell’attivita’ svolta (cd. requisito oggettivo) sia di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 9567/2017).

 

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7.2. Peraltro la corte territoriale, condividendo i rilievi del tribunale, ha osservato come le motivazioni contenute nel parere del Mi.SE sulla natura (in tesi) non commerciale dell’attivita’ svolta dalla cooperativa, in quanto non rientrante tra quelle di cui all’articolo 2195 c.c. – con espressa esclusione della disciplina fallimentare – non fossero in grado di scalfire le allegazioni (confortate dalla documentazione prodotta dalle parti reclamate e non contestate dalla reclamante) relative non solo all’elevato ammontare dei costi del personale (sempre superiori a un milione e mezzo di Euro tra il 2012 e il 2016) e dei ricavi per vendite e prestazioni (superiori a due milioni di Euro negli ultimi anni di attivita’), ma anche – e soprattutto – al compimento di “operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di rami d’azienda” e alla detenzione di “partecipazioni sociali in societa’ lucrative”.
7.3. La natura commerciale dell’attivita’ imprenditoriale svolta dalla Cooperativa sociale Onlus (OMISSIS) – indagata ai fini fallimentari nel procedimento per dichiarazione di fallimento ex articolo 15 L.F. e nel successivo giudizio di reclamo ex articolo 18 L.F. – appare dunque correttamente accertata e motivata dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito, anche in ragione delle rilevanti e complesse operazioni societarie registrate all’esito dell’istruttoria svolta.
7.4. Al riguardo occorre ricordare che, in base all’articolo 1, comma 1, L.F. “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita’ commerciale, esclusi gli enti pubblici”, con conseguente rinvio, per l’individuazione del requisito soggettivo della qualita’ di imprenditore, all’articolo 2082 c.c., a norma del quale “e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, senza che, come piu’ volte detto, sia necessario anche lo “scopo di lucro” (Cass. 22955/2020). E’ quindi sufficiente che l’attivita’ svolta, di produzione o scambio di beni o servizi, sia organizzata in modo professionale (dunque con sistematicita’ e continuita’) ed abbia il carattere della “economicita’” intesa nel senso, sopra indagato, di “lucro oggettivo” – cioe’ sia svolta con modalita’ tali da soddisfare l’esigenza di essere astrattamente idonea a coprire i costi di produzione, alimentandosi con i suoi stessi ricavi (Cass. 22955/2020).

 

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7.5. L’identificazione dell’economicita’ della gestione (in luogo dello scopo di lucro soggettivo) quale requisito essenziale dell’attivita’ d’impresa permette, dunque, di riconoscere lo statuto di imprenditore commerciale fallibile a tutti gli enti di tipo associativo che svolgano in concreto, esclusivamente o prevalentemente, attivita’ di impresa commerciale, restando ininfluente lo schema giuridico adottato (Cass. 8374/2000, 22955/2020). Tale approdo e’ del resto in linea con l’ordinamento Euro-unionale, che ha adottato una nozione di imprenditore ancora piu’ ampia di quella nazionale, comprensiva di qualsiasi entita’ che eserciti un’attivita’ economica consistente nell’offerta di beni o servizi in un determinato mercato, indipendentemente dal suo status giuridico e delle sue modalita’ di finanziamento (ex multis, v. Corte giustizia 3 marzo 2011, Ag2R; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine; 29 marzo 2011, Arcelor Mittal, richiamate nella requisitoria scritta della procura generale).
7.6. In effetti, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare la natura di imprenditore commerciale fallibile in capo al consorzio che eserciti una fase dell’attivita’ delle imprese consorziate o un’impresa ausiliaria, pur costituendosi fra le singole imprese rapporti associativi di tipo mutualistico dai quali scaturiscono vantaggi realizzati grazie
all’organizzazione comune (Cass. 978/2021, 21818/2011,
13465/2010), nonche’ in capo ad associazioni o fondazioni che esercitino un’attivita’ d’impresa, pur mantenendo come fine il perseguimento di uno scopo altruistico (Cass. 6853/2011, Cass. 5305/2004).

 

Onlus ed assoggettabilità alla procedura fallimentare

7.7. I medesimi criteri di giudizio sono dunque perfettamente applicabili anche all’attivita’ imprenditoriale svolta secondo criteri di economicita’ da una societa’ cooperativa, a prescindere dal tipo di mutualita’ adottato (da quella cd. pura a quella cd. spuria, in cui si attenua il fine mutualistico: v. Cass. 9513/1999) e soprattutto a prescindere – per quanto rileva in questa sede – dalla eventuale qualifica di Onlus acquisita ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, trattandosi, come visto, di normativa speciale di natura fiscale che non puo’ assurgere, ex se’, al rango di quella “diversa previsione di legge” (come ad es. il Decreto Legislativo n. 185 del 2016, articolo 15, che prevede espressamente l’assoggettamento delle imprese sociali alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) fatta salva dall’articolo 2545-terdecies c.c., in base al quale le cooperative che svolgono attivita’ commerciale sono altrimenti soggette anche al fallimento, oltre che alla liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione temporale fissato dal comma 2 della norma, pacificamente rispettato nella fattispecie in esame.
8. Per tutto quando esposto, il ricorso va respinto in applicazione dei seguenti principi di diritto:
I. E’ assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545-terdecies e 2082 c.c. e articolo 1 L. Fall., una societa’ cooperativa sociale che svolga attivita’ commerciale secondo criteri di economicita’ (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l’eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la “diversa previsione di legge” contemplata dall’articolo 2545-terdecies c.c., comma 2.
II. L’accertamento della natura commerciale dell’attivita’ svolta da una societa’ cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilita’ a fallimento, compete all’autorita’ giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l’invocata condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., commi 1 e 3.
10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, per ciascuno dei due controricorrenti, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
(per impedimento dell’estensore, ex articolo 132 c.p.c., comma 3)

 

Onlus ed assoggettabilità alla procedura fallimentare

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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