Abuso d’ufficio e di falso ideologico per il ragioniere comunale

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 15 gennaio 2019, n. 1743.

La massima estrapolata:

Risponde di abuso d’ufficio e di falso ideologico il ragioniere comunale che abbia concorso all’adozione di provvedimenti finalizzati al frazionamento di alcuni appalti, al fine di consentire l’affidamento diretto degli stessi o, in altri casi, la proroga di contratti ancora in corso di esecuzione.

Sentenza 15 gennaio 2019, n. 1743

Data udienza 11 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/6/2018 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lori Perla, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), in relazione all’ordinanza del 25maggio 2018 di applicazione della misura degli arresti domiciliari del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per la durata di mesi dodici. Nei confronti del ricorrente, responsabile del servizio ragioneria del predetto Comune ad oggi commissariato e che aveva espresso, per gli atti amministrativi delle procedure oggetto di contestazione il parere favorevole di regolarita’ contabile, si procede ad indagini per piu’ reati di abuso di ufficio, articolo 323 c.p., capi d), f), n); falso ideologico in atto pubblico, articolo 479 c.p., capo i); turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente, articolo 353 bis c.p., capi e), j), reati commessi tra il (OMISSIS). Secondo la ricostruzione dei giudici della cautela, fondata sull’analisi dei corrispondenti atti amministrativi e delle conversazioni intercettate in concomitanza con l’approntamento degli stessi, gli atti amministrativi oggetto di contestazione all’indagato ed ai correi, sono illegittimi perche’ assunti in violazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2016, in vigore fino al 18 aprile 2016, ovvero Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e funzionali a soddisfare interessi dei destinatari dei provvedimenti stessi, piuttosto che il sotteso interesse pubblico: in particolare, la violazione della normativa in tema di appalti e’ conclamata dalla prassi di frazionare i servizi oggetto di assegnazione in modo da procedere all’assegnazione diretta ed alla illegittima proroga dei contratti in essere. Al ricorrente sono ascritti i reati di abuso, turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente relativi all’approvazione di delibere per la gestione del servizio raccolta rifiuti, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS): il reato di turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente e reato di falso, relativi alla simulazione di una gara per l’acquisto di una macchina pulisci-spiaggia che l’amministrazione comunale si era gia’ procurata; infine abuso di ufficio (capo n), per l’affidamento di un incarico di consulenza esterna, in favore di (OMISSIS). Secondo l’ordinanza impugnata, nella procedura de qua, i requisiti dei candidati venivano cuciti a misura del partecipante gia’ previamente individuato e dei relativi titoli.
2. Il difensore del ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e denuncia plurimi vizi di violazione di legge e vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.
Con riguardo ai reati di abuso e turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente relativi ad illeciti afferenti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi connessi, rileva che il Tribunale e’ incorso in travisamento della prova poiche’ il bando di gara, in relazione al quale sarebbero state intercettate le conversazioni valorizzate dal Tribunale a riprova della circostanza che il ricorrente ne aveva convenuto il contenuto con (OMISSIS), non era mai stato approvato sicche’ la relativa procedura non si era mai perfezionata: si tratta, secondo la prospettazione difensiva, di una procedura, il bando per il servizio unitario, che non si e’ mai perfezionata. Dalla conversazione n. 3337 del 15 giugno 2016 emerge, inoltre, che il (OMISSIS) ignorava che il (OMISSIS) fosse l’imprenditore al quale faceva capo anche la (OMISSIS), cioe’ una delle societa’ interpellate in vista dell’affidamento del servizio.
Anche con riferimento alla procedura per l’acquisto della macchina per la pulizia delle spiagge il Tribunale e’ incorso nel vizio di motivazione e travisamento della prova poiche’, a fronte di un’unica conversazione intercettata a carico del ricorrente, lo coinvolge, come suggeritore delle modalita’ da seguire per aggirare i limiti di legge nella predisposizione di atti e provvedimenti strumentali al raggiungimento dello scopo.
Con riguardo al capo n), il ricorrente, presente ad una discussione alla quale non partecipa, viene sol per tale ragione coinvolto.
