Aerogeneratori parco eolico e violazione delle distanze legali

Corte di Cassazione,  civile, Ordinanza|21 ottobre 2021| n. 29298.

Aerogeneratori parco eolico e violazione delle distanze legali.

La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia ed intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari ed al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al “petitum” sostanziale della domanda, la quale non concerne l’annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’istallazione e gestione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l’accertamento della sua illegittimità), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietà, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall’articolo 844 del codice civile. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra il proprietario e possessore di tre fondi rustici, condotti in qualità di coltivatore diretto, e la società concessionaria dell’impianto, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, avuto riguardo al “petitum sostanziale”, l’azione proposta dal primo non era diretta all’annullamento del provvedimento autorizzativo dell’impianto e specificamente della installazione degli aerogeneratori limitrofi alla proprietà attorea, né presupponeva l’accertamento, sia pure incidentale, della illegittimità dell’autorizzazione, ma risultava fondata sul mancato rispetto delle distanze legali, e sulla conseguente lesione del possesso, scaturente in maniera specifica dallo sconfinamento in proiezione delle pale degli impianti, anche in ragione delle dimensioni delle stesse). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 12 novembre 2020, n. 25578; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 1° aprile 2020, n. 7636).

Ordinanza|21 ottobre 2021| n. 29298

Data udienza 12 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Aerogeneratori parco eolico – Violazione delle distanze legali – Accertamento della rumorosità, molestia ed intollerabilità delle immissioni prodotte – Domanda di risarcimento da parte del proprietario dei fondi limitrofi – Giurisdizione ordinaria – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7380/2021 proposto da:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituito in questa fase –
e contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 181/2021 del TRIBUNALE AMM. REGIONALE di POTENZA, depositata il 25/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale, Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex articolo 703 c.p.c., (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Potenza la reintegra, ed in via subordinata la manutenzione, nel possesso di due fondi di sua proprieta’, dal medesimo condotti in qualita’ di coltivatore diretto, per effetto della violazione prodotta dallo sconfinamento ed invasione della proiezione del braccio di tre pale eoliche posizionate su fondi finitimi dalla (OMISSIS) S.r.l..
Nella resistenza della convenuta, che sosteneva altresi’ il difetto di giurisdizione del giudice adito, il Tribunale con ordinanza del 10/5/2018 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA.
La causa era riassunta dinanzi al Tar Basilicata dall’originaria parte ricorrente, che reiterava le richieste originarie, deducendo altresi’ che, stante la violazione delle prescrizioni in materia di distanze, la collocazione delle pale aveva prodotto un evidente danno di cui del pari chiedeva il ristoro. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Infatti, il ricorrente aveva agito nella qualita’ di proprietario e possessore di fondi rustici finitimi a tre aerogeneratori installati dalla societa’ convenuta, dolendosi che vi sarebbe stata un’invasione della sua proprieta’, con conseguente lesione del possesso, a mezzo della proiezione del braccio di sostegno del motore e delle pale, nonche’ della loro possibilita’ di ruotare a 360 sull’asse della torre eolica.
Trattasi di doglianze che investono condotte materiali ed esecutive dalla societa’, non potendosi reputare che l’azione proposta miri anche a contestare la legittimita’ del provvedimento autorizzativo della realizzazione degli impianti, ne’ presuppongono un sindacato, sia pure in via incidentale di tale provvedimento.
2. Il procedimento e’ stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla questione di riparto, il pubblico ministero ha rilevato che, tenuto conto delle richieste formulate dall’originaria parte ricorrente, risultava applicabile il precedente di questa Corte n. 25578/2020, in quanto il petitum sostanziale non investe l’annullamento del provvedimento amministravo che ha autorizzato la realizzazione degli impianti eolici, ne’ presuppone l’accertamento della sua illegittimita’, ma si fonda sulla richiesta di tutela del diritto soggettivo di proprieta’, in relazione a condotte materiali tenute dalla societa’ concessionaria.
3. Le altre parti del giudizio non hanno svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Collegio che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, e che a tal fine debba essere assicurata continuita’ al principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 25578/2020, per cui la controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosita’, molestia e intollerabilita’ delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonche’ degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprieta’, ne abbia domandato la cessazione o, almeno,, la riduzione entro i limiti della tollerabilita’, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione dei giudice ordinario, avuto riguardo al “petitum” sostanziale della domanda, la quale non concerne l’annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’istallazione e gestione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (ne’ presuppone l’accertamento della sua illegittimita’), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprieta’, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilita’ previsti dall’articolo 844 c.c..
Infatti, anche nella vicenda in esame, analogamente a quanto riscontrato nella fattispecie che ha determinato il precedente ora richiamato, non risulta pertinente il richiamo alle diverse condizioni cui sono pervenute queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18165 e n. 18166), che hanno invece riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera f ed o, cod. proc. amm.), e cio’ sul presupposto che gli accertamenti circa la legittima realizzazione dell’impianto eolico e la domanda di inibizione o regolamentazione del relativo funzionamento e quella risarcitoria implicano, da parte del giudice, un esame della legittimita’ del provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’opera di pubblica utilita’ ed una valutazione delle scelte discrezionali della stessa P.A. nella sua attivita’ di perseguimento di un pubblico interesse.
Come sottolineato anche dal pubblico ministero, nella vicenda per cui e’ causa l’azione proposta non e’ diretta all’annullamento del provvedimento autorizzativi dell’impianto e specificamente della installazione degli aerogeneratori limitrofi alla proprieta’ dell’attore, ne’ presuppone l’accertamento, sia pure incidentale, della illegittimita’ dell’autorizzazione, bensi’ si fonda sul mancato rispetto delle distanze legali, e sulla conseguente lesione del possesso, scaturente in maniera specifica dallo sconfinamento in proiezione delle pale degli impianti, anche alla luce delle dimensioni di tali pale.
Va quindi ribadito che la giurisdizione si determina sulla base della domanda ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sicche’ rileva, non gia’ la prospettazione compiuta dalle parti, bensi’ il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9771; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23600).
Poiche’ nella fattispecie l’attore ha agito per la tutela del suo diritto di proprieta’, ed ancor prima del possesso, e non per l’annullamento del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nella sostanza viene dedotta la illegittimita’ non gia’ dei provvedimenti a monte, ma dei comportamenti materiali posti in essere dalla convenuta, cosi’ che, avuto riguardo alla causa petendi in concreto espressa, va fatta applicazione del principio – gia’ enunciato dalle Sezioni Unite in fattispecie analoga (Cass., Sez. Un., 1 aprile 2020, n. 7636) – secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare tra l’altro che gli aerogeneratori di un vicino parco eolico determinino una lesione dell’altrui diritto dominicale, anche in ragione della violazione delle distanze legali.
Va quindi ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un’opera pubblica e, dunque, ad un’attivita’ di natura materiale e non provvedimentale, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l’obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell’incolumita’ dei consociati e dell’integrita’ del loro patrimonio (cfr. Cass., S.U., n. 8092/2020; Cass. n. 2338/2018; Cass. S.U. n. 21993/2020).
La denuncia della violazione delle distanze legali, tenuto conto della concreta formulazione della domanda, non puo’ reputarsi che implichi una necessaria contestazione anche della legittimita’ del provvedimento amministrativo che abbia consentito la costruzione dell’impianto generatore di energia eolica, ma invece il petitum sostanziale che caratterizza l’attuale giudizio – come evidenziato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – pone a base della domanda un comportamento materiale della societa’ convenuta evocata in quanto impresa privata e non nella pur posseduta veste di concessionaria pubblica.
Va in definitiva dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Nulla a provvedere quanto alle spese.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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