Omesso versamento dei contributi previdenziali

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 15 maggio 2019, n. 13013.

La massima estrapolata:

In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.

Ordinanza 15 maggio 2019, n. 13013

Data udienza 9 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19872/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 837/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2013 R.G.N. 603/2012;
Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:
la societa’ (OMISSIS) s.r.l., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino l’Inps esponendo che con verbale di accertamento n. 234/08 gli ispettori dell’istituto avevano contestato una fattispecie di intermediazione di manodopera posta in essere da essa ricorrente, quale utilizzatrice delle prestazioni lavorative, e dalle cooperative (OMISSIS) e (OMISSIS), quali intermediarie, nel periodo aprile 2005 aprile 2008; dedusse l’illegittimita’ del predetto verbale e dei conteggi ivi contenuti, negando il fondamento della pretesa contributiva dell’Inps e chiedendo che venisse dichiarato che nulla era dovuto a tale ente;
respinto tale ricorso dal giudice adito e proposta impugnazione da parte della (OMISSIS) srl, la Corte d’appello di Torino (sentenza del 6.8.2013) ha respinto il gravame, dopo aver rilevato che l’Inps aveva titolo per agire autonomamente ed ottenere, indipendentemente dall’iniziativa del lavoratore, il pagamento dei relativi contributi previdenziali e che bene aveva fatto il primo giudice a considerare non contestata e, quindi, non bisognosa di ulteriore accertamento la quantificazione del debito contributivo contenuta nel verbale ispettivo dell’istituto di previdenza;
per la cassazione della sentenza ricorre la societa’ (OMISSIS) s.r.l. con un solo motivo, cui resiste l’Inps con controricorso.

CONSIDERATO

 

che:
con un solo motivo, dedotto per violazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 25, 27 e 28, oltre che dell’articolo 81 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente assume che un confronto tra la norma appena citata di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, da una parte, e della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, articolo 1 e della L. 24 giugno 1997, n. 196, articolo 1, dall’altra, induce a ritenere come l’accertamento ispettivo de quo non potesse giungere sino all’annullamento dei rapporti di lavoro tra i lavoratori delle summenzionate cooperative e alla loro collocazione presso la societa’ (OMISSIS) srl con carattere di automaticita’, ossia senza l’iniziativa giudiziale di natura costitutiva del singolo lavoratore, non potendo l’Inps esercitare al riguardo una surroga nell’iniziativa giudiziale spettante ai singoli lavoratori coinvolti in fattispecie di somministrazione di lavoro irregolare o fraudolenta; ne conseguiva che il rapporto interpositorio irregolare rimaneva pur sempre un contratto di somministrazione di lavoro che come tale produceva gli effetti voluti da utilizzatore e somministatore fino a quando il prestatore di lavoro non ne richiedeva la conversione in un contratto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, per cui sussisteva la carenza di potere in capo al personale ispettivo nell’applicazione delle relative sanzioni, oltre che il difetto di legittimazione in capo all’Inps rispetto alla domanda di accertamento positivo del credito vantato;
il motivo e’ infondato;
si e’, infatti, avuto gia’ modo di affermare (Cass. Sez. lav. n. 16681 del 10.8.2015) che “Nel caso di azione dell’Inps per il recupero di contributi non versati, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice in via incidentale, non suscettibile di giudicato e, quindi, inidonea a vincolare il terzo e a lederne il diritto di difesa”;
in concreto, nessuna norma impone che per compiere tale accertamento e pervenire al giudizio di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia necessaria la previa contestazione della violazione della L. n. 1369 del 1960 e l’irrogazione di eventuali sanzioni anche di carattere penale, ovvero della simulazione del rapporto di appalto;
il discorso non muta quando la domanda e’ proposta dall’istituto previdenziale ed e’ intesa al recupero dei contributi omessi, giacche’ anche in tal caso l’accertamento riguarda solo i soggetti del preteso rapporto, senza che rilevi il vincolo esistente tra committente e (pseudo) appaltatore e tra questo ed i lavoratori;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono i presupposti di legge per la condanna di quest’ultima al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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