Analoghi vizi inficiano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che non sono state ritagliate sul ruolo dell’indagato nei fatti che gli sono ascritti – e che era al piu’ di mero assecondamento delle iniziative illecite altrui – in un contesto amministrativo radicalmente modificato per effetto del commissariamento dell’ente. La misura, per l’articolazione temporale e’ eccessiva, anche paragonata a quella imposta ad un coindagato ben piu’ gravato. Rileva, inoltre, che il ricorrente presta attivita’ lavorativa anche presso altro ente (il Comune di Montecorice) e il Tribunale non spiega, avuto riguardo al suo modesto coinvolgimento egli illeciti, perche’ la misura debba avere la durata massima e debba riguardare anche lo svolgimento delle funzioni pubbliche in un altro Comune le cui attivita’ non sono coinvolte nelle indagini.
Con memoria del 6 dicembre 2018 il ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso producendo copia della delibera di affidamento del servizio cd. unitario ad (OMISSIS), delibera adottata da ente diverso (il Consorzio dei comuni velini), senza il concorso dell’indagato e in favore della medesima societa’ (OMISSIS) affidataria dei servizi come da incarico conferito dal Comune di San Mauro Cilento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato.
2. Oggetto delle contestazioni ascritte all’indagato sono gli illeciti accertati in relazione all’affidamento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, attraverso le delibere di giunta e i provvedimenti amministrativi con i quali il Comune di San Mauro Cilento aveva affidato il servizio (appalto di complessivo importo pari a Euro 74.750) dapprima alla (OMISSIS) s.r.l. e poi alla societa’ (OMISSIS). Sono descritti dettagliatamente, i profili di illegittimita’ dei provvedimenti adottati e riconducibili all’accertato frazionamento e proroga dell’appalto onde procedere ad affidamento diretto.
3. In particolare, al capo e), relativo al reato di cui all’articolo 353 bis c.p., sono oggetto di contestazione la nota n. 2331 dell’8 giugno 2016 (avente ad oggetto l’indagine di mercato e richiesta di preventivo per il servizio di raccolta) e la determina a contrarre n. 103 del 17 giugno 2016 oltre alla delibera di giunta n. 16 dell’1 giugno 2016; al capo f) e’ contestato il reato di abuso in relazione alle determine (la n. 164 del 18 settembre 2016; n. 215 del 14 novembre 2016; n. 1 del 1 gennaio 2017 e nota prot. n. 2512 del 31 maggio 2017), relative al medesimo servizio affidato, a partire dal mese di settembre 2016, ad (OMISSIS).
4. A carico dell’indagato il Tribunale ha evidenziato che egli, nella qualita’, ha apposto il visto di regolarita’ contabile su tutte e ciascuna delle richiamate determine ed ha illustrato (cfr. pag. 20) il contenuto dell’intercettazione del g. 11 aprile 2016 durante la quale (OMISSIS) riportava al sindaco (OMISSIS) il contenuto di un suo colloquio con il (OMISSIS) nel corso del quale l’imprenditore gli aveva rappresentato la necessita’ della durata quadriennale dell’appalto: al sindaco, inoltre, riferiva di essere impegnato nella preparazione del bando di gara soffermandosi altresi’ su ulteriori problematiche inerenti alle iniziative del Comune nella medesima materia.
5. Il ricorrente sostiene che il Tribunale e’ incorso nel vizio di travisamento della prova perche’ ha operato una sovrapposizione fra due procedure, il bando di gara relativo al cd. servizio unitario, procedura mai perfezionatasi e poi affidata ad (OMISSIS) da un consorzio di Comuni, con la conseguente impossibilita’ di configurare il reato ascrittogli, e quello per l’affidamento della raccolta dei rifiuti, procedura, quest’ultima, in favore della (OMISSIS), oggetto di imputazione al capo f), seguita direttamente dall’UTC e affidata a detta impresa sulla base di semplici preventivi, affidamento al quale egli era del tutto estraneo tanto da ignorare, per come si evince dalla conversazione del 15 giugno 2016 che dietro alla societa’ in questione si muoveva sempre (OMISSIS).
6. Ritiene il Collegio che correttamente, in mancanza di elementi fattuali che ne asseverino il fondamento, tale non potendo ritenersi il bando per l’affidamento del servizio cd. unitario allegato alla memoria difensiva, il Tribunale ha disatteso la tesi della difesa secondo la quale la conversazione intercettata nel mese di aprile 2016 faceva riferimento alla ricerca di un bando di gara relativa ad un servizio diverso. In mancanza di tali elementi, il contenuto del colloquio con (OMISSIS) riferito dall’indagato al sindaco e la prossimita’ temporale dell’incontro con il (OMISSIS) rispetto al momento di adozione della nota n. 2331 dell’8 giugno 2016, dalla quale ha preso avvio il complesso descritto iter di affidamento del servizio al (OMISSIS)/ (OMISSIS) prima ed alla (OMISSIS) poi, con spezzettamento dell’appalto, sono stati logicamente valutati dal Tribunale della cautela come riferibili al contenuto del bando di gara ed alle procedure di affidamento del servizio raccolta oggetto di contestazione ai capi e) e seguenti. Ne’ la logicita’ della ricostruzione accusatoria e’ inficiata, con carattere di manifesta evidenza, dalla mancata conoscenza, da parte dell’indagato, della riconducibilita’ al (OMISSIS) anche della (OMISSIS), subentrata nella procedura di affidamento del servizio a partire dal mese di settembre 2016, dal momento che necessario e sufficiente, ai fini della configurabilita’ del reato, e’ il dato che al (OMISSIS), destinatario dell’invito e poi aggiudicatario del servizio con l’omonima impresa di trasporti, erano certamente riferibili le indicazioni che il ricorrente aveva ricevuto in vista della predisposizione del bando di gara nella procedura di scelta del contraente, non essendo anche necessario che egli fosse a conoscenza di tutte le cointeressenze del suo interlocutore.
