Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 ottobre 2025| n. 26599.
Onere probatorio rigoroso nell’azione di rivendica
Massima: Nel giudizio di rivendica l’attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l’attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Ne consegue che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Ordinanza|2 ottobre 2025| n. 26599. Onere probatorio rigoroso nell’azione di rivendica
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Tag/parola chiave: PROPRIETÀ – Azioni di difesa – Rivendicazione – Disamina del titolo dedotto dall’attore a fondamento della domanda – Necessità. (Cc, articoli 1706, 269 e 2932)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente Relatore
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12704/2024 R.G. proposto da:
Fr.Ge., rappresentato e difeso degli avvocati PA.PI. e GI.ZA. giusta procura in atti, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori;
– ricorrente –
contro
La.Ro., Fr.An. e Fr.Fr., rappresentate e difese dall’avvocato GE.CO. giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché contro
Qu.An., Fr.An., Fr.La., Fr.Pi.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 367/2024 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 2/05/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025 dal Presidente dr. MAURO MOCCI.
Onere probatorio rigoroso nell’azione di rivendica
FATTI DI CAUSA
Fr.Ge. adì il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di M., per sentir dichiarare la comproprietà con i germani An. e Fe., e per essi i rispettivi eredi, di un fondo in P. acquistato da Fr.An. (il comune dante causa) con rogito notarile del 1975, nonché degli immobili ivi edificati. L’attore, esponendo che con scrittura privata successiva al rogito il germano An. e la moglie di costui La.Ro. avevano riconosciuto la proprietà comune dei predetti beni, domandò altresì lo scioglimento della comunione della consistenza immobiliare, da dividersi in parti uguali tra i tre fratelli. Qu.An., Fr.Pi. e Fr.An., quali eredi di Fe., nonché La.Ro., Fr.An. e Fr.Fr., quali eredi di Fr.An., spiegarono domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento detenuto sine titulo dall’attore.
Con separato atto di citazione, Fr.Ge.e la coniuge Ad.Ma. convennero in giudizio le eredi di Fr.An. per sentir accertare la maturata usucapione dell’appartamento e di un locale garage. Le convenute resistettero alle pretese attoree. Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale adito rigettò le domande di usucapione e di scioglimento della comunione e ordinò il rilascio dell’appartamento e del garage in favore delle eredi di Fr.An.
Ge.Fr., in proprio e quale erede della coniuge, interpose gravame. Nella resistenza delle eredi di Fr.An., con sentenza n. 367/2024 la Corte d’Appello di Salerno confermò la decisione di primo grado. Il Giudice di seconde cure -preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità per illeggibilità della procura rilasciata dall’appellante ai fini della proposizione del gravame – rigettò nel merito la censura volta a ottenere il trasferimento della consistenza immobiliare; ciò in quanto l’appellante, allegando che la scrittura privata fosse atto ricognitivo non del trasferimento, bensì dell’intestazione fiduciaria degli immobili ad Fr.An., sul quale sarebbe gravato, in forza di un patto fiduciario con i germani, l’obbligo di ritrasferirli ai sensi dell’art. 1706 c.c., aveva mutato la causa petendi. Inoltre, la Corte territoriale ritenne assolto l’onere probatorio incombente su parte convenuta, che aveva agito in rivendica, senza la necessità di produrre in giudizio l’atto notarile di acquisto del fondo da parte di Fr.An., non avendo il germano Ge.Fr.contestato la proprietà del fondo e il successivo acquisto per accessione della proprietà delle costruzioni ivi edificate.
Avverso tale sentenza Ge.Fr., in proprio e quale erede di Ad.Ma., propone ricorso per cassazione affidandosi a due censure e La.Ro., Fr.An. e Fr.Fr. resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sulla scorta di un’unica doglianza. Qu.An., Fr.An., Fr.La.e Fr.Pi. sono rimasti intimati.
In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Onere probatorio rigoroso nell’azione di rivendica
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c. e 2932 c.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il primo motivo di appello, atteso che la domanda di trasferimento sarebbe stata già contenuta nell’atto di citazione e che il divieto di proporre domande nuove in appello non impedirebbe la prospettazione di rilievi che determinino una diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio e l’applicazione di una norma di diritto non invocata in prime cure.
Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
nonché degli artt. 1350 e 269/ c.c. Il Giudice del gravame avrebbe erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento e del garage, confermandone la qualificazione di azione di rivendica operata dal Tribunale, malgrado le eredi di Fr.An. non avessero prodotto l’atto di acquisto del fondo oggetto di causa del 1975, che, in quanto relativo a beni immobili, richiedeva la prova scritta ad substantiam.
Le due doglianze, che possono essere scrutinate congiuntamente in virtù della loro connessione logico-giuridica, sono fondate. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del negozio oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Sez. 1, n. 15470 del 3 giugno 2024; Sez. 2, n. 6292 del 2 marzo 2023).
Nella fattispecie, la diversa qualificazione giuridica prospettata dall’odierno ricorrente riguardava la stessa scrittura privata di riconoscimento dell’acquisto comune del bene. Invero, nel giudizio di rivendica l’attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario dimostrando che l’attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Ne consegue che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio (Sez. 2, n. 14540 del 30 maggio 2025).
Esaminando nel dettaglio il caso di specie, ad agire in rivendica erano i convenuti, i quali, domandando in via riconvenzionale il rilascio dell’appartamento asseritamele detenuto senza titolo aa Ge.Fr., erano gravati dall’onere della cd. “probatio diabolica” Tuttavia, come rilevato dalla Corte territoriale, detto onere doveva considerarsi attenuato, stante la carenza di contestazione dell’acquisto del fondo per cui è giudizio da parte di Fr.An., con rogito notarile del 1975, e del successivo acquisto, per accessione, della proprietà degli immobili su di esso edificati. Invero, Ge.Fr., nell’incardinare i giudizi innanzi al Tribunale di Salerno, non soltanto non aveva contestato la circostanza dell’originaria appartenenza dei prefati beni al germano An. ma, anzi, l’aveva allegata a sostegno delle molteplici domande articolate. Il Giudice di secondo grado ha compiuto, poi, un ulteriore passaggio argomentativo, giungendo financo a sostenere che detta carenza di contestazione rendesse non necessaria la produzione in giudizio, da parte delle eredi di Fr.An., del titolo di acquisto del fondo del 1975.
Una simile ricostruzione non trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, concorde nel ritenere che nell’azione per rivendicazione l’onere della cd. “probatio diabolica” incombente sull’attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d’acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Sez. 2, n. 28865 del 19 ottobre 2021). Pertanto, anche laddove il rigore dell’onere probatorio incombente su chi agisce in rivendica possa considerarsi attenuato, in quanto la controparte riconosce che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, ai fini dell’accoglimento della domanda occorre che il rivendicante dimostri, mediante gli atti d’acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui(Sez. 2, n. 4547 del 20 febbraio 2025; Sez. 2 n. 25793 del 14 dicembre 2016).
In definitiva, l’onere probatorio incombente sul rivendicante, ancorché attenuato, non può prescindere dall’allegazione del titolo attestante la proprietà del bene, nel caso di specie il rogito notarile di acquisto del fondo del 1975, che non è stato prodotto in giudizio da parte convenuta.
Onere probatorio rigoroso nell’azione di rivendica
Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di nullità della sottoscrizione illeggibile apposta da Fr.Ge. – peraltro affetto da marcato deterioramento cognitivo – alla procura allegata all’atto di appello. Il motivo è inammissibile.
L’affermazione della sentenza impugnata che “nella specie non sia ravvisabile alcun vizio della procura, giacché la firma del sottoscrittore Ge.Fr. appare leggibile, l’indicazione del nome del sottoscrittore è fatta nel corpo dell’atto e la sottoscrizione è autenticata dai difensori” costituisce una valutazione di fatto, che esorbita dal perimetro del giudizio di legittimità. Inoltre la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Sez. 3, n. 26419 del 20 novembre 2020).
I controricorrenti non hanno dedotto alcunché in proposito.
Accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la causa va rimessa alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per il nuovo giudizio che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte di La.Ro., Fr.An. e Fr.Fr..
Onere probatorio rigoroso nell’azione di rivendica
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione. Dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte di La.Ro., Fr.An. e Fr.Fr..
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2025
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2025
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