Omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 16 ottobre 2019, n. 42522.

Massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto è richiesto il dolo generico, che è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo.

Sentenza 16 ottobre 2019, n. 42522

Data udienza 5 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2018 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2018 la Corte d’appello di Bologna, provvedendo sulla impugnazione proposta da (OMISSIS) nei confronti della sentenza del 13 febbraio 2017 del Tribunale di Modena, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato dichiarato responsabile e condannato alla pena di nove mesi di reclusione in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter (ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della S.p.a. (OMISSIS), omesso di presentare entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto d’imposta relativo al periodo successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta per gli anni 2010 e 2011, pari, rispettivamente, a Euro 980.347,00 ed Euro 728.804), ha assolto l’imputato perche’ il fatto non costituisce reato.
La Corte territoriale, nell’accogliere l’impugnazione dell’imputato, ha, in particolare, escluso fosse certa la volonta’ dell’imputato di omettere la condotta doverosa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l’errata applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter e articolo 43 c.p., ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), lamentando il mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione cosiddetta rafforzata, sussistente quando, come nel caso in esame (nel quale alla pronuncia di condanna di primo grado aveva fatto seguito una decisione di assoluzione), venga riformata integralmente la decisione impugnata; ha sottolineato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 37424 del 2013, Romano, la sufficienza del dolo generico per poter ritenere integrato il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter contestato all’imputato, cioe’ la consapevolezza di omettere un versamento d’imposta di cui sia abbia la consapevolezza della debenza, e la mancata individuazione di cause di giustificazione idonee a scriminare la condotta illecita del (OMISSIS) o di cause di esclusione della colpevolezza, richiamando al riguardo la sentenza n. 6220 del 2018 di questa stessa Sezione.
3. L’imputato ha depositato una memoria difensiva, mediante la quale ha eccepito la genericita’ del ricorso del pubblico ministero, privo di confronto critico con l’analisi della vicenda contenuta nella sentenza impugnata e con il percorso argomentativo che aveva condotto la Corte d’appello a escludere vi fosse la certezza della volontarieta’ da parte dell’imputato della omissione della condotta doverosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile a causa della sua genericita’.
Esso, come peraltro eccepito dall’imputato con la memoria difensiva, consiste nella sintesi delle ragioni poste a fondamento della decisione di assoluzione censurata e nel mero richiamo al principio, ormai non controverso, secondo cui ai fini della configurabilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter (omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto) e’ richiesto il dolo generico, che e’ integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceita’, non rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo (cfr. Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Faotto, Rv. 259806; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127; Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265939), oltre che alla necessita’ di poter configurabile una causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza per poter affermare che la condotta omissiva non costituisca reato, omettendo del tutto, pero’, sia di illustrare la portata di tali principi nel caso specifico e nella fattispecie concreta, che non e’ stata oggetto di analisi nel ricorso, con la conseguente mancanza della necessaria specificita’ intrinseca; sia di considerare, tantomeno in modo critico, quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata, di cui non e’ stata analizzata la ratio decidendi e non ne sono stati individuati vizi, lacune o affermazioni contrarie alla legge, con il conseguente difetto anche della specificita’ estrinseca, ossia del necessario confronto critico con la motivazione e la ratio decidendi del provvedimento impugnato, da condurre in modo tale da individuarne lacune o errori tali da farne venir meno la portata giustificativa.
La Corte territoriale e’ pervenuta alla assoluzione dell’imputato ritenendo non esigibile la condotta antidoverosa omessa, sulla base del rilievo che i soci di controllo della societa’ capogruppo avevano adottato le iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria che aveva, tra le altre, colpito la societa’ amministrata dall’imputato, facendo ricorso anche a beni personali allo scopo di reperire la liquidita’ necessaria per assolvere alle obbligazioni sociali, e anche insussistente l’elemento soggettivo del reato, sottolineando che la scelta dell’imputato di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori era avvenuta in una prospettiva di continuita’ aziendale, nella convinzione che tale opzione avrebbe consentito la prosecuzione dell’attivita’ d’impresa, il conseguimento di ricavi e la produzione utili e, quindi, anche l’adempimento alla scadenza della obbligazione tributaria, con la conseguente insussistenza della rappresentazione da parte dell’imputato medesimo della mancanza delle risorse necessarie per assolvere a tale adempimento alla scadenza.
Si tratta di considerazioni che sono lo sviluppo non illogico di principi piu’ volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimita’, che nel ricorso non sono state affatto considerate, in quanto il ricorrente non ha preso in esame i dubbi espressi dalla Corte territoriale sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, che hanno condotto alla assoluzione dell’imputato con formula dubitativa, ne’ e’ stata valutata l’idoneita’ delle condotte dei soci, sul piano della esigibilita’ della condotta, cosicche’ il ricorso, oltre al richiamo di pacifici e condivisibili principi gia’ espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta privo della necessaria considerazione delle ragioni della decisione, che non e’ idoneo a criticare ne’, tantomeno, a sovvertire, con la conseguente inammissibilita’ del ricorso per difetto della necessaria specificita’.
2. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a causa della genericita’ delle doglianze cui e’ stato affidato.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione e’ redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto gia’ affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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