Onere di impugnazione nel processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17758.

La massima estrapolata:

E’ assolto l’onere di impugnazione nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni dedotte in primo grado a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato.

Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17758

Data udienza 13 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13476-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di titolare della ditta omonima, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4183/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:
Con sentenza in data 24 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da (OMISSIS) relativo alla statuizione sulle spese processuali e rigettava parzialmente l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2008, era stato rettificato il reddito d’impresa del (OMISSIS) disconoscendone i componenti negativi. Osservava la CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, che l’Agenzia delle entrate aveva omesso, in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, di esporre motivi specifici di impugnazione, limitandosi a richiamare il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, senza prendere specifica posizione in ordine alle contestazioni formulate dal contribuente nei confronti dell’atto impositivo. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 24 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Il contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, per avere erroneamente la CTR rigettato l’appello incidentale per difetto di specificita’ dei motivi.
La censura e’ fondata.
Premesso che appare corretta la sussunzione della fattispecie nell’ambito dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e che comunque l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilita’ quando e’ chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, va ribadito che “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimita’ del proprio operato, come gia’ dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimita’ dell’avviso di accertamento annullato, e’ da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53,” (Cass. n. 7369 del 2017, Cass. n. 14908 del 2014, Cass. n. 3064 del 2012).
La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, avendo la CTR rigettato l’appello incidentale poiche’ l’Ufficio si era limitato a richiamare il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, senza prendere specifica posizione in ordine alle contestazioni formulate dal contribuente nei confronti dell’atto impositivo.
Va poi osservato come l’Agenzia delle entrate, con la proposizione del gravame incidentale, non si sia limitata ad un mero rinvio all’avviso di accertamento, avendo specificato, nell’atto di controdeduzioni recante l’appello incidentale, nella parte trascritta nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza (pagg. 5 e 6), che: “Con riferimento al merito della pretesa si richiamano integralmente le motivazioni dell’avviso di accertamento impugnato, ove viene specificamente indicato per ogni recupero effettuato i motivi che hanno indotto l’Ufficio al parziale disconoscimento dei costi indicati nella dichiarazione”.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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