Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 1511.

La massima estrapolata:

Risponde per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali chi era legale rappresentante della società quando è sorto il debito, anche se nel frattempo costui ha perso la carica.

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 1511

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/01/2018 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) anche sost. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone con la quale (OMISSIS) era stato condannato, alla pena di giustizia, per il reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, perche’, quale legale rappresentante della (OMISSIS) spa, ometteva di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i mesi di marzo, aprile, maggio 2011 per un ammontare superiore alla soglia di legge. In Pordenone dal (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (OMISSIS), a mezzo dei difensori di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione di legge penale, processuale e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilita’ penale, violazione degli articoli 25 e 27 Cost., articolo 111 Cost. e del canone della condanna al di la’ del ragionevole dubbio.
In sintesi, sotto un primo profilo, lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, attraverso il richiamo alla motivazione per relazione al provvedimento di primo grado, avrebbe omesso di motivare sulle ragioni della decisione senza confrontarsi con le censure difensive svolte nei motivi di appello. In tale ambito, la corte territoriale avrebbe confermato la pronuncia di condanna non valutando la successione delle cariche sociali, e segnatamente la circostanza che l’imputato aveva cessato la carica di amministratore della societa’ al momento nel quale era stata notificata la diffida L. n. 638 del 1983, ex articolo 2, comma 1 bis, sicche’ non era piu’ riferibile al medesimo l’inadempimento non potendo piu’ regolarizzare la posizione contributiva, avendo cessato la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e non potendo ordinare ad altri l’adempimento.
Secondo il ricorrente non sarebbe imputabile, al cessato amministratore, la condotta di omesso versamento dei contributi e cio’ in quanto materialmente non in grado di far operare la clausola di non punibilita’, essendo oramai estraneo alla compagine sociale, con conseguente esclusione della sua responsabilita’ per non avere commesso il fatto. Il soggetto destinatario dell’obbligo di adempimento dovrebbe essere individuato nel nuovo amministratore e non nella persona che ha cessato la carica.
Sotto altro profilo la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso, ai fini della sussistenza del dolo del reato, la rilevanza della cartolarizzazione del debito con (OMISSIS) e il pagamento dello stesso prima del processo. Pur riconoscendo che il reato si perfeziona nel momento in cui scade il termine per l’adempimento dell’obbligazione di versamento, nondimeno, la circostanza che la societa’ aveva un piano di pagamento rateale varrebbe ad escludere il dolo perche’ l’imputato sarebbe stato convinto della non necessita’ di operare alcun pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica della diffida.
Infine, la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilita’, della delega al (OMISSIS), non considerando che e’ onere della pubblica accusa dimostrare che il delegato avesse i poteri reali di spesa.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ infondato sulla base delle considerazioni che seguono.
5. Va, anzitutto, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dal Decreto Legislativo n. 422 del 1998, articolo 2, comma 1, lettera b), al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiche’ la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del citato Decreto Legge (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031).
Il soggetto attivo del rapporto previdenziale e’ solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, Di Mambro, Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 del 07/11/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Nobili, Rv. 222252). In tale ambito, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi del Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1-bis, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell’insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarita’ dell’impresa. Cio’ perche’ il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilita’, sicche’ vi e’ tenuto solo l’autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perche’ succedutisi nella carica sociale, questi perche’ adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Falsini, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Assirelli, Rv. 259741). L’imputato, che non sia piu’ legale rappresentante della societa’ vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, conv. dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e puo’ beneficiare della causa personale di non punibilita’ adempiendo all’obbligazione in nome e per conto di quest’ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all’articolo 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere piu’ tenuto al pagamento perche’ estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perche’ orami estraneo alla stessa.
L’assunto difensivo e’ privo di pregio sotto tutti i profili. Esso e’ contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell’insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarita’ dell’impresa. Quanto al profilo dell’impossibilita’ a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilita’, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all’articolo 1180 c.c., ovvero sollecitare l’adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.
7. Priva di pregio e’ il rilevo difensivo secondo cui il dolo del reato sarebbe escluso dalla conclusione di un piano di rientro del debito concordato con l’INPS, e cio’ in quanto l’elemento soggettivo del reato omissivo proprio, ovvero la consapevolezza dell’omissione del versamento dei contributi INPS, deve sussistere al momento della scadenza dell’obbligazione e dunque, rispetto a questo momento che deve essere apprezzato il dolo del reato, a nulla rileva il successivo piano di rientro del debito.
8. Di carattere generico e’ infine, il terzo profilo di censura con cui il ricorrente lamenta che non sarebbe stata valutata la delega a tale sig. (OMISSIS) senza ulteriori specificazioni. A tale riguardo ricorda il Collegio che, alla pubblica accusa spetta la dimostrazione dei fatti costitutivi del reato e all’imputato l’allegazione dei fatti che lo escludono, dunque al medesimo spettava l’allegazione delle circostanze sulla scorta delle quale trovava applicazione la delega, trattandosi di una causa di esclusione della sua responsabilita’ (Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318). Ma il ricorso e’ sul punto del tutto aspecifico.
9. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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