7. Non sono fondati gli ulteriori rilievi svolti nel ricorso con riguardo alla configurabilita’ dei reati afferenti alla procedura per l’acquisto della macchina per la pulizia delle spiagge, procedura avallata dall’indagato che era ben a conoscenza dell’escamotage adottato dall’amministrazione per il pagamento dell’automezzo, di cui il Comune di San Mauro Cilento aveva la disponibilita’ (cfr. pag. 21) ovvero per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno a (OMISSIS), contestato al capo n). Anche con riguardo a queste procedure il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza del quadro indiziario e la correttezza dell’inquadramento giuridico evidenziando che il contributo partecipativo dell’indagato non discende solo dai pareri di regolarita’ contabile che ha apposto sui provvedimenti amministrativi ma, sulla scorta del contenuto delle intercettazioni, dai suggerimenti e dalle attivita’ di predisposizione degli atti (delibere e bandi di gara), spintosi fino alla commissione del reato di falso di cui al capo i), strumentali al raggiungimento dello scopo illecito, condotta che, ha, dunque, rafforzato il proposito criminoso dei correi.
8. La ricostruzione del Tribunale, fondata sull’esame dei pertinenti atti amministrativi e sul contenuto delle conversazioni intercettate, non si connota in termini di manifesta illogicita’ atteso che, ai fini della configurabilita’ del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso gia’ esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilita’ di commissione del reato (Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo e altro, Rv. 260235) di talche’ e’ irrilevante che i provvedimenti amministrativi finali siano stati adottati, secondo le competenze interne dell’ente, da persona diversa potendo invece ravvisarsi, in ragione dell’iter procedimentale seguito e documentato dalle intercettazioni, il contributo agevolatore dell’indagato nella adozione dei provvedimenti amministrativi illegittimi.
9. Infondate sono le censure del ricorrente che concernono la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e il requisito di proporzionalita’ della misura adottata. Secondo un costante orientamento espresso da questa Corte, in materia di reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti intranei all’apparato amministrativo, il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’articolo 274 c.p.p., lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioe’ effettiva nel momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511).
Ed e’ lungo questa precisa direttrice, valorizzando la pluralita’ di episodi illeciti ascritti al ricorrente ed il suo concreto ruolo, come detto di affiancamento delle condotte illecite dei pubblici amministratori, che si e’ sviluppato il ragionamento del Tribunale al fine di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle per le quali si procede.
Le conclusioni sviluppate nell’ordinanza impugnata riposano su evidenze fattuali che, secondo una valutazione non puntiforme ma coordinata e legittimata dalla medesima natura dei reati addebitati al ricorrente, hanno consentito, senza illogicita’ e contraddittorieta’ delle proposizioni argomentative lungo le quali si snoda il ragionamento sviluppato dai giudici della cautela, di affermare che anche gli intervenuti mutamenti all’interno della compagine amministrativa del Comune di San Mauro Cilento, a seguito di commissariamento, non elidono le esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili solo con la misura interdittiva dall’esercizio delle potesta’ pubbliche connesse alla posizione lavorativa dell’indagato e ritenute ricorrenti in tale grado di intensita’ – in ragione del numero di illeciti che lo vedono coinvolto – da richiedere l’applicazione della misura nella sua durata massima, un anno, e della interdizione dallo svolgimento di tutte le funzioni connesse al pubblico servizio e, quindi, in presenza della generica dizione che ricorre nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, anche in relazione al servizio svolto presso il limitrofo Comune di Montecorice.
8. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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